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DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (11G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/2018)
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vigente al 30/07/2021
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-5-2011

Art. 37

Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze
1. L'ufficio consolare:
a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
b) compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorità nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.
2. L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.