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DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  27-5-2011

Art. 5

Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive
1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.
3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, è superiore a 0,5 punti percentuali.
4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»:
«Art. 16 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'art. 45.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'art. 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.».