DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2010, n. 216

Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province. (10G0240)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
 
       Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard 
 
  1. Il procedimento di determinazione  del  fabbisogno  standard  si
articola nel seguente modo: 
    a) la Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose  s.p.a.,
la  cui  attivita',  ai  fini  del  presente  decreto,  ha  carattere
esclusivamente tecnico, predispone  le  metodologie  occorrenti  alla
individuazione dei fabbisogni standard e ne determina  i  valori  con
tecniche  statistiche  che   danno   rilievo   alle   caratteristiche
individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto  previsto
dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009,  n.
42, utilizzando i dati di spesa  storica  tenendo  conto  dei  gruppi
omogenei e tenendo altresi' conto  della  spesa  relativa  a  servizi
esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di
spesa per abitante  e  tenendo  conto  della  produttivita'  e  della
diversita' della spesa in relazione  all'ampiezza  demografica,  alle
caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al  livello
di infrastrutturazione del territorio, ai sensi  di  quanto  previsto
dagli articoli 21 e 22  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  alla
presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche,  sociali
e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato,  alla
efficienza, all'efficacia e alla qualita' dei servizi erogati nonche'
al grado di soddisfazione degli utenti; 
    b) la Societa' Soluzioni per il sistema economico -  Sose  s.p.a.
provvede al monitoraggio della fase applicativa  e  all'aggiornamento
delle  elaborazioni  relative  alla  determinazione  dei   fabbisogni
standard; 
    c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' Soluzioni per
il sistema economico - Sose s.p.a. puo' predisporre appositi  sistemi
di rilevazione  di  informazioni  funzionali  a  raccogliere  i  dati
necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli  Enti  locali.
Ove predisposti e somministrati, gli Enti  locali  restituiscono  per
via  telematica,  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione,   le
informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle
informazioni e' sanzionato con la sospensione,  sino  all'adempimento
dell'obbligo  di  invio  delle  informazioni,  dei  trasferimenti   a
qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente
inadempiente nel  sito  internet  del  Ministero  dell'interno.  Agli
stessi fini di cui alle lettere a) e  b),  anche  il  certificato  di
conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari
per il calcolo del fabbisogno standard; (6) (7) ((9)) 
    d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,  in  sede
di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie  locali,  tra  l'Associazione
nazionale  dei  Comuni  Italiani-ANCI  e  l'Unione   delle   Province
d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  i
compiti di cui alle lettere a), b) e c)  del  presente  articolo,  la
Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.  si  avvale
della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza  e  per
l'economia locale-IFEL,  in  qualita'  di  partner  scientifico,  che
supporta  la  predetta  societa'  nella  realizzazione  di  tutte  le
attivita'  previste  dal  presente  decreto.  In  particolare,   IFEL
fornisce analisi e studi in materia di contabilita' e finanza  locale
e partecipa alla fase di predisposizione dei sistemi  di  rilevazione
di informazioni e  della  loro  somministrazione  agli  enti  locali;
concorre allo sviluppo della metodologia di  calcolo  dei  fabbisogni
standard,  nonche'  alla  valutazione  dell'adeguatezza  delle  stime
prodotte;  partecipa   all'analisi   dei   risultati;   concorre   al
monitoraggio del processo  di  attuazione  dei  fabbisogni  standard;
propone correzioni e  modifiche  alla  procedura  di  attuazione  dei
fabbisogni standard, nonche' agli indicatori  di  fabbisogni  fissati
per i singoli enti. IFEL,  inoltre,  fornisce  assistenza  tecnica  e
formazione agli Enti locali; la Societa'  Soluzioni  per  il  sistema
economico - Sose s.p.a. puo' avvalersi altresi' della  collaborazione
dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo; 
    e) le metodologie predisposte ai sensi  della  lettera  a)  e  le
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard  di
cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo  1,  comma  29,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  anche  separatamente,  per
l'approvazione; in assenza di osservazioni, le  stesse  si  intendono
approvate  decorsi  quindici  giorni   dal   loro   ricevimento.   Le
metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica per  i
fabbisogni standard sono trasmessi dalla societa'  Soluzioni  per  il
sistema  economico  -  Sose  Spa  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato e al Dipartimento delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    f) i dati raccolti ed  elaborati  per  le  attivita'  di  cui  al
presente   articolo,   ai   sensi   dell'articolo   60   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, confluiscono  nella  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, nonche' in quella di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  g),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono,  altresi',  pubblicati  nel
sito "www.opencivitas.it", il quale consente  ai  cittadini  ed  agli
Enti locali di  accedere  ai  dati  monitorati  e  alle  elaborazioni
relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio  delle  informazioni
di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di  una  licenza
di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettere  e)  e  h),  del  decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che  "I
questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c),  del  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul  sito
internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.a.;  con
provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data
notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla  data
di pubblicazione del suddetto provvedimento  decorre  il  termine  di
sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c)". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 110, comma 1) che  "Il
termine di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza  per  la
restituzione da parte delle Province e delle Citta' Metropolitane del
questionario  SOSE  denominato  FP20U  e  da  parte  dei  comuni  del
questionario denominato FC50U, e' fissato in centottanta giorni". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  L'Ordinanza 29 marzo 2020 (in G.U. 30/03/2020, n. 85)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le sanzioni di cui al comma 1, lettera c)
del presente articolo non si  applicano  alle  spettanze  per  l'anno
2020. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 16  luglio  2020,  n.
76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.  120,
ha disposto (con  l'art.  110,  comma  1)  che  "Il  termine  di  cui
all'articolo 5, comma  1,  lettera  c)  del  decreto  legislativo  26
novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione  da
parte delle Province e delle Citta'  Metropolitane  del  questionario
SOSE  denominato  FP20U  e  da  parte  dei  comuni  del  questionario
denominato FC50U, e' fissato al 31 dicembre 2020".