DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 30-ter 
 
 
                       Sistema di prevenzione 
 
  1. E' istituito, nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   un   sistema   pubblico   di   prevenzione,   sul    piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e  dei
pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto
di identita'. Tale sistema puo' essere utilizzato anche per  svolgere
funzioni di supporto ((alla prevenzione e al contrasto  dell'uso  del
sistema  economico  e  finanziario   a   scopo   di   riciclaggio   e
finanziamento del terrorismo,)) al controllo delle identita'  e  alla
prevenzione del furto di  identita'  in  settori  diversi  da  quelli
precedentemente   indicati,   limitatamente   al   riscontro    delle
informazioni strettamente pertinenti. 
  2. Il sistema  di  prevenzione  e'  basato  sull'archivio  centrale
informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di  seguito  denominato
archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo. 
  3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'   titolare
dell'archivio e puo' avvalersi, per  la  gestione  dell'archivio,  di
Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  l'ente  gestore  sono
disciplinati  con  apposita  convenzione,  dalla  quale  non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  fatte  salve  le
attribuzioni   previste   dalla   vigente    normativa    ad    altre
Amministrazioni  pubbliche,   esercita,   con   le   risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,
funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi
di informazioni  creditizie  e  sulle  imprese  che  offrono  servizi
assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle  frodi
nei settori del credito e dei servizi. 
  5. ((Sono tenuti a partecipare)) al sistema  di  prevenzione  delle
frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: 
    ((a)  le   banche,   comprese   quelle   comunitarie   e   quelle
extracomunitarie,  e  gli  intermediari  finanziari  iscritti   negli
elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del  testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)); 
    b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
    b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82  e  i  gestori  dell'identita'  digitale  di  cui
all'articolo 64 del medesimo decreto; 
    b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attivita' di  vendita
a clienti finali di energia elettrica e  di  gas  naturale  ai  sensi
della normativa vigente; 
    c) i fornitori di servizi interattivi associati o di  servizi  di
accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  q),
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
    c-bis). le imprese di assicurazione; 
    d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e  le  imprese
che offrono ((...)) servizi assimilabili alla prevenzione, sul  piano
amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  dalla  quale  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5-bis. Al sistema  di  prevenzione  accedono  altresi'  i  soggetti
destinatari degli obblighi di adeguata verifica  della  clientela  di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e
successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti  aderenti  di
cui al comma 5, secondo i termini e le modalita'  disciplinati  ((con
il decreto di  cui  all'articolo  30-octies,  dal  quale  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica)).
(11) 
  6. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui  al  comma  9,
ogni altra categoria di soggetti cui e' consentita la  partecipazione
al sistema di prevenzione. 
  7. Gli aderenti inviano  all'ente  gestore  richieste  di  verifica
dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita
dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un  differimento
di  pagamento,  un  finanziamento  o  altra   analoga   facilitazione
finanziaria,  un  servizio  a  pagamento   differito.   La   verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di fuori  dei
casi e delle finalita' previste  per  la  prevenzione  del  furto  di
identita'. Gli aderenti  inviano  altresi',  in  forma  scritta,  una
comunicazione   riguardante   l'avvenuta   stipula   del   contratto,
nell'ambito dei settori di cui al comma 1,  all'indirizzo  risultante
dai registri anagrafici della persona fisica titolare  del  rapporto.
Gli aderenti trasmettono al titolare  dell'archivio  le  informazioni
relative ai casi che configurano un  rischio  di  frodi  nei  settori
((commerciali di appartenenza)). 
  7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,  nell'ambito  dello
svolgimento della propria specifica attivita', gli  aderenti  possono
inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita'  dei
dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei
casi in cui ritengono  utile,  sulla  base  della  valutazione  degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime. (8) 
  8. Nell'ambito del sistema di  prevenzione,  e'  istituito,  presso
l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico  e  telematico,  che
consente di ricevere segnalazioni da  parte  di  soggetti  che  hanno
subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'. 
  9. Nell'ambito del sistema di  prevenzione  opera,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di  lavoro  che
svolge funzioni di indirizzo, impulso e  coordinamento,  al  fine  di
migliorare l'azione  di  prevenzione  delle  frodi  nel  settore  del
credito al consumo e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,
nonche' compiti  finalizzati  alla  predisposizione,  elaborazione  e
studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al  comparto
delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo  di
lavoro e' composto da due rappresentanti, di cui  un  titolare  e  un
supplente, designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle  autorita'
indicate:  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Ministero
dell'interno, Ministero della  giustizia,  Ministero  dello  sviluppo
economico, Banca d'Italia, Guardia  di  finanza.  La  segreteria  del
gruppo  di  lavoro  e'  assicurata  dall'ente  gestore.  Il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  provvede  con  proprio  decreto  alla
nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo  di  lavoro  ha
carattere permanente. I componenti del gruppo  di  lavoro  durano  in
carica un triennio. Per la partecipazione all'attivita' del gruppo di
lavoro non sono previsti compensi, indennita' o  rimborsi  spese.  Il
gruppo di lavoro e' presieduto dal componente  del  gruppo  designato
dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei
temi trattati, integra la composizione del gruppo  di  lavoro  con  i
rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti  aderenti
e degli operatori commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento,  sulla
base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in  ordine  ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta  entro  il
31 dicembre del precedente anno.  Il  titolare  dell'archivio,  anche
attraverso l'attivita' di studio ed elaborazione dei dati disponibili
da parte del gruppo di  lavoro,  svolge  attivita'  d'informazione  e
conoscenza sui  rischi  del  fenomeno  delle  frodi,  anche  mediante
l'ausilio di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti  preposti  fanno
fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a
legislazione vigente. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha  disposto  (con  l'art.  9,  comma  3,
lettera a)) che "Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
  "7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito  dello
svolgimento della propria specifica attivita', gli  aderenti  possono
inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita'  dei
dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei
casi in cui ritengono  utile,  sulla  base  della  valutazione  degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime."" 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".