DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
Soppressione   dei   trasferimenti   statali    alle    province    e
               compartecipazione provinciale all'IRPEF 
 
   1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota  della  compartecipazione
provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' stabilita con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale, d'intesa con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, in modo tale da assicurare  entrate  corrispondenti
ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonche'  alle
entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5. 
  2. A  decorrere  dall'anno  2012  sono  soppressi  i  trasferimenti
statali di parte corrente e, ove non finanziati  tramite  il  ricorso
all'indebitamento, in conto capitale alle province  delle  regioni  a
statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per
l'attuazione  del  federalismo  fiscale  ovvero,  ove  effettivamente
costituita, della conferenza permanente per  il  coordinamento  della
finanza pubblica, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa  con
la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  sono  individuati  i
trasferimenti statali di cui al comma 2. 
  4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma  1  puo'  essere
successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel  predetto
comma 1, in misura corrispondente alla  individuazione  di  ulteriori
trasferimenti statali suscettibili di soppressione. 
  5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale  all'accisa
sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e' soppressa e  il  relativo  gettito  spetta
allo Stato. A tal fine, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e'  rideterminato  l'importo  dell'accisa  sull'energia
elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito. 
  6. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N.  201,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). 
  7. Alle province e' garantito che le variazioni annuali del gettito
relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF  loro  devoluta
ai sensi del presente articolo  non  determinano  la  modifica  delle
aliquote di cui al comma 1.