DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25 
 
              (Disposizione transitorie e abrogazioni) 
 
  1. La produzione di energia elettrica  da  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e'
incentivata con i meccanismi vigenti alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, con i correttivi di cui  ai  commi  successivi.
((8)) 
  2. L'energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012  non
e' soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11,  commi  1  e  2,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso  in
cui concorra al  raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali  di  cui
all'articolo 3. 
  3. A partire dal 2013, la quota d'obbligo di cui  all'articolo  11,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  si  riduce
linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire  dal  valore
assunto per l'anno 2012 in  base  alla  normativa  vigente,  fino  ad
annullarsi per l'anno 2015. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 148, della
legge  24  dicembre  2007  n.  244,  il  GSE  ritira  annualmente   i
certificati verdi rilasciati per le produzioni da  fonti  rinnovabili
degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari
per il rispetto della  quota  d'obbligo.  Il  prezzo  di  ritiro  dei
predetti certificati e' pari al 78 per cento del  prezzo  di  cui  al
citato comma  148.  Il  GSE  ritira  altresi'  i  certificati  verdi,
rilasciati per le produzioni di cui ai medesimi anni,  relativi  agli
impianti  di  cogenerazione  abbinati  a  teleriscaldamento  di   cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del  Ministro  delle
attivita' produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel  Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale  14  novembre  2005,  n.  265.  Il
prezzo di ritiro dei certificati di cui al precedente periodo e' pari
al prezzo medio di mercato registrato nel 2010.  Conseguentemente,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
abrogati i commi  149  e  149-bis  dell'articolo  2  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  5. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6
della tabella 3 allegata alla  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  i
residui di macellazione,  nonche'  i  sottoprodotti  delle  attivita'
agricole, agroalimentari e forestali, non  sono  considerati  liquidi
anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi  residui
e sottoprodotti o dell'impianto di conversione in energia  elettrica,
un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica. 
  6. Le tariffe fisse omnicomprensive previste dall'articolo 2, comma
145, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  restano  costanti  per
l'intero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti dalla
tabella 3 allegata alla medesima legge per  tutti  gli  impianti  che
entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. 
  7. I fattori moltiplicativi di cui all'articolo 2, comma 147, della
legge24 dicembre 2007, n. 244 e  all'articolo  1,  comma  382-quater,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano costanti  per  l'intero
periodo di diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle predette
norme per tutti gli impianti che entrano in  esercizio  entro  il  31
dicembre 2012. 
  7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. 
  7-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. 
  7-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. 
  8. Il valore di riferimento di cui all'articolo 2, comma 148, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo al  valore  fissato  dalla
predetta norma per tutti gli impianti che entrano in esercizio  entro
il 31 dicembre 2012. 
  9.  Le  disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  197
del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il  31
maggio 2011. 
  10.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo   2-sexies   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l'incentivazione  della  produzione
di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che  entrino  in
esercizio  successivamente  al  termine  di  cui  al   comma   9   e'
disciplinata con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  da
adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile  2011,
sulla base dei seguenti principi: 
    a) determinazione di  un  limite  annuale  di  potenza  elettrica
cumulativa  degli  impianti  fotovoltaici  che  possono  ottenere  le
tariffe incentivanti; 
    b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto  conto  della
riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e  degli
incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea; 
    c) previsione di tariffe incentivanti e  di  quote  differenziate
sulla base della natura dell'area di sedime; 
    d) applicazione delle disposizioni dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto  compatibili  con  il
presente comma. 
  11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti  tenendo
conto di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera c), sono
abrogati: 
    a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3  dell'articolo  20
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 del 2003; 
    b) a decorrere dal 1° gennaio 2013: 
      1)  i  commi  143,  144,  145,  150,  152,  153,  lettera   a),
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
      2) il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge  1º  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102; 
      3) l'articolo 7 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.
387; 
    c) a decorrere dal 1° gennaio 2016: 
      1) i commi 1,  2,  3,  5  e  6  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
      2) l'articolo 4 del decreto legislativo n.  387  del  2003,  ad
eccezione dell'ultimo periodo del comma 1, che e' abrogato dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; 
      3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies,
382-septies, 383 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.
296; 
      4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell'articolo 2 della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  12. Gli incentivi alla produzione di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili di cui ai commi da 382 a  382-quinquies  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145  dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti
a biogas di proprieta' di aziende agricole o gestiti  in  connessione
con aziende agricole, agro-alimentari, di  allevamento  e  forestali,
entrati in esercizio  commerciale  prima  del  1°  gennaio  2008.  Il
periodo residuo degli incentivi e' calcolato sottraendo  alla  durata
degli incentivi il  tempo  intercorso  tra  la  data  di  entrata  in
esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che "La disposizione di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo
3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  si  interpreta
nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito
temporale ivi indicato, ovvero l'entrata in  esercizio  entro  il  31
dicembre  2012,  non  soltanto  deve  essere  avvenuta  l'entrata  in
esercizio commerciale dell'energia elettrica ma  anche  l'entrata  in
esercizio commerciale  dell'energia  termica.  A  tal  fine,  per  la
transizione  dal  vecchio  al  nuovo  meccanismo  di   incentivazione
ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24,  comma  5,  lettera
c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire
la redditivita' degli investimenti effettuati, il conseguente residuo
periodo di diritto si calcola sottraendo ai quindici anni  di  durata
degli incentivi il tempo gia' trascorso  dalla  data  di  entrata  in
esercizio commerciale dell'energia sia elettrica che termica".