DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 14-9-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
                            (Definizioni) 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) servizio: qualsiasi prestazione anche  a  carattere  intellettuale
svolta  in  forma  imprenditoriale  o  professionale,  fornita  senza
vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro  retribuzione;
i servizi non  economici  non  costituiscono  servizi  ai  sensi  del
presente decreto; 
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno
Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto
di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere  dalla  sua
forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o  fornisce
un servizio; 
c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia  cittadino  di  uno
Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento
comunitario, o qualsiasi altro soggetto  indicato  alla  lettera  b),
stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per  altri
scopi, fruisce o intende fruire di un servizio; 
d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel  cui  territorio
e' stabilito il prestatore del servizio considerato; 
e) stabilimento:  l'esercizio  effettivo  a  tempo  indeterminato  di
un'attivita' economica non salariata da parte del prestatore,  svolta
con un'infrastruttura stabile; 
f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non  inerente  alle
misure applicabili a norma del decreto legislativo 9  novembre  2007,
n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a  rivolgersi  ad
un'autorita' competente  allo  scopo  di  ottenere  un  provvedimento
formale  o  un  provvedimento  implicito  relativo   all'accesso   ad
un'attivita' di servizio o al suo esercizio;  ai  fini  del  presente
decreto, non  costituisce  regime  autorizzatorio  la  ((segnalazione
certificata di inizio di attivita' (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241)). 
g) requisito: qualsiasi regola che imponga un  obbligo,  un  divieto,
una condizione o un limite al quale il prestatore o  il  destinatario
debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio  della  specifica
attivita'  esercitata  e  che  abbia  fonte  in  leggi,  regolamenti,
provvedimenti  amministrativi  ovvero  in  disposizioni  adottate  da
ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti  le
disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica,  nonche'
quelle a tutela della sanita'  pubblica,  della  pubblica  sicurezza,
della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumita' delle persone e che
si applicano indistintamente ai prestatori  nello  svolgimento  della
loro attivita' economica e ai singoli che agiscono a titolo privato; 
h)  motivi  imperativi  d'interesse  generale:  ragioni  di  pubblico
interesse, tra i quali  l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  pubblica,
l'incolumita' pubblica, la sanita' pubblica, la  sicurezza  stradale,
la  tutela  dei  lavoratori  compresa  la  protezione   sociale   dei
lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario  del  sistema
di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei  destinatari  di
servizi e dei lavoratori, l'equita' delle transazioni commerciali, la
lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano,
la  salute   degli   animali,   la   proprieta'   intellettuale,   la
conservazione del  patrimonio  nazionale  storico  e  artistico,  gli
obiettivi di politica sociale e di politica culturale; 
i) autorita' competente:  le  amministrazioni  statali,  regionali  o
locali e gli  altri  soggetti  responsabili  del  controllo  o  della
disciplina  delle  attivita'  di  servizi,  ivi  inclusi  gli  ordini
professionali,  i  collegi  nazionali  professionali   e   gli   albi
professionali; 
l) Stato membro nel quale e' prestato il servizio: lo Stato membro in
cui il servizio e' fornito da un prestatore  stabilito  in  un  altro
Stato membro; 
m) professione regolamentata: un'attivita' professionale o un insieme
di attivita' professionali,  riservate  o  non  riservate,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206; 
n)  comunicazione  commerciale:  qualsiasi  forma  di   comunicazione
destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi,
o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che
svolge un'attivita' commerciale,  industriale  o  artigianale  o  che
esercita una professione regolamentata.  Non  costituiscono,  di  per
se', comunicazioni commerciali le informazioni seguenti: 
1) le informazioni che  permettono  l'accesso  diretto  all'attivita'
dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare  un
nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica; 
2) le comunicazioni relative  ai  beni,  ai  servizi  o  all'immagine
dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate  in  modo
indipendente,  in  particolare  se   fornite   in   assenza   di   un
corrispettivo economico.