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DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2024)
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Testo in vigore dal:  30-12-2025
aggiornamenti all'articolo

Art. 17-bis

(Attività di cambiavalute)
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio.
5. L'esercizio abusivo dell'attività di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3;
c) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
d) cessazione dell'attività.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attività dell'Organismo indicata nel presente articolo.
8-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 SETTEMBRE 2024, N. 129))
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((20))
8-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 SETTEMBRE 2024, N. 129))
.
((20))
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 45, a decorrere dal 30 dicembre 2025, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i commi 8-bis e 8-ter sono abrogati. A decorrere dal medesimo termine sono abrogate le relative disposizioni di attuazione".