DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 26-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
 
 
                Gestori dei sistemi di distribuzione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2007,  n.  125,  il  gestore  del  sistema  di
distribuzione,  qualora  faccia  parte  di  un'impresa  verticalmente
integrata, e' indipendente, sotto il  profilo  dell'organizzazione  e
del  potere  decisionale,  da  altre  attivita'  non  connesse   alla
distribuzione. Al fine di conseguire tale  indipendenza,  l'Autorita'
adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi: 
    a) i responsabili della direzione  del  gestore  del  sistema  di
distribuzione  non  devono  far  parte  di   strutture   dell'impresa
elettrica  integrata  responsabili,  direttamente  o  indirettamente,
della  gestione  delle  attivita'  di  generazione,  trasmissione   o
fornitura di energia elettrica; 
    b) devono essere adottate misure idonee  ad  assicurare  che  gli
interessi     professionali      delle      persone      responsabili
dell'amministrazione del gestore del sistema di  distribuzione  siano
presi in considerazione in  modo  da  consentire  loro  di  agire  in
maniera indipendente; 
    c) il gestore del  sistema  di  distribuzione  deve  disporre  di
effettivi poteri  decisionali,  indipendenti  dall'impresa  elettrica
integrata, in  relazione  ai  mezzi  necessari  alla  gestione,  alla
manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di
tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione  dispone  delle
risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali  e
finanziarie ((. Cio' non osta alla predisposizione di  meccanismi  di
coordinamento che  consentano  alla  società-madre  di  esercitare  i
propri diritti di vigilanza economica  e  amministrativa  per  quanto
riguarda la redditivita' degli investimenti i cui costi costituiscono
componenti tariffarie regolate e, in  particolare,  di  approvare  il
piano finanziario annuale o qualsiasi strumento equivalente,  nonche'
di introdurre  limiti  globali  ai  livelli  di  indebitamento  della
societa' controllata. Non e' viceversa consentito alla  società-madre
dare istruzioni sulle attivita' giornaliere ne' su singole  decisioni
concernenti  il  miglioramento  o  la  costruzione  delle  linee   di
distribuzione dell'energia elettrica, purche'  esse  non  eccedano  i
termini  del  piano  finanziario   o   dello   strumento   a   questo
equivalente)); 
    d)  il  gestore  del  sistema  di  distribuzione  predispone   un
programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere
comportamenti discriminatori, e garantisce che ne  sia  adeguatamente
controllata l'osservanza. ((Il programma di adempimenti illustra  gli
obblighi  specifici  cui  devono   ottemperare   i   dipendenti   per
raggiungere questo obiettivo.))  Il  medesimo  gestore  individua  un
responsabile della conformita', indipendente e con poteri di  accesso
a tutte le informazioni necessarie in possesso del  medesimo  gestore
del sistema di  distribuzione  e  delle  imprese  collegate,  che  e'
responsabile del controllo del programma di  adempimenti  e  presenta
annualmente all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  una
relazione sulle misure adottate. 
  2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione  facente  parte
di un'impresa verticalmente integrata, lo  stesso  gestore  non  puo'
trarre  vantaggio  dall'integrazione  verticale   per   alterare   la
concorrenza e a tal fine: 
    a) le politiche di comunicazione e di marchio non  devono  creare
confusione  in  relazione  al  ramo  di  azienda  responsabile  della
fornitura di energia elettrica; 
    b)  le  informazioni  concernenti  le  proprie   attivita',   che
potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo
non discriminatorio. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas
vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma. 
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano
ai gestori di sistemi di distribuzione di energia  elettrica  facenti
parte di un'impresa verticalmente  integrata,  che  servono  meno  di
25.000 punti di prelievo, ((...)). 
  2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema
idrico adegua i  propri  provvedimenti  in  materia  di  obblighi  di
separazione funzionale in  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma
2-bis,  prevedendo  altresi'  che,  per  i  gestori  di  sistemi   di
distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma
2-bis, le modalita' di riconoscimento dei costi per le  attivita'  di
distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche
parametriche, che tengano  conto  anche  della  densita'  dell'utenza
servita,  nel  rispetto  dei  principi  generali  di  efficienza   ed
economicita' e con l'obiettivo di garantire la semplificazione  della
regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124. 
  4. Al fine di promuovere un assetto efficiente  dei  settori  della
distribuzione  e  misura  dell'energia  elettrica  in  condizioni  di
economicita' e redditivita' ai sensi dell'articolo1  della  legge  14
novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri  generali  a  vantaggio
degli utenti finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge
9  gennaio  1991,  n.10,  che  risultino  prive   dell'attivita'   di
produzione e che aderiscano entro il termine  di  cui  alla  delibera
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ARG/ELT n. 72/10  al
regime di perequazione generale e specifica  aziendale  introdotto  a
partire dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e
il  gas  n.5  del  2004,  la  medesima  Autorita',  entro  tre   mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce meccanismi  di
gradualita' che valorizzino le efficienze  conseguite  dalle  imprese
medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione  del  regime
di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva  2009/72/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio  2009.  PERIODO  SOPPRESSO  CON
AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 30/6/2011, N. 150. 
  5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi  efficienti  di
utenza di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  t),  del  decreto
legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione  chiusi  sono
le reti interne d'utenza cosi' come definite dall'articolo  33  della
legge 23 luglio 2009, n. 99 nonche' le altre reti elettriche  private
definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n.  99  del
2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della  legge  23  luglio
2009, n. 99. 
  5-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
gestori dei sistemi di  distribuzione  chiusi  di  cui  al  comma  5,
facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai  gestori  dei
sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le  norme
di separazione contabile. 
  5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema
idrico adegua i  propri  provvedimenti  in  materia  di  obblighi  di
separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis. 
  ((5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  l'ARERA  con  uno   o   piu'   provvedimenti
disciplina: 
    a) le modalita' con cui i Gestori  delle  reti  di  distribuzione
dell'energia  elettrica  cooperano  con  il  Gestore  della  rete  di
trasmissione, al fine di ampliare, secondo criteri  di  efficienza  e
sicurezza per il sistema, la partecipazione dei  soggetti  dotati  di
impianti di generazione, di consumo e  di  stoccaggio  connessi  alle
reti  di  distribuzione  da  essi  gestite,  anche   attraverso   gli
aggregatori, ai mercati dell'energia, dei  servizi  ancillari  e  dei
servizi di bilanciamento; 
    b) la sperimentazione di  un  sistema  di  auto-dispacciamento  a
livello locale, attraverso  un  sistema  di  premi  e  penalita'  che
stimoli produttori e clienti finali di energia elettrica a bilanciare
le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni  locali,
nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La  sperimentazione
prende l'avvio non oltre  sei  mesi  dopo  l'entrata  in  vigore  dei
provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente comma. 
  5-quinquies.   Entro    ventiquattro    mesi    dall'avvio    delle
sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli  esiti  delle
stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici,  adotta  eventuali
modifiche alla disciplina del dispacciamento, volte a  promuovere  la
formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente
prevedibili per il gestore della rete  di  trasmissione  dell'energia
elettrica. 
  5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente   disposizione,   l'ARERA   disciplina   le   modalita'   di
approvvigionamento da parte dei Gestori dei sistemi di distribuzione,
in coordinamento con il  Gestore  della  rete  di  trasmissione,  dei
servizi necessari  per  il  funzionamento  efficiente,  affidabile  e
sicuro delle reti di distribuzione, definendo in particolare: 
    a) le specifiche, i ruoli, le procedure di  approvvigionamento  e
le modalita' di remunerazione dei servizi,  al  minor  costo  per  il
sistema. Le procedure di approvvigionamento dei servizi ancillari non
legati alla frequenza devono essere trasparenti, non  discriminatorie
e  basate  su  criteri  di  mercato,  in  modo   da   consentire   la
partecipazione effettiva sulla  base  delle  capacita'  tecniche  dei
fornitori dei servizi, ivi  inclusi  quelli  dotati  di  impianti  di
generazione da fonti rinnovabili, di consumo, di stoccaggio,  nonche'
gli aggregatori, a meno che la medesima Autorita' non abbia stabilito
che l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia  economicamente
efficiente o che sarebbe comunque fonte di distorsioni del mercato  o
di maggiore congestione; 
    b) le modalita' di copertura dei costi di approvvigionamento  dei
servizi di cui alla lettera a); 
    c) individua  le  informazioni  che  i  gestori  del  sistema  di
distribuzione sono tenuti a rendere disponibili  ai  partecipanti  al
mercato e agli utenti ai fini delle procedure  di  approvvigionamento
di cui alla lettera a); 
  5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di divulgare determinate
informazioni, il gestore del sistema di distribuzione ha l'obbligo di
mantenere  la   riservatezza   sulle   informazioni   commercialmente
sensibili acquisite nel corso della sua attivita' e deve impedire che
le informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello svolgimento
della propria attivita' siano divulgate in modo discriminatorio.))