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DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 130

Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2014)
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Testo in vigore dal:  1-3-2015
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Art. 3

(Obblighi per i soggetti che immettono gas naturale nella rete di trasporto e verifiche)
1. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti attesta la quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, effettuate direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per ciascun anno convenzionale di cui al comma 3, e gli elementi di calcolo a supporto; l'attestazione deve essere effettuata entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3, sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, di seguito 'Ministerò.
2. La quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, espressa in forma percentuale e arrotondata per difetto alla cifra intera più prossima, è determinata, per ciascun soggetto di cui al comma 1, come rapporto tra i valori risultanti dalle somme di cui alle lettere a) e b):
a) la somma algebrica, riferita a ciascun soggetto di cui al comma 1, dei valori:
1) delle immissioni, ai punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti, di gas naturale proveniente dall'estero (contabilizzate con segno positivo) e riconsegne ai punti di uscita dalla stessa rete verso altri Paesi (contabilizzate con segno negativo);
2) delle immissioni di gas naturale dalla produzione nazionale nella rete nazionale di gasdotti (contabilizzate con segno positivo);
3) delle immissioni di gas naturale negli stoccaggi ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con segno negativo) ed erogazioni dagli stessi stoccaggi (contabilizzate con segno positivo);
4) somma algebrica, solo se positiva, relativa:
4.1) alle cessioni di gas naturale con consegna in punti della rete di trasporto internazionale a monte dei punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti e tali per cui il gas oggetto della consegna non possa che essere destinato al mercato italiano (contabilizzate con segno positivo) tra cui le cessioni di gas con consegna in punti della rete di trasporto internazionale a monte dei punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti con connessa cessione dei diritti di trasporto sui gasdotti esteri necessari per trasportare il gas naturale sino alla rete nazionale di gasdotti;
4.2) agli acquisti di gas naturale, con consegna nell'anno convenzionale, al punto di scambio virtuale o in qualsiasi altro punto della rete nazionale di gasdotti, corrispondenti a contratti di durata superiore all'anno;
4.3) alle quantità di gas naturale oggetto di autoconsumo diretto del soggetto attestante e di quello di società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, che possono assumere valori tra un minimo pari al valore dell'autoconsumo registrato nell'anno termico 2009-2010 ed un massimo pari al 10 per cento della somma algebrica di cui alla lettera b) (contabilizzate con segno negativo);
b) la somma algebrica, a livello nazionale, dei valori:
1) delle immissioni, ai punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti, di gas naturale (contabilizzate con segno positivo) e riconsegne ai punti di uscita dalla stessa rete verso altri Paesi (contabilizzate con segno negativo);
2) delle immissioni negli stoccaggi di gas naturale ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con segno negativo) ed erogazioni dagli stessi stoccaggi (contabilizzate con segno positivo).
3. L'attestazione di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante, è trasmessa al Ministero, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito 'l'Autorità garantè, ed all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di seguito 'l'Autorità di regolazioné. Il valore assunto dalla somma algebrica di cui al comma 2, lettera b), per ogni anno convenzionale, è pubblicato sul sito internet del Ministero, sulla base dei dati forniti dalla società Snam Rete Gas Spa, entro i 15 giorni successivi al termine di ciascun anno convenzionale.
((Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1º ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;))
in sede di prima applicazione del presente decreto legislativo si intende il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese successivo alla data dì entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il giorno antecedente la data omologa nell'anno solare successivo. Ai soli fini del calcolo per l'attestazione, relativamente al primo anno convenzionale, si assume che il volume di gas naturale oggetto delle attività e delle operazioni nell'ultimo mese dell'anno convenzionale sia pari a quello relativo al mese precedente.
((1))
4. Ciascun soggetto di cui al comma 1 che attesti una quota di mercato all'ingrosso superiore al valore-soglia fissato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai sensi del comma 5, è tenuto ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.
5. Il valore-soglia di cui al comma 4 è elevato al 55 per cento per l'anno convenzionale in cui il soggetto si impegna all'attuazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, ed è mantenuto tale per tutti i successivi anni convenzionali purché l'impegno sia assolto nei termini previsti.
6. Nel caso in cui il soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione ovvero attesta, contrariamente al vero, una quota di mercato all'ingrosso inferiore al valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai sensi del comma 5, l'Autorità garante, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata o è stata effettuata l'attestazione.
7. La vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sugli adempimenti e sulle procedure poste in essere ai sensi degli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 è attribuita all'Autorità di regolazione.
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 3, comma 3-quinquies) che "La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, è differita al 1º ottobre 2014".