DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 10-11-2019
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 17-bis 
 
 
                    (Attivita' di cambiavalute). 
 
  1.   L'esercizio   professionale   nei   confronti   del   pubblico
dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente
nella negoziazione a pronti di  mezzi  di  pagamento  in  valuta,  e'
riservato  ai  soggetti  iscritti  in  un  apposito  registro  tenuto
dall'Organismo  previsto  dall'articolo  128-undecies   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e'  subordinata  al
ricorrere dei seguenti requisiti: 
    a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di  uno  Stato
dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo  le  disposizioni
dell'articolo 2 del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
domicilio nel territorio della Repubblica; 
    b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:  sede  legale  e
amministrativa o, per i soggetti comunitari,  stabile  organizzazione
nel territorio della Repubblica. 
  3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a
trasmettere  all'Organismo  per  via   telematica   le   negoziazioni
effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  l'Organismo,
individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema  di
conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3  e  la
periodicita' di invio. 
  5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1  e'  punita
con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329  euro  emanata
dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre  mesi  e
non  superiore  a  un  anno,  dal  registro  in  caso  di  violazione
dell'obbligo di cui al comma 3. 
  7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla  sezione  di  cui  al
comma 1, nei seguenti casi: 
    a)  perdita  di  uno  dei  requisiti  richiesti  per  l'esercizio
dell'attivita'; 
    b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3; 
    c) inattivita' protrattasi per oltre  un  anno  salvo  comprovati
motivi; 
    d) cessazione dell'attivita'. 
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attivita'
dell'Organismo indicata nel presente articolo. 
  8-bis. Le previsioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano,
altresi', ai prestatori di servizi relativi  all'utilizzo  di  valuta
virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2, ((  lettere  ff)  e
ff-bis) )), del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e
successive   modificazioni   tenuti,   in   forza   della    presente
disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro  di
cui al comma 1. (11) 
  8-ter. Ai fini dell'efficiente popolamento della  sezione  speciale
di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite  le  modalita'  e  la  tempistica  con  cui  i
prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale ((e  i
prestatori  di  servizi  di  portafoglio  digitale))  sono  tenuti  a
comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  la  propria
operativita' sul territorio nazionale. La  comunicazione  costituisce
condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attivita' da  parte
dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono
stabilite forme di cooperazione  tra  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione
dei servizi relativi all'utilizzo di valuta  virtuale  da  parte  dei
prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione. (11) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".