DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
 
Trasparenza dei conti sanitari  e  finalizzazione  delle  risorse  al
finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali 
 
  1. Nell'ambito  del  bilancio  regionale  le  regioni  garantiscono
un'esatta perimetrazione delle entrate e  delle  uscite  relative  al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale,  al  fine  di
consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate  e  le  spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli
atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard  e
di individuazione delle correlate  fonti  di  finanziamento,  nonche'
un'agevole verifica delle ulteriori risorse  rese  disponibili  dalle
regioni  per  il  finanziamento  del  medesimo   servizio   sanitario
regionale per l'esercizio in corso. A tal fine  le  regioni  adottano
un'articolazione in capitoli tale da  garantire,  sia  nella  sezione
dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa  l'eventuale
movimentazione di partite di giro, separata evidenza  delle  seguenti
grandezze: 
    A) Entrate: 
      a) finanziamento sanitario ordinario corrente  quale  derivante
dalle  fonti  di  finanziamento   definite   nell'atto   formale   di
determinazione del  fabbisogno  sanitario  regionale  standard  e  di
individuazione delle relative  fonti  di  finanziamento  intercettate
dall'ente regionale, ivi compresa la mobilita' attiva programmata per
l'esercizio; 
      b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante
dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali  per
il finanziamento della sanita' regionale, dagli  automatismi  fiscali
intervenuti  ai  sensi  della  vigente  legislazione  in  materia  di
copertura dei disavanzi sanitari,  da  altri  atti  di  finanziamento
regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione  dei  livelli
di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da  iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale; 
      c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso; 
      d) finanziamento per  investimenti  in  ambito  sanitario,  con
separata  evidenza  degli   interventi   per   l'edilizia   sanitaria
finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988; 
    B) Spesa: 
      a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei  LEA,  ivi
compresa la mobilita' passiva programmata per l'esercizio  e  il  pay
back; 
      b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento  di  livelli
di assistenza sanitaria superiori ai LEA; 
      c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo  sanitario
pregresso; 
      d) spesa per investimenti in. ambito  sanitario,  con  separata
evidenza degli interventi  per  l'edilizia  sanitaria  finanziati  ai
sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988. 
  2. Per garantire  effettivita'  al  finanziamento  dei  livelli  di
assistenza sanitaria, le regioni: 
    a) accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio  l'intero
importo  corrispondente  al  finanziamento  sanitario  corrente,  ivi
compresa  la  quota  premiale  condizionata   alla   verifica   degli
adempimenti  regionali,  e  le  quote  di   finanziamento   sanitario
vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la  perdita  definitiva  di
quote di finanziamento  condizionate  alla  verifica  di  adempimenti
regionali, ai sensi  della  legislazione  vigente,  detto  evento  e'
registrato come cancellazione dei residui attivi  nell'esercizio  nel
quale la perdita si determina definitivamente; 
    b) accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio  l'intero
importo  corrispondente  al  finanziamento  regionale  del  disavanzo
sanitario pregresso; 
  2-bis. I  gettiti  derivanti  dalle  manovre  fiscali  regionali  e
destinati al finanziamento  del  Servizio  sanitario  regionale  sono
iscritti nel bilancio  regionale  nell'esercizio  di  competenza  dei
tributi. 
  2-ter.  La  quota  dei  gettiti  derivanti  dalle  manovre  fiscali
regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento  del  servizio
sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di
rientro dai disavanzi sanitari, e' iscritta  nel  bilancio  regionale
triennale,    nell'esercizio    di    competenza     dei     tributi,
obbligatoriamente per l'importo stimato dal  competente  Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per
il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai  sensi
dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191.  Tale
iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno
dell'importo nel bilancio regionale. 
La regione non puo' disimpegnare tali somme,  se  non  a  seguito  di
espressa  autorizzazione  da  parte  del  Tavolo  di  verifica  degli
adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 80,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la
regione  e'  tenuta  a  trasmettere  al  Tavolo  di  verifica   degli
adempimenti la relativa documentazione  corredata  dalla  valutazione
d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze.  Ove  si
verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti  fiscali  un  minore
importo effettivo  delle  risorse  derivanti  dalla  manovra  fiscale
regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento
e di impegno, detto evento e' contabilmente registrato nell'esercizio
nel quale tale perdita si determina  come  cancellazione  di  residui
attivi. 
  3. Per la parte in conto capitale riferita  all'edilizia  sanitaria
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni,  le  regioni   accertano   e   impegnano   nel   corso
dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto
di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell' ammissione  a
finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma  310,  della  legge  23
dicembre  2005,  n.  266,  le   regioni   registrano   detto   evento
nell'esercizio nel quale la revoca e' disposta. (16) ((22)) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 31,  comma  1)  che
"In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3,  primo
periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per
interventi di edilizia sanitaria compresi  in  accordi  di  programma
sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017 sono accertate
in entrata dalle regioni nel 2018. I  termini  di  risoluzione  degli
accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23
dicembre 2005, n. 266  sono  prorogati  in  ragione  del  periodo  di
sospensione che si realizza nel 2017". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
777) che "In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20,  comma
3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  le
somme per interventi di edilizia sanitaria  compresi  in  accordi  di
programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono
accertate in entrata dalle regioni nel 2019".