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DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  31-12-2023
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Art. 36

Gestore dei sistemi di trasmissione
1. L'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica è riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalità definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della stessa concessione.
2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non può, né direttamente né indirettamente, esercitare attività di produzione e di fornitura di energia elettrica, né gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica. Il personale del gestore della rete di trasmissione nazionale non può essere trasferito a imprese elettriche che esercitano attività di generazione ovvero di fornitura di energia elettrica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e l'annessa convenzione sono modificate in attuazione del divieto di cui al comma 2, nonché al fine di assicurare che le attività del gestore del sistema di trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione, manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il rispetto dei principi di indipendenza, terzietà e non discriminazione.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 210. (15)
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 210.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la procedura ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base della quale la medesima Autorità è tenuta ad adottare, entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei confronti di Terna Spa.
7. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE e in particolare:
a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare contemporaneamente un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema di trasmissione;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno del gestore del sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, e viceversa;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a essere membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno del gestore del sistema di trasmissione sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura.
7-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica tempestivamente all'ARERA tutte le operazioni idonee a richiedere un riesame dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma.
8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito della procedura di certificazione di Terna Spa e vigila sulla permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio della stessa.
8-bis. L'ARERA avvia una nuova procedura di certificazione di Terna S.p.a.:
a) se ha ricevuto la notifica di cui al comma 7-bis del presente articolo;
b) d'ufficio, quando viene a conoscenza del fatto che una modifica dei diritti o dell'influenza esercitati nei confronti del gestore della rete di trasmissione nazionale rischia di dar luogo a una violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 del presente articolo ovvero vi è fondato motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
c) su richiesta della Commissione europea.
8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento ovvero dalla richiesta della Commissione europea. In caso di inutile decorso del termine di quattro mesi, la certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni della precedente.
8-quater. La decisione espressa o tacita ai sensi del comma precedente deve essere notificata senza indugio alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti. La decisione dell'Autorità nazionale, sia essa espressa o tacita, acquista efficacia soltanto una volta che si sia conclusa la procedura di valutazione di cui al presente comma.
8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale e alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura di energia elettrica tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione loro conferiti. L'Autorità assicura la segretezza di tutte le informazioni commercialmente sensibili.
9. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di proprietà di soggetti diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari:
a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a Terna Spa nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti;
b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli interventi di sviluppo della rete approvati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero diano il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore;
c) garantiscano la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività di Terna Spa;
d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso Terna Spa.
10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale da conseguire nei successivi 36 mesi.
11. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la certificazione di Terna S.p.a. nell'ipotesi in cui un soggetto stabilito in uno Stato terzo, non appartenente all'Unione europea, ne acquisisca il controllo.
Ferma restando la disciplina nazionale in materia di poteri speciali sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, l'ARERA è tenuta a decidere in merito alla certificazione sulla base di tali criteri, i quali:
a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7;
b) prevedono che l'ARERA, prima di decidere sulla certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione europea circa il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, nonché circa gli eventuali rischi per l'approvvigionamento dell'Unione europea, adottando la decisione entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di parere ad opera della Commissione;
c) consentono all'ARERA di rifiutare la certificazione, a prescindere dal contenuto del parere della Commissione europea, nel caso in cui il controllo esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale sia tale da mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale ovvero la sicurezza dell'approvvigionamento di un altro Stato membro dell'Unione europea.
d) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la decisione finale sulla certificazione, trasmetta la stessa alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni necessarie. In caso di difformità rispetto al parere della Commissione, la decisione sulla certificazione deve essere motivata e la relativa motivazione è pubblicata sul sito web dell'Autorità.
11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica all'ARERA qualsiasi operazione o circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del medesimo gestore ovvero del sistema di trasmissione da parte di un soggetto stabilito in uno Stato terzo.
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12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico relativo agli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.
13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo
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14. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas controlla e valuta l'attuazione del Piano e, nel caso in cui Terna non realizzi un investimento in base al piano decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, provvede ad imporre alla società di realizzare gli investimenti, a meno che la mancata realizzazione non sia determinata da motivi indipendenti dal controllo della società stessa. Restano ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina della concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.
14-bis. L'ARERA verifica la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui ai commi precedenti, oltre che con i fabbisogni individuati nell'ambito della procedura di consultazione pubblica, altresì con il piano decennale di sviluppo della rete dell'Unione europea di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. In caso di dubbi, l'Autorità può consultare l'ACER. L'ARERA valuta inoltre la coerenza del piano decennale con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. All'esito delle verifiche di cui al presente comma, l'ARERA può richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale di modificare il piano decennale presentato.
15. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore condivisione delle esigenze di sviluppo della rete, Terna redige con cadenza annuale una relazione sullo stato della rete, da trasmettersi al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da cui si evincano le caratteristiche della rete di trasmissione, le aree di carico in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonché le criticità, le congestioni e i livelli di sovraccarico riscontrati o previsti.
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210 ha disposto (con l'art. 18, comma 11) che "Restano tuttavia fermi gli effetti prodotti dal predetto comma 4 dell'articolo 36 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".