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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonchè l'attuazione della direttiva 2008/103/CE. (11G0059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2011
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Testo in vigore dal:  30-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione 2009/603/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Preso atto che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE
1. All'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole: «dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6».
2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, dopo le parole: «che non soddisfano i requisiti del presente decreto» sono inserite le seguenti: «successivamente alla data di cui al comma 2».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».
4. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli). - 1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tale fine, possono:
a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi;
b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli.
2. L'attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e di pile e accumulatori per veicoli può essere svolta anche da terzi indipendenti, purché senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.
3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.
4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
6. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile ed accumulatori per veicoli possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per veicoli e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori» è inserita la seguente: «portatili»;
b) al comma 3 le parole: «risultanti dal registro di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3».
6. All'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio,»;
b) la parola: «categorie» è sostituita dalla seguente: «tipologie»;
c) le parole: «di cui all'allegato III, punto 3, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato II, parte B.».
7. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente decreto, sono definiti i criteri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 definisce le modalità»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette modalità sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.».
8. All'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) al comma 2, dopo le parole: «dall'allegato III,» sono inserite le seguenti: «parte A,» e l'ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 4, la parola: «annuale» è soppressa;
d) al comma 5, le parole: «Ai fini delle» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della» e le parole: «e dei sistemi collettivi operativi» sono soppresse.
9. L'articolo 15 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio). - 1. Il registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2 e al comma 3.
2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, l'elenco dei sistemi collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato III, parte B.
3. I produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma.
4. L'iscrizione di cui al comma 2 e la comunicazione di cui al comma 3 sono assoggettate al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.
5. L'ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna il registro di cui all'articolo 14 sulla base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2;
b) predispone ed aggiorna l'elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2;
c) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3;
d) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, nonché dalle province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5;
e) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e, ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, contestualmente, alle regioni.».
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nonché la loro trasmissione all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento;».
11. All'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo dopo le parole: «secondo i criteri stabiliti dal» sono inserite le seguenti: «Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal»;
b) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo;» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine si avvale del registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi a disposizione dall'ISPRA;»;
c) al comma 6, lettera e), le parole: «all'articolo 15, comma 2, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3,».
12. All'articolo 23 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro il 26 settembre 2009» sono soppresse;
b) al comma 5, prima delle parole: «In aggiunta al simbolo» sono anteposte le seguenti: «Entro il 26 settembre 2009».
13. All'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere c) e d),» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e),».
14. All'articolo 25 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui all'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'articolo 23, comma 5»;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa sanzione è applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.»;
c) al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 24, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 2,».
16. L'allegato III al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.
17. All'allegato IV al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, la rubrica: «(articolo 22, comma 1)» è sostituita dalla seguente: «(articolo 23, comma 1)».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Maroni, Ministro dell'interno

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Fazio, Ministro della salute

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario così recita:
«5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'art. 6 della presente legge.».
- Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2008, n. 283, supplemento ordinario.
- La direttiva 2006/66/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 266.
- La direttiva 91/157/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 26 marzo 1991, n. L 78.
- La direttiva 2008/103/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2008, n. L 327.
- La decisione della commissione 2009/603/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2009, n. L 206.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 19, 23, 24 e 25 del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, come modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "pila" o "accumulatore": una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
b) "pacco batterie": un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
c) "pile o accumulatori portatili": le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli;
d) "pile a bottone": piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;
e) "batterie o accumulatori per veicoli": le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
f) "pile o accumulatori industriali": le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;
g) "rifiuti di pile o accumulatori": le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) "riciclaggio": il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
i) "smaltimento": una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;
l) "trattamento": le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;
m) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;
n) "produttore": chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
o) "distributore": qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
p) "immissione sul mercato": la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità;
q) "operatori economici": i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;
r) "utensili elettrici senza fili": apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;
s) "tasso di raccolta": la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'articolo 6 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti;
t) "punto di raccolta per pile ed accumulatori": contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densità di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.».
«Art. 5 (Immissione sul mercato). - 1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto non possono essere immessi sul mercato.
3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto successivamente alla data di cui al comma 2, le autorità competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità competenti al ritiro ai sensi del comma 3.».
«Art. 6 (Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili). - 1. Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili di cui all'art. 8, per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi:
a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
4. La raccolta separata di cui al comma 1 è organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita.
Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.».
«Art. 8 (Obiettivi di raccolta). - 1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori portatili viene calcolata per la prima volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso dell'anno 2011. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.
2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovrà raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.
3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono calcolati annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito: "ISPRA", secondo il piano di cui all'allegato I, sulla base dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'art. 16.».
«Art. 10 (Trattamento e riciclaggio). - 1. Entro il 26 settembre 2009:
a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 25 luglio 2005, n. 151, sono sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.
3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto all'art. 13, comma 3.
4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente competenti effettuano apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui all'art. 19 gli esiti di tali ispezioni.
6. L'operazione di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni.
7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunità a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato II, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'art. 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B.».
«Art. 13 (Finanziamento). - 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 e 10 è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.
2. Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 definisce le modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata, nonché tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio. Dette modalità sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.
3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1.
4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e delle attività del Centro di coordinamento di cui all'art. 16.
5. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.
6. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1.
7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.
8. L'obbligo di cui al comma 1 non può implicare un doppio addebito per i produttori, nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente alle disposizioni di cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 151 del 2005.».
«Art. 14 (Registro nazionale). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'art. 13.
2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle camere di commercio.
Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
4. L'iscrizione al Registro è assoggettata al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'art. 27, comma 5.
5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalità di interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori, nonché tutte le altre informazioni di cui al comma 2.».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, recita:
«Art. 17 (Compiti del Centro di coordinamento). - 1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.
2. In particolare il Centro di coordinamento provvede:
a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le campagne di informazione di cui all'art. 22;
b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale;
c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nonché la loro trasmissione all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento;
d) a garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici;
e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 13, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 19.».
«Art. 19 (Comitato di vigilanza e controllo). - 1. Il Comitato di vigilanza e controllo già istituito ai sensi dell'art. 15 del decreto n. 151 del 2005, assume anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti di cui al presente decreto.
2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente comma in base alle quote di mercato come individuate dall'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto n. 151 del 2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono gli oneri di cui al presente comma secondo i criteri stabiliti dal Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal Comitato di vigilanza di cui al presente articolo.
3. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da otto membri, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno dalla Conferenza unificata, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il sistema contabile, l'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato stesso. La segreteria del Comitato è assicurata dall'ISPRA. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.
5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e relaziona annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre:
a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle regole necessarie per l'allestimento e la cooperazione tra i centri di raccolta/punti di raccolta di pile e accumulatori e/o enti locali;
b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo a tal fine si avvale del registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi a disposizione dall'ISPRA;
c) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, si esprime circa l'applicabilità o meno del presente decreto;
d) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;
e) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3, avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di finanza.».
«Art. 23 (Etichettatura). - 1. Le pile e gli accumulatori sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV.
2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5×5 cm.
Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 per cento della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5×5 cm. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5×0,5 cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa di un simbolo di almeno 1×1 cm sull'imballaggio.
3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo.
Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.
4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.
5. Entro il 26 settembre 2009 in aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacità si misura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.».
«Art. 24 (Relazioni alla Commissione europea). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, per la prima volta entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre 2012 e successivamente ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione sull'attuazione del presente decreto, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette ogni anno alla Commissione europea, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento, le informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e). Tali informazioni sono trasmesse per la prima volta entro il 30 giugno 2012.
3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale contenente le informazioni di cui all'art. 8, comma 3, e le modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento. Tale rapporto è trasmesso per la prima volta entro il 30 giugno 2013.».
«Art. 25 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'articolo 23, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la camera di commercio ai sensi dell'art. 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. La stessa sanzione è applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'art. 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 22, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'art. 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 262 del decreto n. 152 del 2006.».