DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
 
Dell'opposizione  al  diniego  del  nulla  osta  al  ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi  familiari,  nonche'
agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia  di
                    diritto all'unita' familiare 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del  decreto
legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  regolate   dal   rito
semplificato  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto   dal
presente articolo. (12) ((13)) 
  2. E' competente il tribunale sede della sezione  specializzata  in
materia  di   immigrazione   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in  cui  ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. (5) 
  3. La sentenza che accoglie il ricorso puo'  disporre  il  rilascio
del visto anche in assenza del nulla osta. (12) ((13)) 
  4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo  e  di
registro e da ogni altra tassa. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la
presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti  giudiziari
sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in  vigore
del  suindicato  D.L.  Alle  cause  e  ai   procedimenti   giudiziari
introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al  periodo
precedente si continuano ad applicare le disposizioni  vigenti  prima
dell'entrata in vigore del medesimo D.L. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".