DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 14-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
    Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la
Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli  scenari  di
cui all'articolo 1, comma 2, e in  coerenza  con  il  Piano  d'Azione
Nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con  il
Piano d'Azione per l'efficienza  energetica  adottato  in  attuazione
della  direttiva  2006/32/CE,   con   riferimento   a   grandi   aree
territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessita'  minime
di realizzazione o  di  ampliamento  di  impianti  di  produzione  di
energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di
stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti
petroliferi  ((e  di  gas  naturale  liquefatto)),  e   le   relative
infrastrutture di trasmissione e di trasporto di  energia,  anche  di
interconnessione con l'estero, tenendo  conto  della  loro  effettiva
realizzabilita'  nei  tempi  previsti,  al  fine  di  conseguire  gli
obiettivi di politica energetica  nazionale,  anche  con  riferimento
agli obblighi derivanti dall'attuazione delle  direttive  comunitarie
in  materia  di  energia,  e  di   assicurare   adeguata   sicurezza,
economicita' e concorrenza nelle forniture di energia. 
  2. Il decreto di cui al  comma  1  e'  aggiornato,  con  le  stesse
modalita' di cui al comma 1, con cadenza almeno biennale in  funzione
delle esigenze di conseguimento degli obiettivi indicati allo  stesso
comma, tenendo conto della  effettiva  evoluzione  della  domanda  di
energia,  dell'integrazione  del  sistema  energetico  italiano   nel
mercato interno dell'energia e dell'effettivo  grado  di  avanzamento
della realizzazione delle infrastrutture individuate. 
  3.  Le  amministrazioni  interessate  a  qualunque   titolo   nelle
procedure autorizzative delle infrastrutture individuate ai sensi del
comma 1 attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli adempimenti e
nelle valutazioni di propria competenza. 
  4. Nel caso di mancato  rispetto  da  parte  delle  amministrazioni
regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri  o  per
l'emanazione degli atti di  propria  competenza,  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, assegna alla regione interessata un congruo  termine,  per
provvedere, non inferiore comunque a due mesi. Decorso inutilmente il
termine di cui al periodo  precedente,  il  Consiglio  dei  Ministri,
sentita la  regione  interessata,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  della
legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito  commissario,  che  provvede
all'espressione dei pareri ovvero all'adozione degli atti. 
  5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi del  comma  1
sono   dichiarati   di   pubblica   utilita',   nonche'   urgenti   e
indifferibili,  ai  sensi  delle  normative  vigenti,  restando  alla
valutazione  dell'amministrazione  competente  la   possibilita'   di
effettuare  tale   dichiarazione   anche   per   altri   impianti   e
infrastrutture della stessa tipologia,  ove  comunque  corrispondenti
agli obiettivi di cui al comma 1. 
  6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma  1  e'  inclusa
tra  i  criteri   di   valutazione   ai   fini   del   riconoscimento
dell'esenzione dall'accesso dei terzi  alle  infrastrutture  prevista
per impianti  e  infrastrutture  del  sistema  elettrico  e  del  gas
naturale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  anche  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 8, lettere a), b) e c), e comma 11 della legge
23 agosto 2004, n. 239, sono adottati indirizzi al fine di  mantenere
in via prioritaria per gli impianti e le  infrastrutture  individuate
ai sensi del comma 1  le  misure  esistenti  volte  a  facilitare  la
realizzazione di impianti e infrastrutture di tale tipologia, nonche'
di attribuire agli impianti e alle infrastrutture non ricadenti negli
obiettivi  di  cui  al  comma  1  i  maggiori  costi   dei   relativi
potenziamenti o estensioni delle reti di trasmissione e trasporto  di
energia  necessari  alla  realizzazione  degli  stessi   impianti   e
infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas esercita
le proprie competenze in  materia  tariffaria  coerentemente  con  le
finalita' di cui al presente comma.