DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. (11G0134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2016)
vigente al 30/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-2011
                               Art. 22 
 
 
              Monitoraggio degli obiettivi e indicatori 
 
  1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in  accompagnamento
al bilancio consuntivo, il  Piano  e'  integrato  con  le  risultanze
osservate in termini di raggiungimento  dei  risultati  attesi  e  le
motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalita'
di  divulgazione  sono  disciplinate  secondo  i  criteri   stabiliti
dall'articolo 20. 
  2. Ai  fini  del  monitoraggio  del  Piano,  gli  obiettivi  e  gli
indicatori selezionati, nonche' i valori  obiettivo  per  l'esercizio
finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono  i
medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano e' aggiornato in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio,  sia  tramite  la
specificazione  di  nuovi  obiettivi  e  indicatori,  che  attraverso
l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione  di  obiettivi
gia' raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.