DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 100

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici. (11G0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
Regime transitorio per l'obbligo  di  sorveglianza  radiometrica  sui
                   prodotti semilavorati metallici 
 
  1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma  3  dell'articolo
157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  come  sostituito
dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi  1,
2, 4  e  5  del  medesimo  articolo,  la  sorveglianza  sui  prodotti
semilavorati  metallici   e'   effettuata   sui   prodotti   indicati
nell'allegato I. 
  2. Per il  rilascio  dell'attestazione  dell'avvenuta  sorveglianza
radiometrica  sui  prodotti  semilavorati   metallici   gli   esperti
qualificati di secondo  o  di  terzo  grado  compresi  negli  elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II. 
                                                        (1) (2) ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 72,  comma
4) che "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al  comma  3,
comunque non oltre il  30  settembre  2021,  continua  ad  applicarsi
l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  100,  e  si
applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto.  [...]  I
rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo  di  cui  al
primo periodo s'intendono riferiti alle  corrispondenti  disposizioni
del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n.  101,  come  modificato  dal  D.L.  27
settembre 2021, n. 130, ha disposto (con  l'art.  72,  comma  4)  che
"Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque
non oltre il 30 novembre 2021, continua ad  applicarsi  l'articolo  2
del decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  100,  e  si  applica
l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n.  101,  come  modificato  dal  D.L.  26
novembre 2021, n. 172,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 72, comma 4)  che  "Nelle
more dell'approvazione del decreto di cui al comma  3,  comunque  non
oltre il 31 marzo 2022,  continua  ad  applicarsi  l'articolo  2  del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7
dell'allegato XIX al presente decreto".