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DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. (11G0134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2016)
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Testo in vigore dal:  13-7-2013
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Art. 8

Definizione della transazione elementare e sua codificazione
1. Ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile per realizzare le finalità proprie di ciascun programma, definiti ai sensi degli articoli 10 e 11, costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.
2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da un codice che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente i piani dei conti finanziario, economico e patrimoniale.
3. In mancanza di una codifica univoca e completa che identifichi la transazione elementare nelle varie fasi dell'entrata e della spesa i funzionari responsabili non possono dare esecuzione alle relative transazioni.
4. Le transazioni elementari consentono la tracciabilità di tutte le operazioni contabili e la movimentazione delle relative voci elementari di bilancio, come definite dall'articolo 7, comma 2. La movimentazione delle unità elementari di bilancio, per la parte della spesa, deve essere contenuta entro i limiti delle risorse finanziarie ivi appostate.
5. Ciascuna transazione elementare deve contenere le seguenti informazioni:
a) Codice identificativo della missione, per le spese;
b) Codice identificativo del programma, per le spese;
c) Codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello, per le spese;
d) Codice identificativo del centro di responsabilità;
e) Codice identificativo del centro di costo cui la transazione fa riferimento, per le spese;
f) Codice della voce del piano dei conti, per entrate, spese, costi, oneri, ricavi e proventi;
g) Codici identificativi del soggetto erogatore e del destinatario del trasferimento ove la transazione intervenga tra due amministrazioni pubbliche; Codice identificativo delle entrate ricorrenti e non ricorrenti;
h) Codice identificativo delle transazioni con l'Unione europea;
i) Codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione.
6. In mancanza di uno o più codici di cui al comma 5, i funzionari responsabili non possono eseguire le relative transazioni.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze. (3)
((5))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 7 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n. 150) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che il termine di cui al comma 7 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2013.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 lulgio 2013.