DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-9-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 43 
 
        (( (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).)) 
 
  ((1. Se il bilancio di previsione non e'  approvato  dal  Consiglio
entro il 31 dicembre dell'anno precedente,  la  gestione  finanziaria
dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della
contabilita' finanziaria riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la
gestione provvisoria. 
  2. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a  quattro
mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli  statuti
e dall'ordinamento  contabile  dell'ente.  Nel  corso  dell'esercizio
provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento.))