DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27 
 
 
    Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali 
 
  1.  Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  con  la  conferenza
Stato-Regioni  sentita  la  struttura  tecnica  di  supporto  di  cui
all'articolo  3  dell'intesa  Stato-Regioni  del  3  dicembre   2009,
determina  annualmente,  sulla  base  della  procedura  definita  nel
presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali. 
  1-bis. A decorrere dall'anno 2017: 
    a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard  di  cui
al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di  riferimento  ed
e' aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione  del  livello
del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale; 
    b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma  l  entro
il predetto termine,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro  il  15  marzo  dell'anno  di  riferimento,  si  provvede  alla
determinazione  dei  costi  e  dei   fabbisogni   standard   in   via
provvisoria, facendosi  riferimento  alla  proposta  di  riparto  del
Ministero della salute presentata  in  Conferenza  Stato-regioni,  ed
assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella
medesima proposta, al netto dello 0,5  per  cento.  Con  il  medesimo
decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del  95  per  cento
del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale; 
    c)  in   conseguenza   del   perfezionamento   del   decreto   di
determinazione provvisoria dei costi e  dei  fabbisogni  standard  il
Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  erogare
alle regioni: 
      1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto
nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b),  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
      2) le risorse ivi previste  a  titolo  di  obiettivi  di  piano
sanitario   nazionale   nelle   percentuali    d'acconto    stabilite
dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma  1  entro
il 30 settembre dell'anno di riferimento, con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e' adottata la determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard in via definitiva; 
    e) la  determinazione  definitiva  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard non puo' comportare per la singola regione  un  livello  del
finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con
il  richiamato   decreto   interministeriale,   ferma   restando   la
rideterminazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard,  e  delle
relative erogazioni in termini  di  cassa,  eventualmente  dovuta  ad
aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale. 
  2. Per la  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard
regionali si fa riferimento agli elementi  informativi  presenti  nel
Nuovo  sistema  informativo  sanitario  (NSIS)  del  Ministero  della
salute. 
  3. Ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  dell'intesa
Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio  2010-2012  del  3
dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti
dal  decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   di
individuazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  in   ambito
sanitario  del  29  novembre  2001,  costituiscono  indicatori  della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo  fiscale  i
seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria: 
    a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in  ambiente
di vita e di lavoro; 
    b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; 
    c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 
  4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto
ordinario, cumulativamente pari al livello del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard, e' determinato, in fase di prima  applicazione  a
decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
costo rilevati  nelle  regioni  di  riferimento.  In  sede  di  prima
applicazione e' stabilito il procedimento  di  cui  ai  commi  dal  5
all'11. 
  5.  Sono  regioni  di  riferimento  le   tre   regioni,   tra   cui
obbligatoriamente la prima, che siano state scelte  dalla  Conferenza
Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  in  condizione  di
equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate  a  piano  di
rientro e  risultando  adempienti,  come  verificato  dal  Tavolo  di
verifica  degli  adempimenti  regionali  di   cui   all'articolo   12
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria  del  23  marzo  2005,
sono individuate in base a criteri di qualita' dei  servizi  erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni,
sentita la struttura  tecnica  di  supporto  di  cui  all'articolo  3
dell'intesa Stato-Regioni del  3  dicembre  2009,  sulla  base  degli
indicatori di cui agli allegati 1, 2 e  3  dell'intesa  Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009.  A  tale  scopo  si  considerano  in  equilibrio
economico  le  regioni  che  garantiscono  l'erogazione  dei  livelli
essenziali  di  assistenza  in  condizioni   di   efficienza   e   di
appropriatezza con  le  risorse  ordinarie  stabilite  dalla  vigente
legislazione a livello nazionale, ivi  comprese  le  entrate  proprie
regionali effettive. Nella individuazione  delle  regioni  si  dovra'
tenere conto dell'esigenza di  garantire  una  rappresentativita'  in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al  sud,  con
almeno una regione di piccola dimensione geografica. 
  5-bis. A decorrere dall'anno 2016  il  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  indica  le  cinque
regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno
precedente a quello di  riferimento  e  la  Conferenza  Stato-Regioni
individua le tre regioni di riferimento di cui al  medesimo  comma  5
entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente  a  quello  di
riferimento. Qualora non sia raggiunta  l'intesa  sulle  tre  regioni
entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate
nelle prime tre. 
  5-ter.  Ai  fini  della  determinazione  dei  fabbisogni   sanitari
standard regionali ((degli anni 2021, 2022 e 2023)) sono  regioni  di
riferimento tutte le cinque regioni  indicate,  ai  sensi  di  quanto
previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie. 
  6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno
dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza
distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard e'
dato, per ciascuno dei tre  macrolivelli  di  assistenza  erogati  in
condizione di efficienza ed  appropriatezza  dalla  media  pro-capite
pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal  fine
il  livello  della  spesa  delle  tre  macroaree  delle  regioni   di
riferimento: 
    a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al netto della
mobilita' attiva extraregionale; 
    b) e' depurato della quota di  spesa  finanziata  dalle  maggiori
entrate proprie rispetto alle entrate  proprie  considerate  ai  fini
della determinazione del finanziamento  nazionale.  La  riduzione  e'
operata proporzionalmente sulle tre macroaree; 
    c) e' depurato della quota  di  spesa  che  finanzia  livelli  di
assistenza superiori ai livelli essenziali; 
    d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano  copertura
ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio  sanitario
nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica; 
    e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa  popolazione
pesata regionale. 
  7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate  sulla  base
dei risultati relativi al secondo esercizio precedente  a  quello  di
riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi  per  classi  di
eta'  considerati  ai  fini  della  determinazione   del   fabbisogno
sanitario relativi  al  secondo  esercizio  precedente  a  quello  di
riferimento. A decorrere dall'anno 2015  i  pesi  sono  definiti  con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  base  dei  criteri  previsti
dall'articolo 1, comma 34, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
tenendo  conto,  nella  ripartizione  del  costo  e  del   fabbisogno
sanitario standard regionale, del percorso di  miglioramento  per  il
raggiungimento degli standard di qualita', la cui misurazione si puo'
avvalere del sistema  di  valutazione  di  cui  all'articolo  30  del
presente decreto. Qualora non venga raggiunta l'intesa  entro  il  30
aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi  di  cui
al primo periodo del presente  comma.  A  decorrere  dall'anno  2016,
qualora non siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo
periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del
termine di cui al comma 5-bis, la  determinazione  dei  costi  e  dei
fabbisogni standard regionali e' effettuata individuando  le  regioni
in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei
valori ultimi disponibili. In via transitoria, per gli  anni  2021  e
2022, nelle more dell'applicazione  di  quanto  previsto  al  secondo
periodo del presente comma ed in deroga a quanto previsto dal  quarto
periodo del presente comma, al fine di tenere  conto  della  proposta
regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome il 15  aprile  2021,  l'85  per  cento  delle
risorse destinate alla copertura del  fabbisogno  standard  nazionale
per gli anni 2021 e 2022 sono ripartite secondo i criteri di  cui  al
presente comma e il restante 15 per cento delle medesime  risorse  e'
ripartito sulla base  della  popolazione  residente  riferita  al  1°
gennaio 2020 per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il  riparto
2022. Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga  raggiunta  l'intesa
prevista dal comma 1, il decreto di  determinazione  provvisoria  dei
costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), e'
adottato  entro  il  30  settembre  2022   mentre   il   decreto   di
determinazione definitiva di cui  al  comma  1-bis,  lettera  d),  e'
adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro  il  31  dicembre  2022  il
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo  del  presente
comma. 
  7-bis. Anche per l'anno 2016 e'  prorogata  l'individuazione,  come
regioni  di  riferimento,  di  quelle  stabilite   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015,  e
per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di
sanita' sono altresi' confermati  i  costi  pro  capite  per  livelli
assistenziali delle regioni di riferimento rilevati  dai  modelli  LA
2013, nonche' i medesimi pesi per classi di eta' adottati in sede  di
determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015. 
  8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato dalle risorse
corrispondenti al valore percentuale come determinato  in  attuazione
di quanto indicato al  comma  6,  rispetto  al  fabbisogno  sanitario
nazionale standard. 
  9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del  comma
8,  e'  annualmente  applicato  al  fabbisogno   sanitario   standard
nazionale definito ai sensi dell'articolo 26. 
  10. La  quota  percentuale  assicurata  alla  migliore  regione  di
riferimento non puo' essere inferiore  alla  quota  percentuale  gia'
assegnata alla stessa, in sede  di  riparto,  l'anno  precedente,  al
netto delle variazioni di popolazione. 
  11. Al fine  di  realizzare  il  processo  di  convergenza  di  cui
all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge  n.  42  del
2009, la convergenza ai valori percentuali determinati  ai  sensi  di
quanto stabilito dal presente  articolo  avviene  in  un  periodo  di
cinque anni secondo criteri definiti con le modalita' di cui al comma
1. 
  12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al
comma 5, si trovi  nella  condizione  di  equilibrio  economico  come
definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque,
le regioni di riferimento sono individuate anche  tenendo  conto  del
miglior risultato  economico  registrato  nell'anno  di  riferimento,
depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe
stata necessaria a garantire 1'equilibrio ed escludendo  comunque  le
regioni soggette a piano di rientro. 
  13. Resta  in  ogni  caso  fermo  per  le  regioni  l'obiettivo  di
adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite  in
sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3. 
  14.  Eventuali  risparmi  nella  gestione  del  servizio  sanitario
nazionale effettuati dalle  regioni  rimangono  nella  disponibilita'
delle regioni stesse.