DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 4-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies  del
            decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Non costituisce esercizio di agenzia in  attivita'  finanziaria,
ne' di mediazione creditizia: 
    a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di  beni
e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di
propri beni e servizi sulla base di  apposite  convenzioni  stipulate
con le banche e gli intermediari finanziari. In  tali  contratti  non
sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; 
    b)  la  promozione  e  la  conclusione,  da  parte   di   banche,
intermediari  finanziari,  imprese  di  investimento,   societa'   di
gestione del risparmio,  SICAV,  imprese  assicurative,  istituti  di
pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A.  di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto  qualsiasi
forma e alla prestazione di servizi di pagamento; 
    c) la stipula, da parte delle associazioni  di  categoria  e  dei
Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed  altri
soggetti operanti nel  settore  finanziario  finalizzate  a  favorire
l'accesso al credito delle imprese  associate.  Per  la  raccolta  di
richieste  di  finanziamento   effettuate   sulla   base   di   dette
convenzioni,  le  associazioni  possono  avvalersi  di  soggetti   in
possesso dei requisiti  di  cui  all'articolo  128-novies,  comma  1.
Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso  alle  societa'  di
servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
costituite dalle  associazioni  stesse  per  il  perseguimento  delle
finalita' associative. 
  1-bis.  Non  costituisce  esercizio   di   agenzia   in   attivita'
finanziaria la promozione e il  collocamento  di  contratti  relativi
alla concessione di finanziamenti o alla prestazione  di  servizi  di
pagamento  da  parte  dei  promotori  finanziari  iscritti  nell'albo
previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che  ha  conferito
loro l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato  cura
l'aggiornamento  professionale  dei  propri   promotori   finanziari,
assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi
del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e
risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio  dell'attivita'
prevista dal presente comma, anche se conseguenti  a  responsabilita'
accertata in sede penale. 
  1-ter.  Non  costituisce  esercizio   di   agenzia   in   attivita'
finanziaria la promozione e il  collocamento  di  contratti  relativi
alla concessione di finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  da  parte
degli agenti di  assicurazione  regolarmente  iscritti  nel  Registro
unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di   cui
all'articolo 109, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale
degli agenti assicurativi mandatari, assicura il  rispetto  da  parte
loro della disciplina prevista ai sensi del  titolo  VI  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi
cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente  comma,
anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 
  ((1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
Banca  d'Italia,  individua,  con  regolamento  adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, le attivita'
di segnalazione, relative ai contratti  di  credito  disciplinati  ai
sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono
esercizio di agenzia  in  attivita'  finanziaria  ne'  di  mediazione
creditizia.)) ((8)) 
  2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi  su  incarico
di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento  non
e' necessaria l'iscrizione  nell'elenco  degli  agenti  in  attivita'
finanziaria, a condizione che detta attivita' sia svolta  sulla  base
di  un  contratto  di  esternalizzazione,  che  ne  predetermini   le
modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente  materiale  e  in
nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. 
  2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria comporta gli
obblighi di contribuzione previdenziale previsti per  i  soggetti  di
cui  all'articolo  1742  del  codice  civile.  L'Organismo   previsto
dall'articolo 128-undecies individua forme  di  collaborazione  e  di
scambio di informazioni con gli enti di previdenza. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo".