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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204

Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (10G0223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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Testo in vigore dal:  31-7-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi, anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di trasporto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detengono armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresì, definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli
((uffici e comandi delle Forze di polizia))
nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.
((
2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto
))
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilità delle stesse. (2)
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonché agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 3 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. (2)
5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacità offensiva, nonché ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia.
6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 2, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 6: [...]
b) all'articolo 6, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 è abrogato;
2) al comma 4, le parole: «35, comma 1» sono soppresse".