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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2026)
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Testo in vigore dal:  28-5-2026
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Art. 809-bis

(Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli).
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 18; (110)
b) generali di divisione e corrispondenti:
((47))
; (110)
((138))
c) generali di brigata e corrispondenti:
((109))
; (110)
((138))
d) colonnelli:
((752))
. (110)
((138))
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AGGIORNAMENTO (110)

Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
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AGGIORNAMENTO (138)

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanità militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".