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DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
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Testo in vigore dal:  30-6-2022
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Art. 30-ter

Sistema di prevenzione
1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità. Tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto
((alla prevenzione e al contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,))
al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.
2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi.
5.
((Sono tenuti a partecipare))
al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
((a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385))
;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto;
b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c-bis). le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono
((...))
servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-bis. Al sistema di prevenzione accedono altresì i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5, secondo i termini e le modalità disciplinati
((con il decreto di cui all'articolo 30-octies, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
. (11)
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui è consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti inviano altresì, in forma scritta, una comunicazione riguardante l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.
Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori
((commerciali di appartenenza))
.
7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime. (8)
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, è istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di lavoro è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio, anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tali attività, i soggetti preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 9, comma 3, lettera a)) che "Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.""
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".