DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 48

Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. (10G0072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2010
Testo in vigore dal: 1-4-2010
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa  al  regime  generale delle accise e che abroga la direttiva
92/12/CEE;
  Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa
alle disposizioni della medesima direttiva;
  Vista  la  legge  7  luglio  2009,  n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria  2008,  che delega il
Governo  ad  adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme
occorrenti  per dare attuazione alla citata direttiva n. 2008/118/CE,
compresa nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2010;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri e della giustizia;

                              E m a n a


                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1


               Modifiche alle disposizioni tributarie
                        in materia di accisa

  1.  Al  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,  di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  1  (Ambito  applicativo  e  definizioni). - 1. Il presente
testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi.
  2. Ai fini del presente testo unico si intende per:
    a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo
dei   prodotti   energetici,  dell'alcole  etilico  e  delle  bevande
alcoliche,  dell'energia  elettrica  e dei tabacchi lavorati, diversa
dalle  altre  imposizioni  indirette  previste  dal  Titolo  III  del
presente testo unico;
    b)   Amministrazione   finanziaria:   gli   organi,   centrali  o
periferici,   dell'Agenzia   delle   dogane  preposti  alla  gestione
dell'accisa  sui  prodotti  energetici, sull'energia elettrica, sugli
alcoli  e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte
indirette  di  cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli articoli
62-bis   e   62-ter,   o   gli   organi,   centrali   o   periferici,
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato preposti alla
gestione   dell'accisa   sui  tabacchi  lavorati  e  dell'imposta  di
fabbricazione sui fiammiferi;
    c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica
il regime fiscale delle accise;
    d)  prodotto  soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per
il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto;
    e)  deposito  fiscale:  l'impianto  in  cui  vengono  fabbricati,
trasformati,  detenuti,  ricevuti  o  spediti  prodotti sottoposti ad
accisa,  in  regime  di  sospensione  dei  diritti  di  accisa,  alle
condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
    f)  depositario  autorizzato: il soggetto titolare e responsabile
della gestione del deposito fiscale;
    g)   regime   sospensivo:  il  regime  fiscale  applicabile  alla
fabbricazione,   alla   trasformazione,   alla   detenzione  ed  alla
circolazione  dei  prodotti  soggetti ad accisa, non vincolati ad una
procedura  doganale  sospensiva  o  ad un regime doganale sospensivo,
fino  al  momento  dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di
una causa estintiva del debito d'imposta;
    h)  procedura  doganale  sospensiva o regime doganale sospensivo:
una  delle  procedure  speciali  previste  dal  regolamento  (CEE) n.
2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci
non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della
Comunita',  la  custodia  temporanea,  le  zone  franche o i depositi
franchi, nonche' uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1),
lettera a), di detto regolamento;
    i)  importazione  di prodotti sottoposti ad accisa: l'entrata nel
territorio della Comunita' di prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un
regime  doganale  sospensivo, nonche' lo svincolo di tali prodotti da
una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;
    l)  destinatario  registrato:  la  persona  fisica  o  giuridica,
diversa    dal    titolare    di    deposito   fiscale,   autorizzata
dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua
attivita'   economica,   prodotti  sottoposti  ad  accisa  in  regime
sospensivo,  provenienti  da  un  altro Stato membro o dal territorio
dello Stato;
    m)   speditore   registrato:   la   persona  fisica  o  giuridica
autorizzata  dall'Amministrazione  finanziaria  unicamente a spedire,
nell'esercizio  della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad
accisa  in  regime  sospensivo  a  seguito  dell'immissione in libera
pratica  in  conformita'  dell'articolo  79  del regolamento (CEE) n.
2913/92;
    n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui
alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei
controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
  3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
    a)  si  intende  per  "Stato"  o  "territorio  dello  Stato":  il
territorio  della  Repubblica  italiana, con esclusione dei comuni di
Livigno  e  di  Campione  d'Italia e delle acque italiane del lago di
Lugano;
    b)  si  intende  per  Comunita'  o territorio della Comunita': il
territorio  corrispondente  al  campo  di  applicazione  del Trattato
istitutivo  della Comunita' europea con le seguenti esclusioni, oltre
a quelle indicate nella lettera a):
     1) per la Repubblica francese: i Dipartimenti d'oltremare;
      2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland
ed il territorio di Busingen;
      3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
      4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
      5) le isole Anglo-normanne;
    c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
      1)  del  Principato di Monaco sono considerate come provenienti
dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
      2)   di   Jungholz   e  Mittelberg  (Kleines  Walsertal),  sono
considerate  come  provenienti  dalla,  o  destinate alla, Repubblica
federale di Germania;
      3)  dell'isola  di Man sono considerate come provenienti dal, o
destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
      4)  della  Repubblica  di  San  Marino,  sono  considerate come
provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette
operazioni  devono  essere  perfezionate  presso  i competenti uffici
italiani  con  l'osservanza  delle  disposizioni finanziarie previste
dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa
esecutiva  con  la  legge  6  giugno  1939,  n.  1320,  e  successive
modificazioni;
      5)  delle  zone  di  sovranita'  del  Regno Unito di Akrotiri e
Dhekelia  sono  considerate come provenienti dalla, o destinate alla,
Repubblica di Cipro.";
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  2 (Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa). - 1. Per
i  prodotti  sottoposti  ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al
momento   della   loro   fabbricazione,   compresa  l'estrazione  dal
sottosuolo  qualora  l'accisa  sia  applicabile,  ovvero  della  loro
importazione.
    2. L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del
prodotto  nel  territorio  dello  Stato.  Si  considera immissione in
consumo anche:
      a)  lo  svincolo,  anche  irregolare, di prodotti sottoposti ad
accisa da un regime sospensivo;
      b)  l'ammanco  di  prodotti  sottoposti  ad  accisa,  in misura
superiore  a  quella  consentita o quando non ricorrono le condizioni
per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;
      c)  la  fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti
ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;
      d)  l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad
accisa,  a  meno  che  gli stessi non siano immediatamente vincolati,
all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;
      e)  la  detenzione,  al  di  fuori  di un regime sospensivo, di
prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una
accisa  conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al presente testo
unico.
    3.  L'accisa e' esigibile anche quando viene accertato che non si
sono   verificate   le  condizioni  di  consumo  previste  per  poter
beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.
    4. E' obbligato al pagamento dell'accisa:
      a)   il   titolare  del  deposito  fiscale  dal  quale  avviene
l'immissione  in  consumo  e, in solido, i soggetti che si siano resi
garanti  del  pagamento  ovvero  il  soggetto  nei  cui  confronti si
verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta;
      b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad
accisa alle condizioni di cui all'articolo 8;
      c)  relativamente  all'importazione  di  prodotti sottoposti ad
accisa,  il  debitore  dell'obbligazione doganale individuato in base
alla  relativa  normativa  e,  in caso di importazione irregolare, in
solido,     qualsiasi    altra    persona    che    ha    partecipato
all'importazione.";
    c) all'articolo 3:
      1)  nel comma 1, le parole: "dell'Unione" sono sostituite dalle
seguenti: "della Comunita'";
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Alle controversie
relative  alla  classificazione  dei  prodotti ai fini dell'accisa si
applicano  le  disposizioni previste per le controversie doganali dal
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia doganale,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio
1973,  n.  43,  e  successive modificazioni, e le stesse sono risolte
dalla  competente  Direzione  regionale dell'Agenzia delle dogane; le
controversie  concernenti  i  tabacchi  lavorati  sono  risolte dalla
Direzione  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato  in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 39-bis e
39-ter.";
      3)  il  comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La liquidazione
dell'imposta  si  effettua  applicando  alla  quantita'  di  prodotto
l'aliquota  d'imposta  vigente  alla data di immissione in consumo e,
per  i  tabacchi  lavorati,  con  le  modalita'  di  cui all'articolo
39-decies;  per  gli  ammanchi,  si  applicano le aliquote vigenti al
momento  in  cui  essi si sono verificati ovvero, se tale momento non
puo'  essere  determinato,  le  aliquote  vigenti all'atto della loro
constatazione.";
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  4  (Abbuoni per perdite, distruzione e cali). - 1. In caso
di  perdita  irrimediabile  o  distruzione  totale di prodotti che si
trovano  in  regime  sospensivo, e' concesso l'abbuono della relativa
imposta  qualora  il  soggetto  obbligato  provi, in un modo ritenuto
soddisfacente  dall'Amministrazione  finanziaria, che la perdita o la
distruzione  dei  prodotti  e' avvenuta per caso fortuito o per forza
maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili
a  titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo,
sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
    2.  Per  le  perdite  inerenti  la natura stessa dei prodotti, in
regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di
lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e'
gia'  sorta  l'obbligazione  tributaria,  l'abbuono  e'  concesso nei
limiti  dei  cali  tecnicamente  ammissibili determinati dal Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  con  proprio decreto, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    3.  Per  i  cali  naturali e tecnici si applicano le disposizioni
previste dalla normativa doganale.
    4.  La  disciplina  dei  cali  di  trasporto  si applica anche ai
trasporti  di  prodotti  in regime sospensivo provenienti dagli Stati
membri della Comunita'.
    5.  Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto
abbia  subito  una  distruzione  totale  o  una perdita irrimediabile
quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.
    6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2, 3 e 4.";
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La fabbricazione, la
lavorazione,  la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti
ad  accisa  ed  in  regime  sospensivo  sono  effettuate in regime di
deposito  fiscale.  Sono  escluse dal predetto regime le fabbriche di
prodotti tassati su base forfettaria.
    2.    Il    regime    del   deposito   fiscale   e'   autorizzato
dall'Amministrazione finanziaria. Per i prodotti diversi dai tabacchi
lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato al rilascio
di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i
tabacchi  lavorati,  l'esercizio  del deposito fiscale e' subordinato
all'adozione   di   un   provvedimento  di  autorizzazione  da  parte
dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato.  A  ciascun
deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa.
    3. Il depositario e' obbligato:
      a)   fatte  salve  le  disposizioni  stabilite  per  i  singoli
prodotti,   a  prestare  cauzione  nella  misura  del  10  per  cento
dell'imposta  che  grava  sulla  quantita'  massima  di  prodotti che
possono  essere  detenuti  nel  deposito  fiscale,  in relazione alla
capacita'  di  stoccaggio  dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso,
l'importo  della  cauzione  non  puo'  essere inferiore all'ammontare
dell'imposta  che  mediamente viene pagata alle previste scadenze. In
presenza  di  cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta
dal   depositario   si  riduce  di  pari  ammontare.  Sono  esonerate
dall'obbligo  di  prestazione della cauzione le amministrazioni dello
Stato   e  degli  enti  pubblici.  L'Amministrazione  finanziaria  ha
facolta'  di  esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di
notoria  solvibilita'.  Tale esonero puo' essere revocato nel caso in
cui  mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed
in  tal  caso  la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni
dalla notifica della revoca;
      b)  a  conformarsi  alle prescrizioni stabilite per l'esercizio
della vigilanza sul deposito fiscale;
      c)   a   tenere   una  contabilita'  dei  prodotti  detenuti  e
movimentati nel deposito fiscale;
      d)  ad  introdurre  nel  deposito  fiscale  e a iscrivere nella
contabilita'  di  cui  alla  lettera  c),  al  momento della presa in
consegna  di  cui  all'articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti
sottoposti ad accisa;
      e)  a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a
controlli o accertamenti.
    4.  I  depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria
e,  salvo  quelli  che  movimentano  tabacchi  lavorati, si intendono
compresi   nel  circuito  doganale;  la  vigilanza  finanziaria  deve
assicurare,  tenendo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela
fiscale   anche   attraverso  controlli  successivi.  Il  depositario
autorizzato  deve  fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le
attrezzature   necessarie  e  sostenere  le  relative  spese  per  il
funzionamento;  sono  a  carico  del  depositario i corrispettivi per
l'attivita'  di  vigilanza  e  di controllo svolta, su sua richiesta,
fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
    5.  Fatte  salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali
dei  singoli  prodotti,  l'inosservanza  degli obblighi stabiliti dal
presente   articolo   nonche'   del  divieto  di  estrazione  di  cui
all'articolo 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione
penale  per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca
della licenza fiscale di esercizio.
    6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano ai
prodotti  sottoposti  ad  accisa  vincolati ad una procedura doganale
sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.";
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti
ad accisa). - 1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in
regime  sospensivo,  nello  Stato  e  nel territorio della Comunita',
compreso  il  caso  in cui tali prodotti transitino per un paese o un
territorio terzo, puo' avvenire:
      a)  per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un
altro  deposito  fiscale,  verso un destinatario registrato, verso un
luogo  dal  quale  i  prodotti lasciano il territorio della Comunita'
secondo le modalita' di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1;
      b)  per  i  prodotti  spediti  da uno speditore registrato, dal
luogo  di  importazione  verso  qualsiasi  destinazione  di  cui alla
lettera a).
    2.  Ai  fini  del presente articolo, per luogo di importazione si
intende  il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in
libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n.
2913/92.
    3.  La  circolazione  di prodotti sottoposti ad accisa, in regime
sospensivo,  inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel
momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel
caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in
libera pratica.
    4.  Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato
e'  tenuto  a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui
prodotti  spediti;  in  luogo  dei predetti soggetti la garanzia puo'
essere  prestata  dal  proprietario,  dal trasportatore o dal vettore
della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati
nel presente periodo. In alternativa la garanzia puo' essere prestata
dal   destinatario   dei  prodotti,  in  solido  con  il  depositario
autorizzato  mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve
essere prestata in conformita' alle disposizioni comunitarie e, per i
trasferimenti  comunitari,  deve  avere  validita' in tutti gli Stati
membri  della  Comunita'  europea.  E'  disposto  lo  svincolo  della
cauzione  quando  e' data la prova della presa in carico dei prodotti
da  parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere
esportati,  dell'uscita  degli stessi dal territorio della Comunita',
con  le  modalita'  rispettivamente  previste  dai commi 6 e 11 e dai
commi  7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere
ai  depositari  autorizzati  riconosciuti  affidabili  e  di  notoria
solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i
trasferimenti  nazionali  sia,  previo  accordo  con gli Stati membri
interessati,   per   i  trasferimenti  intracomunitari,  di  prodotti
energetici  effettuati  per  via  marittima  o  a mezzo di condutture
fisse.
    5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti
ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico
di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 684/2009 della Commissione, del 24
luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei
relativi  dati  da  parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti
circolano   con  la  scorta  di  una  copia  stampata  del  documento
amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale
che  indichi  in  modo  chiaramente identificabile il codice unico di
riferimento  amministrativo.  Tale  documento e' esibito su richiesta
alle   autorita'   competenti   durante  la  circolazione  in  regime
sospensivo;  in  caso  di  divergenza  tra i dati in esso riportati e
quelli  inseriti  nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi
risultanti da quest'ultimo.
    6.  Fatto  salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione
di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel
momento  in  cui  i medesimi sono presi in consegna dal destinatario.
Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto al
comma  11,  dalla  nota  di  ricevimento  trasmessa  dal destinatario
nazionale   all'Amministrazione   finanziaria   mediante  il  sistema
informatizzato e da quest'ultimo validata.
    7.  La  circolazione  di  prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo,   si   conclude,  per  i  prodotti  destinati  ad  essere
esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio
della   Comunita'.  Tale  circostanza  e'  attestata  dalla  nota  di
esportazione  che  l'Ufficio  doganale  di esportazione compila sulla
base  del  visto  dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'articolo
793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
    8.   Qualora,   al   momento   della   spedizione,   il   sistema
informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le
merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli
stessi  elementi  previsti dal documento amministrativo elettronico e
conforme  al  regolamento  (CE)  n.  684/2009.  Gli  stessi dati sono
inseriti  dallo  speditore  nel  sistema  informatizzato  non  appena
quest'ultimo  sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo
elettronico  sostituisce  il  documento  cartaceo  di  cui  al  primo
periodo,  copia  del  quale  e'  conservata  dallo  speditore  e  dal
destinatario  nazionale,  che  devono  riportarne  gli  estremi nella
propria contabilita'.
    9.  Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello
Stato  al  momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto
destinatario  nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente
dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli
stessi  dati  della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante
l'avvenuta  conclusione  della  circolazione.  Non  appena il sistema
informatizzato   sia   nuovamente   disponibile   nello   Stato,   il
destinatario  trasmette  la  nota  di  ricevimento che sostituisce il
documento cartaceo di cui al primo periodo.
    10.  Il  documento  cartaceo  di cui al comma 9 e' presentato dal
destinatario  nazionale  all'Ufficio  competente dell'Amministrazione
finanziaria  anche  nel  caso  in cui, al momento del ricevimento dei
prodotti,  il  sistema  informatizzato,  che  era indisponibile nello
Stato  membro  di  spedizione  all'inizio  della circolazione, non ha
ancora  attribuito  il  codice unico di riferimento amministrativo al
documento  relativo  alla  spedizione stessa; non appena quest'ultimo
risulti   attribuito  dal  sistema  informatizzato,  il  destinatario
trasmette  la  nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce
il documento cartaceo di cui al comma 9.
    11.   In   assenza   della   nota   di  ricevimento  non  causata
dall'indisponibilita'  del  sistema  informatizzato,  la  conclusione
della  circolazione  di  merci  spedite dal territorio nazionale puo'
essere     effettuata,     in    casi    eccezionali,    dall'Ufficio
dell'Amministrazione  finanziaria competente in relazione al luogo di
spedizione  delle  merci sulla base dell'attestazione delle Autorita'
competenti  dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute
nel   territorio   nazionale,   ai   fini   della  conclusione  della
circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di
spedizione,   in  casi  eccezionali,  l'Ufficio  dell'Amministrazione
finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di
idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.
    12.   In   assenza   della   nota  di  esportazione  non  causata
dall'indisponibilita'  del  sistema  informatizzato,  la  conclusione
della   circolazione   di  merci  puo'  essere  effettuata,  in  casi
eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente
in  relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto
dell'Autorita'  competente  dello  Stato  membro  in  cui  e' situato
l'Ufficio doganale di uscita.
    13.  Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del
comma  5  si  applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e gia'
immessi   in   consumo   quando,   su   richiesta   di  un  operatore
nell'esercizio  della propria attivita' economica, sono avviati ad un
deposito  fiscale;  la  domanda  di rimborso dell'imposta assolta sui
prodotti  deve  essere presentata prima della loro spedizione; per il
rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.
    14.     Con     determinazione     del     Direttore     generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  sentito il
Comando  generale  della  Guardia  di finanza, sono stabilite, per la
circolazione  dei  tabacchi  lavorati  in regime sospensivo che abbia
luogo   interamente  nel  territorio  dello  Stato,  le  informazioni
aggiuntive  da  indicare  nel documento amministrativo elettronico di
cui  al  comma  5  per la corretta identificazione della tipologia di
prodotto   trasferito  anche  al  fine  della  esatta  determinazione
dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione
trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le
disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.
    15.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano ai
prodotti  sottoposti  ad  accisa  vincolati ad una procedura doganale
sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.";
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 7 (Irregolarita' nella circolazione di prodotti soggetti ad
accisa).  - 1. In caso di irregolarita' o di infrazione, per la quale
non  sia  previsto  un  abbuono  d'imposta  ai sensi dell'articolo 4,
verificatasi  nel  corso  della  circolazione  di  prodotti in regime
sospensivo,  si  applicano,  salvo  quanto  previsto  per l'esercizio
dell'azione  penale  se  i  fatti  addebitati costituiscono reato, le
seguenti disposizioni:
      a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che
ne  ha  garantito il pagamento conformemente all'articolo 6, comma 4,
e,  in  solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo
svincolo  irregolare  e  che  era  a  conoscenza,  o  avrebbe  dovuto
ragionevolmente  essere  a  conoscenza, della natura irregolare dello
svincolo;
      b)   l'accisa  e'  riscossa  in  Italia  se  l'irregolarita'  o
l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato;
      c)   se   l'irregolarita'   o  l'infrazione  e'  accertata  nel
territorio dello Stato e non e' possibile determinare il luogo in cui
si  e'  effettivamente  verificata,  si presume che l'irregolarita' o
l'infrazione  si  sia  verificata  nel  territorio  dello Stato e nel
momento in cui e' stata accertata;
      d)  se  i  prodotti  spediti  dal  territorio  dello  Stato non
giungono  a  destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile
stabilire  il  luogo in cui sono stati immessi in consumo, si presume
che  l'irregolarita'  o l'infrazione si sia verificata nel territorio
dello  Stato  e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con
l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che,
entro  quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione
conformemente  all'articolo  6,  comma  3,  venga  fornita  la prova,
ritenuta   soddisfacente   dall'Amministrazione   finanziaria,  della
regolarita' dell'operazione ovvero che l'irregolarita' o l'infrazione
si siano effettivamente verificate fuori dal territorio dello Stato;
      e)  se  entro  tre  anni  dalla  data in cui ha avuto inizio la
circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, viene individuato
il  luogo  in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente
verificata,  e  la  riscossione  compete  ad  un  altro Stato membro,
l'accisa  eventualmente  riscossa  nel  territorio  dello Stato viene
rimborsata   con  gli  interessi  calcolati,  nella  misura  prevista
dall'articolo  3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello
dell'effettivo  rimborso.  A  tale  fine,  il  soggetto che ha pagato
l'accisa  fornisce  all'Amministrazione finanziaria, entro il termine
di  decadenza di due anni dalla data in cui e' comunicato al medesimo
l'avvenuto   accertamento   del   luogo   in  cui  l'irregolarita'  o
l'infrazione  si  e' effettivamente verificata, la prova che l'accisa
e' stata pagata nell'altro Stato membro.
    2.  Nei  casi  di  cui al comma 1, lettera d), prima di procedere
alla riscossione dei diritti di accisa, l'Amministrazione finanziaria
comunica  il  mancato  arrivo a destinazione dei prodotti soggetti ad
accisa  ai  soggetti  che si sono resi garanti per il trasporto e che
potrebbero non esserne a conoscenza. Ai medesimi soggetti e' concesso
un  termine  di  un mese a decorrere dalla predetta comunicazione per
fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lettera d).
    3.   Nei   casi   di   riscossione   di  accisa,  conseguente  ad
irregolarita'  o  infrazione  relativa  a  prodotti provenienti da un
altro   Stato   membro,   l'Amministrazione  finanziaria  informa  le
competenti autorita' del Paese di provenienza.
    4.  Lo  scambio  e l'utilizzazione di informazioni necessarie per
l'attuazione  della  cooperazione  amministrativa con gli altri Stati
membri,  nonche'  le  azioni di mutua assistenza amministrativa con i
medesimi  Stati  e  con i competenti servizi della Comunita' europea,
avvengono   in  conformita'  delle  disposizioni  comunitarie  e  con
l'osservanza   delle   modalita'   previste   dai  competenti  organi
comunitari.";
    h) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  8  (Destinatario registrato). - 1. Il soggetto che intende
operare  come  destinatario registrato e' preventivamente autorizzato
dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida
fino  a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' svolta
dal  soggetto.  Al destinatario registrato e' attribuito un codice di
accisa.

2. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto
occasionalmente  prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui
al  medesimo  comma  1  e'  valida  per  un unico movimento e per una
quantita'  prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto
speditore.  In  tale  ipotesi  copia  della  predetta autorizzazione,
riportante  gli  estremi  della  garanzia  prestata,  deve scortare i
prodotti   unitamente   alla   copia   stampata   del   documento  di
accompagnamento   elettronico   o   di   qualsiasi   altro  documento
commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo
di cui all'articolo 6, comma 5.
    3.  Il  destinatario  registrato  non  puo'  detenere ne' spedire
prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:
      a)  fornire,  prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad
accisa  in  regime  sospensivo da parte del mittente, garanzia per il
pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
      b)  provvedere,  fatta eccezione per il destinatario registrato
di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilita' i prodotti
di cui alla lettera a) non appena ricevuti;
      c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi
a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera
a) ed il pagamento dell'accisa.
    4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente  articolo l'accisa e'
esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata,
secondo  le  modalita'  vigenti,  entro  il  primo  giorno lavorativo
successivo a quello di arrivo.
    5.  I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1
rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed
etichettatura   dei   prodotti  del  tabacco  stabilite  dal  decreto
legislativo  24  giugno  2003, n. 184, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo  39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno
di  legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi
lavorati e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo
3,  comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
    6.  I  tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti
nella  tariffa  di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla
legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
    7.  Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma
dei  Monopoli  di  Stato  sono stabiliti la procedura per il rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  al comma 1, le istruzioni per la tenuta
della  contabilita'  indicata  nel  comma  3, lettera b), nonche' gli
obblighi  che  il  destinatario  registrato e' tenuto ad osservare, a
tutela   della   salute   pubblica,   in  relazione  alle  specifiche
disposizioni   nazionali  e  comunitarie  del  settore  dei  tabacchi
lavorati.
    8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano ai
prodotti  sottoposti  ad  accisa  vincolati ad una procedura doganale
sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.";
    i) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  9  (Speditore  registrato).  -  1. Il soggetto che intende
operare come speditore registrato e' preventivamente autorizzato, per
ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria
attivita',  dal  competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria,
individuato  in  relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si
prescinde  da  tale  autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a
svolgere  i  compiti  previsti  dall'articolo  7, comma 1-sexies, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio 1992, n. 66. Allo speditore
registrato  e'  attribuito, prima dell'inizio della sua attivita', un
codice di accisa.
    2.  Lo  speditore registrato non puo' detenere prodotti in regime
sospensivo.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4,
in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l'obbligo di:
      a)  iscrivere  nella propria contabilita' i prodotti sottoposti
ad  accisa  in  regime  sospensivo  al  momento della spedizione, con
l'indicazione  degli  estremi  del documento di accompagnamento e del
luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
      b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento di
accompagnamento  elettronico  emesso  dal  sistema  informatizzato  o
qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente
identificabile  il  codice unico di riferimento amministrativo di cui
all'articolo 6, comma 5;
      c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi
a verificare la regolarita' delle spedizioni effettuate.";
    l) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  10 (Circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un
altro  Stato membro). - 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi
in  consumo  in  un  altro  Stato membro che vengono detenuti a scopo
commerciale nel territorio dello Stato.
    2.  Ai  fini  del presente articolo si intende per detenzione per
scopi commerciali:
      a)  la  detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di
un soggetto diverso da un privato;
      b)  la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti
ad   accisa,  dal  medesimo  acquistati,  non  per  uso  proprio,  in
quantitativi  superiori  a  quelli  indicati  dall'articolo 11, dallo
stesso  trasportati  e  non  destinati  ad  essere  forniti  a titolo
oneroso.
    3.  Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera a), l'accisa e'
dovuta dal soggetto ivi indicato, il quale in tutti i casi in cui non
abbia  la  qualita'  di  esercente di deposito fiscale, deve avere la
qualifica   di  destinatario  registrato  e  garantire  il  pagamento
dell'accisa. Il medesimo soggetto, prima della spedizione delle merci
o  dell'acquisto  delle  medesime,  qualora dallo stesso trasportate,
presenta   una   apposita   dichiarazione   al   competente   Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria.
    4.  Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), l'accisa e'
dovuta  da un rappresentante del soggetto comunitario che effettua la
fornitura.  Tale  rappresentante  deve avere sede nello Stato, essere
preventivamente      autorizzato      dal      competente     Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria e garantire il pagamento dell'accisa
dovuta.
    5. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, acquistati dai
soggetti  di  cui  al  comma  2,  deve  avvenire  con un documento di
accompagnamento  secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria,
con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  dai competenti organi
comunitari.
    6.  Il  pagamento dell'accisa, fatta eccezione per il caso in cui
il  soggetto  di  cui  al  comma 2, lettera a), abbia la qualifica di
depositario  autorizzato,  deve avvenire secondo le modalita' vigenti
entro  il  primo  giorno  lavorativo  successivo a quello dell'arrivo
delle  merci; il soggetto che riceve le merci deve sottoporsi ad ogni
controllo  che  permetta  di  accertare l'arrivo delle merci stesse e
l'avvenuto pagamento dell'accisa.
    7. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, lettera a),
sono  commercializzati  per  il  tramite  delle rivendite di cui alla
legge  22  dicembre  1957,  n.  1293. I tabacchi lavorati detenuti ai
sensi  del  comma  2,  devono  risultare  iscritti  nella  tariffa di
vendita,   rispettare   le   disposizioni  nazionali  in  materia  di
condizionamento  ed etichettatura dei prodotti del tabacco, stabilite
dal  decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del
contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies.
    8.  Le  modalita' di applicazione delle disposizioni del presente
articolo,  relativamente  alla fattispecie di cui al comma 2, lettera
b),  ed  alle  rispettive  competenze,  sono  stabilite,  sentito  il
Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,  con  decreto  del
Direttore  dell'Amministrazione  autonoma dei Monopoli di Stato e con
determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Dogane.  Con  il
predetto decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma
dei  Monopoli  di  Stato sono altresi' stabiliti i quantitativi al di
sopra dei quali i tabacchi lavorati detenuti da un soggetto di cui al
comma  2,  lettera  b),  si  presumono detenuti ai sensi del comma 2,
lettera  a);  i  predetti  quantitativi  non  possono comunque essere
inferiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2.
    9.  Non  sono  considerati  come detenuti per scopi commerciali i
prodotti  gia'  assoggettati  ad  accisa  in  un  altro Stato membro,
detenuti  a  bordo  di  una  nave  o  di  un  aeromobile che effettua
traversate  o  voli  tra  il  territorio  nazionale ed un altro Stato
membro  e  che  non siano disponibili per la vendita quando la nave o
l'aeromobile si trova nel territorio nazionale.";
    m) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
    "Art.  10-bis  (Altre  disposizioni relative alla circolazione di
prodotti  gia'  immessi  in consumo in un altro Stato membro). - 1. I
prodotti  gia'  assoggettati  ad accisa in un altro Stato membro, che
siano  stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello
Stato,  che  sia  privato  ovvero  che, pur esercitando una attivita'
economica,  agisca  in  qualita'  di privato, e siano stati spediti o
trasportati  nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente
dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio
dello Stato.
    2.  Per  i prodotti di cui al comma 1, il debitore dell'accisa e'
il  rappresentante  fiscale  designato dal venditore, avente sede nel
territorio     dello     Stato    e    preventivamente    autorizzato
dall'Amministrazione finanziaria.
    3.  Prima  della  spedizione  dei  prodotti di cui al comma 1, il
rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una garanzia per il
pagamento   dell'accisa   sui   medesimi  prodotti  presso  l'Ufficio
competente     dell'Amministrazione    finanziaria.    Il    medesimo
rappresentante  fiscale  e'  tenuto altresi' a pagare l'accisa dovuta
secondo  le  modalita'  vigenti  entro  il  primo  giorno  lavorativo
successivo  a  quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere
una   contabilita'  delle  forniture  effettuate.  Il  rappresentante
fiscale  deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il
corretto pagamento dell'accisa.
    4.  Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del
presente  articolo,  il  rappresentante  fiscale,  fermi restando gli
adempimenti  di  cui al comma 3, e' tenuto a dare comunicazione delle
spedizioni,   prima   dell'arrivo  della  merce,  all'Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli di Stato. Il contenuto e le modalita' di tali
comunicazioni   sono   stabilite  con  determinazione  del  Direttore
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
    5.  Le  procedure  per  l'autorizzazione  di  cui al comma 2 e le
modalita'  per  la  prestazione  della garanzia e per la tenuta della
contabilita'  di  cui  al  comma  3 sono stabilite, in relazione alle
rispettive competenze, con decreto del Direttore dell'Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di  Stato e con determinazione del Direttore
dell'Agenzia delle Dogane.
    6.  I  tabacchi  lavorati  acquistati ai sensi del comma 1 devono
essere   iscritti  nelle  tariffe  di  vendita  di  cui  all'articolo
39-quater,   rispettare  le  disposizioni  nazionali  in  materia  di
condizionamento  ed  etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite
dal  decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del
contrassegno  di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Con
provvedimento   del   Direttore   dell'Amministrazione  autonoma  dei
Monopoli  di  Stato  sono  stabiliti, relativamente agli acquisiti di
tabacchi  lavorati  effettuati  ai  sensi  del  presente  articolo, i
requisiti    soggettivi    richiesti    ai    fini    del    rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  nonche'  le modalita' per
l'acquisto  e  le  modalita'  per la consegna in conformita' a quanto
previsto  dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, al fine di garantire
l'osservanza della specifica normativa nazionale di distribuzione.
    7.  Per  i  prodotti  gia'  assoggettati ad accisa nel territorio
dello  Stato,  acquistati  da un soggetto stabilito in un altro Stato
membro,  che  sia  privato  ovvero che, pur esercitando una attivita'
economica,  agisca  in  qualita'  di  privato, spediti o trasportati,
direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto
nel medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello Stato
e'  rimborsata  ai  sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del
venditore,  a  condizione  che quest'ultimo fornisca la prova del suo
avvenuto  pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il
proprio  rappresentante  fiscale,  nello Stato membro di destinazione
dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3.
    Art.  10-ter  (Irregolarita'  nella circolazione di prodotti gia'
immessi  in  consumo  in  un  altro  Stato  membro).  - 1. In caso di
irregolarita'   o   di   infrazione   verificatasi  nel  corso  della
circolazione  di  prodotti  gia' immessi in consumo in un altro Stato
membro,   si   applicano,   salvo  quanto  previsto  per  l'esercizio
dell'azione  penale  se  i  fatti  addebitati costituiscono reato, le
seguenti disposizioni:
      a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che
ne  ha garantito il pagamento conformemente agli articoli 10, commi 3
e 4, ovvero 10-bis, comma 3, e, in solido, da qualsiasi altra persona
che abbia partecipato alla irregolarita' o all'infrazione e che era a
conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della
irregolarita' o dell'infrazione;
      b)   l'accisa  e'  riscossa  in  Italia  se  l'irregolarita'  o
l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato;
      c)   se   l'irregolarita'   o  l'infrazione  e'  accertata  nel
territorio dello Stato e non e' possibile determinare il luogo in cui
essa  si e' effettivamente verificata, si presume che l'irregolarita'
o  l'infrazione  si  sia  verificata nel territorio dello Stato e nel
momento in cui e' stata accertata;
      d)  se  entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti gia'
immessi  in  consumo  in  un  altro Stato membro viene individuato il
luogo  in  cui  l'irregolarita'  o  l'infrazione si e' effettivamente
verificata,  e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa
eventualmente  riscossa  nel  territorio dello Stato viene rimborsata
con  gli  interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3,
comma  4,  dal  giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo
rimborso.  A  tale  fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce
all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due
anni   dalla  data  in  cui  e'  comunicato  al  medesimo  l'avvenuto
accertamento  del  luogo  in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e'
effettivamente  verificata,  la  prova  che  l'accisa e' stata pagata
nell'altro Stato membro.
    2. Nei casi in cui l'accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi
del  comma  1, lettere a) e b), l'Amministrazione finanziaria informa
le  competenti  autorita'  dello  Stato membro in cui i prodotti sono
stati inizialmente immessi in consumo.
    3.  In  caso  di perdita irrimediabile o distruzione totale, come
definite  all'articolo  4,  comma  5, dei prodotti di cui al comma 1,
avvenute  nel  corso  del  trasporto  nel  territorio  nazionale,  e'
concesso   l'abbuono  della  relativa  imposta  qualora  il  soggetto
obbligato     provi,    in    un    modo    ritenuto    soddisfacente
dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei
prodotti  e'  avvenuta  per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta
eccezione  per  i  tabacchi  lavorati, i fatti imputabili a titolo di
colpa  non  grave,  a  terzi  o  allo  stesso  soggetto passivo, sono
equiparati  al  caso  fortuito ed alla forza maggiore; per le perdite
inerenti  la  natura  stessa dei prodotti di cui al comma 1, avvenute
nel  corso  del  trasporto  nel  territorio  nazionale,  l'abbuono e'
concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal
decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
    4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di
avere pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi
del  comma  3,  l'Amministrazione  finanziaria  procede allo svincolo
della garanzia dal medesimo prestata.";
    n) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  11  (Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo
in  altro  Stato membro e acquistati da privati). - 1. Per i prodotti
assoggettati  ad  accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro,
acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa
e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
    2.  Possono  considerarsi  acquistati  per uso proprio i prodotti
acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
      a) bevande spiritose, 10 litri;
      b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
      c)  vino,  90  litri,  di  cui  60  litri,  al massimo, di vino
spumante;
      d) birra, 110 litri;
      e) sigarette, 800 pezzi;
      f) sigaretti, 400 pezzi;
      g) sigari, 200 pezzi;
      h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo.
    3.  Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma
2  sono  tenuti in considerazione anche le modalita' di trasporto dei
prodotti  acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro
natura,  l'oggetto  dell'eventuale  attivita'  commerciale svolta dal
detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.
    4.  I  prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in
quantita'  superiore  ai  limiti stabiliti nel comma 2 si considerano
acquistati  per  fini  commerciali  e  per  gli  stessi devono essere
osservate  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  10.  Le  medesime
disposizioni  si  applicano  ai  prodotti  energetici trasportati dai
privati  o  per  loro  conto  con  modalita' di trasporto atipico. E'
considerato  atipico  il  trasporto  del  carburante  in  contenitori
diversi  dai  serbatoi  normali,  dai  contenitori per usi speciali o
dall'eventuale  bidone  di  scorta,  di  capacita' non superiore a 10
litri,  nonche' il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati
al  riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per
conto di operatori professionali.
    5.  Ai fini del comma 4 sono considerati 'serbatoi normali' di un
autoveicolo  quelli  permanentemente  installati  dal  costruttore su
tutti  gli  autoveicoli  dello  stesso  tipo  e  la  cui sistemazione
permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la
trazione  dei  veicoli  che,  all'occorrenza,  per  il funzionamento,
durante  il  trasporto,  dei  sistemi  di  refrigerazione  o di altri
sistemi.  Sono,  parimenti, considerati 'serbatoi normali' i serbatoi
di  gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione
diretta  del  gas  come  carburante, nonche' i serbatoi adattati agli
altri  sistemi  di  cui  possono  essere  dotati  i  veicoli e quelli
installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per
usi  speciali,  dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui
sistemazione   permanente   consente   l'utilizzazione   diretta  del
carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di
refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori
per usi speciali. Ai fini del comma 4 e' considerato 'contenitore per
usi   speciali'   qualsiasi   contenitore   munito   di   dispositivi
particolari,  adattati  ai  sistemi di refrigerazione, ossigenazione,
isolamento termico o altro.";
      o) nell'articolo 12:
        1)  il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fatte salve le
disposizioni   stabilite   per   i   singoli   prodotti,  i  prodotti
assoggettati  ad  accisa  sono  custoditi e contabilizzati secondo le
modalita'   stabilite  e  circolano  con  un  apposito  documento  di
accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo 10, comma 5.
Nel  caso  di  spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento
del  territorio  di un altro Stato membro, e' utilizzato il documento
di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  ed e' presentata, da parte del
mittente   e   prima   della   spedizione   dei   prodotti,  apposita
dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente
per territorio in relazione al luogo di spedizione.";
    p) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  13  (Contrassegni  fiscali). - 1. I prodotti sottoposti ad
accisa,  destinati  ad essere immessi in consumo nel territorio dello
Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono
prescritti.
    2.  I  prodotti  da  assoggettare  al  contrassegno  fiscale,  le
caratteristiche  ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
I  prodotti  immessi  in  consumo muniti di contrassegno fiscale sono
esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.
    3.   I   contrassegni  fiscali  sono  messi  a  disposizione  del
depositario  autorizzato  e del venditore di cui all'articolo 10-bis,
comma  1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita'
previste   per   il   depositario   nazionale,   tramite  il  proprio
rappresentante  fiscale,  avente  sede  nel  territorio  dello Stato,
designato   dai   medesimi  soggetti  e  preventivamente  autorizzato
dall'Amministrazione finanziaria.
    4.  La  circolazione  intracomunitaria  dei  prodotti  muniti  di
contrassegno   fiscale   avviene  con  l'osservanza  delle  modalita'
previste dall'articolo 6.
    5.  Per  i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui
recipienti  contenenti  prodotti  nazionali  o  comunitari  in regime
sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare
dell'accisa.  La  cauzione  viene  in  tutto  od  in parte incamerata
relativamente  ai  contrassegni  mancanti  alla  verifica  e  che non
risultino  applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il
termine  di  un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste
di   proroga;  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  8,  per  i
contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
    6.  Per  la  circolazione  dei  prodotti condizionati e muniti di
contrassegno  fiscale,  in  regime  sospensivo,  deve essere prestata
cauzione  in  misura  pari  all'ammontare  dell'accisa gravante sulla
partita trasportata.
    7.  Gli  importatori di prodotti da contrassegnare possono essere
autorizzati  ad  acquistare  contrassegni  fiscali  da  applicare  ai
recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione
in  dogana  per  l'importazione. L'autorizzazione e' subordinata alla
prestazione  di  una  cauzione  il  cui  importo  e'  determinato  in
relazione  all'ammontare  dell'accisa  gravante  sul  quantitativo da
importare.  La  cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel
termine  di  dodici  mesi  dalla  data  di  acquisto dei contrassegni
fiscali,   i   prodotti   non   vengono   presentati  in  dogana  per
l'importazione   o  non  si  sia  provveduto  alla  restituzione  dei
contrassegni  fiscali  non  utilizzati  per  qualsiasi  motivo. Per i
contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo
pagato.
    8. Per i prodotti contrassegnati per i quali l'accisa e' divenuta
esigibile  ed  e'  stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo
dei  contrassegni  fiscali  ad  essi applicati e' rimborsato al netto
delle  spese  di  emissione  e  la  cauzione  di  cui  al  comma 5 e'
svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta
soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni
medesimi siano stati rimossi o distrutti.
    9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano ai
tabacchi  lavorati  per  i  quali  trovano applicazione le specifiche
disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies.";
    q) nell'articolo 14:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le somme dovute a
titolo  d'imposta  o  indebitamente abbuonate o restituite si esigono
con  la  procedura  di  riscossione  coattiva  prevista  dal  decreto
legislativo  13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni. Prima
di   avviare   tale   procedura   gli   uffici  spediscono,  mediante
raccomandata  postale,  un avviso di pagamento fissando un termine di
quindici   giorni   per   l'adempimento,  decorrente  dalla  data  di
ricevimento del predetto avviso.";
      2)  il  comma  2  e'  sostituito  dal seguente: "2. L'accisa e'
rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Fermo restando quanto
previsto  dall'articolo  7,  comma  1,  lettera  e),  e dall'articolo
10-ter,  comma  1,  lettera  d), il rimborso deve essere richiesto, a
pena  di  decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Qualora
al  termine  di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato
al  pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di
somme  indebitamente  percepite  a  titolo di rivalsa dell'accisa, il
rimborso  e'  richiesto  dal  predetto  soggetto obbligato, a pena di
decadenza,  entro  novanta  giorni  dal  passaggio in giudicato della
sentenza  che  impone  la  restituzione  delle  somme. Sulle somme da
rimborsare   sono   dovuti   gli   interessi  nella  misura  prevista
dall'articolo  3,  comma  4,  a decorrere dalla data di presentazione
della relativa istanza.";
      3)  nel  comma  5  le  parole: "a lire 20.000", sono sostituite
dalle seguenti: "ad euro 10,32";
    r) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  15  (Prescrizione  del  diritto  all'imposta).  -  1. Il
credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in
cinque  anni  e, limitatamente ai tabacchi, in dieci anni. In caso di
comportamenti  omissivi  la  prescrizione  opera  dal  momento  della
scoperta del fatto illecito.
      2. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti
diversi  dai  tabacchi  lavorati,  il  quinquennio  di cui al comma 1
decorre  dalla  data  del  verbale  di  accertamento delle deficienze
medesime.
      3.  La  prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando
viene  esercitata  l'azione  penale;  in  questo  caso  il termine di
prescrizione  decorre  dal  passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il giudizio penale.";
    s) nell'articolo 17:
      1)  nel  comma  2, le parole: "fino a quando non sara' adottata
una   normativa   fiscale  uniforme  nell'ambito  comunitario",  sono
soppresse;
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le forze armate e
le  organizzazioni  di  cui  al  comma 1 sono abilitate a ricevere da
altri  Stati  membri  prodotti  in regime sospensivo con il documento
amministrativo  elettronico  di cui all'articolo 6, comma 5, e con un
certificato  di  esenzione conforme a quanto disposto dal regolamento
(CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.";
      3)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  "3-bis. Le
disposizioni  relative  all'articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano
alla   circolazione  di  prodotti  sottoposti  ad  accisa  in  regime
sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c),
nell'ambito  di  una procedura che si fonda direttamente sul trattato
Nord  Atlantico,  salvo  quanto  diversamente  disposto  da eventuali
accordi  stipulati  ai  sensi  dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo
periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.";
      4) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. I
tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell'accisa quando sono:
        a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli;
        b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
        c)  destinati  esclusivamente a prove scientifiche ed a prove
relative alla qualita' dei prodotti;
        d) riutilizzati dal produttore.";
        t) nell'articolo 18:
          1)  nel  comma  1,  le  parole:  "relativi  all'imposizione
indiretta  sulla  produzione  e  sui  consumi", sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al presente testo unico"; dopo le parole: "deposito
fiscale,"   sono  inserite  le  seguenti:  "e  presso  i  destinatari
registrati,";  dopo  le  parole:  "del  depositario autorizzato" sono
inserite  le seguenti: "o del destinatario registrato" e, nel secondo
periodo   le   parole:  "suddetti  impianti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "depositi fiscali";
          2)  dopo  il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i
depositi   fiscali   abilitati  all'attivita'  di  fabbricazione  dei
tabacchi  lavorati  la  vigilanza  fiscale  di  cui  al  comma  1  e'
effettuata     permanentemente     da     parte     del     personale
dell'Amministrazione  finanziaria  che si avvale della collaborazione
dei militari della Guardia di finanza.";
          3)  nel comma 2, le parole: "delle imposte sulla produzione
e  sui  consumi", sono sostituite dalle seguenti: "dei tributi di cui
al presente testo unico";
          4)  nel  comma  4,  dopo  le  parole:  "del Ministro", sono
inserite le seguenti: "dell'economia e";
          5)  nel  comma 5, nel primo periodo, le parole: "Gli uffici
tecnici   di   finanza  possono"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"
L'Amministrazione  finanziaria  puo'"  e,  nel  secondo  periodo,  le
parole:   "tecnici   di  finanza"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dell'Amministrazione finanziaria";
    u) nell'articolo 19:
      1)  nel  comma  1,  le parole: "direzione compartimentale delle
dogane  e  delle  imposte  indirette  e' competente", sono sostituite
dalle  seguenti:  "Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle dogane e
l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti";
      2)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente: "2. I processi
verbali  di  accertamento  dei  reati  sono  trasmessi  dagli  agenti
verbalizzanti  in  originale all'autorita' chiamata a giudicare ed in
copia  al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine
della liquidazione dell'imposta e delle penalita'.";
      3)  nel  comma 3, le parole: "all'ufficio tecnico di finanza od
alla dogana competenti", sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio
dell'Agenzia   delle   dogane  o  dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato competenti per territorio.";
    v) l'articolo 20 e' abrogato;
    z) nell'articolo 21:
      1)  nel comma 6, le parole: "dell'Unione" sono sostituite dalle
seguenti: "della Comunita'";
      2) nel comma 10, le parole: "dell'Unione" sono sostituite dalle
seguenti: "della Comunita'";
    aa) nell'articolo 23:
      1)  nel  comma 3, le parole: "ufficio tecnico di finanza", sono
sostituite dalle seguenti: "Ufficio dell'Agenzia delle dogane";
      2)  nel  comma  4,  le parole: "comma 6", sono sostituite dalle
seguenti: "comma 13";
    bb) nell'articolo 25:
      1)  nel  comma 1, le parole: "ufficio tecnico di finanza", sono
sostituite dalle seguenti: "Ufficio dell'Agenzia delle dogane";
      2)  nel  comma  3,  la  parola: "esentati", e' sostituita dalla
seguente: "esentate";
      3)  nel  comma  4, le parole: "ufficio tecnico di finanza" sono
sostituite dalle seguenti: "Ufficio dell'Agenzia delle dogane";
      4)  nel  comma 9, le parole: "dallo speditore", sono sostituite
dalle  seguenti:  "dal  mittente"  e  le  parole:  "uffici tecnici di
finanza"  sono  sostituite dalle seguenti: "Uffici dell'Agenzia delle
dogane";
      cc)  nell'articolo  26,  comma  7,  lettera  d), le parole: "in
territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio
dello Stato";
    dd)  nell'articolo  28,  comma  4, le parole: "ufficio tecnico di
finanza", sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio dell'Agenzia delle
dogane";
    ee) nell'articolo 29:
      1)  nel  comma 1, le parole: "ufficio tecnico di finanza", sono
sostituite dalle seguenti: "Ufficio dell'Agenzia delle dogane";
      2)  nel  comma  3,  alla lettera a), le parole: "di Stato" sono
sostituite dalla seguente: "fiscale";
      3)  nel  comma  4,  dopo la parola: "Ministro" sono inserite le
seguenti: "dell'economia e";
    ff) nell'articolo 30:
      1)  nel  comma  2, alla lettera a), le parole: "di Stato", sono
sostituite dalla seguente: "fiscale";
      2)  nel  comma  3,  dopo la parola: "Ministro" sono inserite le
seguenti: "dell'economia e";
    gg) nell'articolo 35:
      1)  nel  comma  2, le parole: "ufficio tecnico di finanza" sono
sostituite dalle seguenti: "Ufficio dell'Agenzia delle dogane";
      2)  nel  comma  5,  dopo la parola: "Ministro" sono inserite le
seguenti: "dell'economia e";
    hh) nell'articolo 36, comma 4, le parole: "(CEE) n. 2238/93 della
Commissione  del  26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle  Comunita' europee n. L 200 del 10 agosto 1993" sono sostituite
dalle  seguenti:  "(CE)  n.  436/2009 della Commissione del 26 maggio
2009,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
128 del 27 maggio 2009";
    ii)  nell'articolo  37, nel comma 1, le parole "uffici tecnici di
finanza",  sono sostituite dalle seguenti: "Uffici dell'Agenzia delle
dogane"  e  le  parole  "(CEE)  n.  2238/93 della Commissione, del 26
luglio  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita'
europee  n. L 200 del 10 agosto 1993" sono sostituite dalle seguenti:
"(CE)  n.  436/2009  della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio
2009";
    ll)  nell'articolo  38,  comma  4, le parole: "ufficio tecnico di
finanza", sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio dell'Agenzia delle
dogane competente per territorio";
    mm)  nell'articolo  39,  comma  3, le parole: "ufficio tecnico di
finanza", sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio dell'Agenzia delle
dogane competente per territorio";
    nn) dopo il Capo III e' inserito il seguente:

                            "CAPO III-bis


                          Tabacchi lavorati

  Art.  39-bis  (Definizioni).  - 1. Ai fini del presente testo unico
sono considerati tabacchi lavorati:
    a) i sigari e sigaretti;
    b) le sigarette;
    c) il tabacco da fumo:
      1)  il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
le sigarette;
      2) gli altri tabacchi da fumo;
      d) il tabacco da fiuto;
      e) il tabacco da masticare.
  2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi' definiti:
    a)  sono  considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da
un   ripieno,  avvolto  da  una  fascia  ed,  eventualmente,  da  una
sottofascia,   che   possono   essere   fumati  tali  e  quali.  Essi
comprendono:
      1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;
      2)  prodotti  che  presentano  una  fascia  esterna  di tabacco
naturale;
      3)  i  rotoli  di  tabacco  riempiti  di una miscela di tabacco
battuto  e  muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari
ricoprente  interamente  il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma
escluso  il  bocchino  nei  sigari  che  ne  sono provvisti, e di una
sottofascia,  entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario,
esclusi  il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui
fascia,  in  forma  spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi
rispetto all'asse longitudinale del sigaro;
      4)  i  rotoli  di  tabacco  riempiti  di una miscela di tabacco
battuto  e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari,
di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso
l'eventuale  filtro  ma  escluso  il  bocchino nei sigari che ne sono
provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non
inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un
terzo della lunghezza non e' inferiore a 34 millimetri;
    b)  sono  considerati  sigarette  quei  prodotti  formati  da  un
involucro  contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali
e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a);
    c) sono considerati tabacchi da fumo:
      1)  il  tabacco  trinciato o in altro modo frazionato, filato o
compresso  in  tavolette,  che  puo'  essere  fumato senza successiva
trasformazione industriale;
      2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non
compresi nelle lettere a) e b) e che possono essere fumati;
    d)  e'  considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o
in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;
    e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato
in  rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato
per  la  vendita  al  minuto  e  specialmente  preparato  per  essere
masticato, ma non fumato.
    3.  E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare
le  sigarette,  il  tabacco  da  fumo  di cui ai numeri 1) e 2) della
lettera  c), nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle
di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.
    4.  Sono  considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a)
del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.
    5.  Sono  considerati  naturali i sigari e i sigaretti fabbricati
integralmente  con  tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di
foglie   che   conservino   macroscopicamente   integra  l'originaria
struttura dei tessuti fogliari.
  Art.  39-ter  (Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati). - 1. Sono
assimilati   ai   sigari   e   ai  sigaretti  i  prodotti  costituiti
parzialmente  da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli
altri  criteri  di  cui  all'articolo  39-bis, comma 2, lettera a), a
condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:
    a) di una fascia di tabacco naturale;
    b)  di  una  fascia  e di una sottofascia di tabacco, entrambe di
tabacco ricostituito;
    c) di una fascia di tabacco ricostituito.
  2.  Sono  assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti
costituiti  esclusivamente  o  parzialmente  da  sostanze diverse dal
tabacco,  ma  che  rispondono  agli altri criteri di cui all'articolo
39-bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c).
  3.  In deroga al comma 2, i prodotti che non contengono tabacco non
sono   considerati   tabacchi  lavorati  quando  hanno  una  funzione
esclusivamente medica.
  4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i
prodotti  costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma
che  rispondono  agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma
2, rispettivamente lettere d) ede).
  Art.  39-quater (Tariffe di vendita). - 1. L'inserimento di ciascun
prodotto  di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle
tariffe  di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste
dall'articolo   39-quinquies   e'  stabilito  con  provvedimento  del
Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
  2.  I  prezzi  di vendita al pubblico e le relative variazioni sono
stabiliti  in  conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori.  Le  richieste sono corredate, in relazione ai volumi di
vendita  di  ciascun  prodotto,  da  una scheda rappresentativa degli
effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
  3. La vendita al pubblico delle sigarette e' ammessa esclusivamente
in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
  4. Il termine per la conclusione del procedimento di cui ai commi 1
e  2  e' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della
richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore.
  5.  Per  il  perseguimento  di obiettivi di pubblico interesse, ivi
compresi  quelli  di  difesa della salute pubblica, con provvedimento
del  Direttore  dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato,
sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri
e  modalita'  di  determinazione  di  un  prezzo minimo di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati.
  -  Art. 39-quinquies (Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita
al    pubblico).    -    1.    Con    provvedimento   del   Direttore
dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di Stato, da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le
tabelle  di  ripartizione  dei  prezzi  di  vendita  al  pubblico dei
tabacchi  lavorati.  I  prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui
all'articolo  39-bis,  comma  1,  lettere  a)  e b), sono fissati con
riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:
    a) 200 sigari;
    b) 400 sigaretti;
    c) 1000 sigarette.
  2.  Per  le  sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite
con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta,
determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di
ciascun trimestre solare.
  Art.  39-sexies  (Disposizioni  in  materia  di  imposta sul valore
aggiunto).  -  1.  Sulle  cessioni  e sulle importazioni dei tabacchi
lavorati  di  cui  agli articoli 39-bis e 39-ter l'imposta sul valore
aggiunto  e'  dovuta,  in  una  sola  volta,  a  seconda dei casi dal
depositario  autorizzato  che  effettua l'immissione al consumo o dal
destinatario   registrato   di   cui   all'articolo   8   ovvero  dal
rappresentante  fiscale  di  cui  all'articolo  10-bis,  comma 2, con
l'aliquota  ordinaria  vigente  applicata  sul  prezzo  di vendita al
pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.
  2.  Ai  fini  del comma 1, non si considerano immissioni al consumo
gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.
  Art.  39-septies (Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori).
-  1.  L'aggio  ai  rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22
dicembre  1957,  n,  1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento
del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
  Art.  39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile
ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui
tabacchi  lavorati,  sono  stabilite  le  aliquote  di  base  di  cui
all'Allegato I.
  2.  Per  i  tabacchi  lavorati  diversi dalle sigarette l'accisa e'
calcolata  applicando  la  relativa  aliquota  di  base  al prezzo di
vendita al pubblico del prodotto.
  3.   Sulle   sigarette  della  classe  di  prezzo  piu'  richiesta,
determinata ai sensi dell'articolo 39-quinquies, comma 2, l'accisa e'
calcolata  applicando  la  relativa  aliquota  di  base  al prezzo di
vendita al pubblico. Tale importo costituisce l'importo di base.
  4. L'importo di base di cui al comma 3, costituisce l'accisa dovuta
per  le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a
quello  delle  sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui
all'articolo 39-quinquies.
  5.  Per  le  sigarette  aventi  un  prezzo  di  vendita al pubblico
superiore  a  quello  relativo  alle sigarette della classe di prezzo
piu' richiesta, l'ammontare dell'accisa e' costituito dalla somma dei
seguenti elementi:
    a)  un  importo  specifico fisso, pari al 5 per cento della somma
dell'importo  di base di cui al comma 3 e dell'ammontare dell'imposta
sul  valore  aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo
piu' richiesta;
    b)  un  importo  risultante  dall'applicazione  di  una  aliquota
proporzionale   al  prezzo  di  vendita  al  pubblico  corrispondente
all'incidenza  percentuale  dell'importo  di  base di cui al comma 3,
diminuito  dell'importo  specifico  fisso di cui alla lettera a), sul
prezzo  di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo
piu' richiesta.
  6.  Ai  fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra
quelli  previsti  dall'articolo  39-bis,  comma  2,  lettera  b),  e'
considerato  come  due  sigarette  quando  ha  una lunghezza, esclusi
filtro  e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come
tre  sigarette  quando  ha  una lunghezza, esclusi filtro e bocchino,
compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e cosi' via.
  7.  L'importo di base di cui al comma 3 non puo' essere inferiore a
64 euro per 1000 sigarette.
  Art.   39-novies  (Esenzioni).  -  1.  Con  decreto  del  Direttore
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalita'  per la concessione dell'esenzione dall'accisa sui tabacchi
lavorati nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4-bis.
  Art.    39-decies    (Accertamento,    liquidazione   e   pagamento
dell'accisa).  -  1.  I tabacchi lavorati sottoposti ad accisa devono
essere  accertati  per  quantita'  e  qualita' con l'osservanza delle
modalita'   operative   stabilite  con  provvedimento  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  2.  La  liquidazione  dell'accisa sui tabacchi lavorati si effettua
applicando  alla quantita' di prodotto immesse al consumo l'ammontare
dell'accisa risultante dalle tabelle di cui all'articolo 39-quinquies
vigenti  alla  data  dell'immissione  in consumo, ovvero all'atto del
ricevimento   o   arrivo  dei  prodotti  ai  sensi,  rispettivamente,
dell'articolo  8,  comma  4, e dell'articolo 10-bis, comma 3. Per gli
ammanchi,  si  applicano le aliquote vigenti alla data in cui essi si
sono  verificati ovvero, se tale data non puo' essere determinata, le
aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
  3.  Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi
lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro
la  fine  dello  stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel
periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese
successivo.  Resta  salva,  per il pagamento dell'accisa sui tabacchi
lavorati,  l'applicazione  dell'articolo  24  della legge 22 dicembre
1957,  n. 1293, come modificato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 303,
le  cui  disposizioni  trovano  applicazione,  ai sensi dell'articolo
7-bis  del  decreto-legge  28  dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  anche nei
confronti dei depositari autorizzati.
  Art.  39-undecies  (Vigilanza).  - 1. L'attivita' di vigilanza e di
controllo  sulla  fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e
sulla  vendita  dei  tabacchi  lavorati  e'  affidata alla Guardia di
finanza,  nel  quadro della tutela del gettito erariale derivante dai
monopoli fiscali.
  2. Le modalita' secondo le quali dovranno svolgersi le attivita' di
cui   al   comma   1   sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il Comando generale della
Guardia  di  finanza  e  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
Stato.
  3.  Sono  a  carico  dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di
Stato  tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento
ed all'impiego del personale per le attivita' di cui al comma 1.
  Art.    39-duodecies    (Contrassegni   di   legittimazione   della
circolazione  dei  tabacchi  lavorati).  -  1.  La  circolazione  dei
tabacchi  lavorati  e'  legittimata  dall'applicazione,  sui  singoli
condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato.
  2.  Con  provvedimento  del Direttore dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  sono  determinate  le  caratteristiche dei
contrassegni,  le indicazioni che essi devono contenere anche al fine
di  assicurare  la  legittimita'  della  provenienza dei tabacchi, le
modalita'  di  distribuzione,  nonche'  il  prezzo  di  fornitura  ai
produttori.
  3.  I  contrassegni di cui al comma 1 sono messi a disposizione del
depositario  autorizzato  e del venditore di cui all'articolo 10-bis,
comma  1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita'
previste   per   il   depositario   nazionale,   tramite  il  proprio
rappresentante  fiscale,  avente  sede  nel  territorio  dello Stato,
designato   dai   medesimi  soggetti  e  preventivamente  autorizzato
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
  4.  Per i tabacchi lavorati muniti dei contrassegni di cui al comma
1, per i quali l'accisa e' divenuta esigibile ed e' stata riscossa in
un  altro  Stato  membro,  il  prezzo  dei  medesimi  contrassegni e'
rimborsato  al  netto  delle spese di emissione subordinatamente alla
presentazione  della  prova,  ritenuta  soddisfacente  dal competente
Ufficio  dell'Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di Stato, che i
contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti.";
    oo) nell'articolo 40:
      1)  nel  comma  1  le parole: "lire 15 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "7746 euro";
      2)  nel  comma  5, le parole: "lire un milione" sono sostituite
dalle seguenti: "516 euro";
    pp) nell'articolo 41:
      1)  nel  comma 1, le parole: "lire 15 milioni", sono sostituite
dalle seguenti: "7746 euro";
      2)  nel  comma 3, le parole: "ufficio tecnico di finanza", sono
sostituite   dalle   seguenti:  "Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane
competente per territorio";
      3)  nel  comma  4, le parole: "lire 500 mila a lire 3 milioni",
sono sostituite dalle seguenti: "258 euro a 1549 euro";
    qq)  nell'articolo 43, nel comma 1, le parole: "lire 15 milioni",
sono sostituite dalle seguenti: "7746 euro";
    rr)  nell'articolo  46,  nel comma 3, le parole: "lire 500 mila a
lire  3  milioni",  sono  sostituite dalle seguenti: "258 euro a 1549
euro";


ss) nell'articolo 47:
      1)  nel  comma  1, le parole: "lire 5 milioni", sono sostituite
dalle seguenti: "2582 euro";
      2)  dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo non si applicano ai
tabacchi lavorati.";


tt) nell'articolo 48:
      1)  nel comma 1, le parole: "lire 2 milioni a lire 10 milioni",
sono sostituite dalle seguenti: "1032 euro a 5164 euro";
      2)  nel comma 2, le parole: "lire un milione a lire 6 milioni",
sono  sostituite  dalle seguenti: "516 euro a 3098 euro" e le parole:
"lire  300  mila  a lire 1 milione e 800 mila", sono sostituite dalle
seguenti: "154 euro a 929 euro";
      3)  nel  comma  4,  le parole:"lire 500 mila a lire 3 milioni",
sono sostituite dalle seguenti: "258 euro a 1549 euro";
      4)  nel  comma 5, le parole: "ufficio tecnico di finanza", sono
sostituite dalle seguenti: "Ufficio dell'Agenzia delle dogane";
    uu) nell'articolo 49:
      1)  nel  comma 1, dopo la parola: "esclusione" sono inserite le
seguenti: "dei tabacchi lavorati,";
      2)  nel comma 2, le parole: " lire un milione a lire 6 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "516 euro a 3098 euro";
      3)   nel  comma  3,  le  parole:  "dai  relativi  documenti  di
accompagnamento"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "dal  sistema
informatizzato   o   dai   documenti   che  accompagnano  i  medesimi
prodotti,";
      4)  nel  comma  4,  le  parole:  "compilazione del documento di
accompagnamento"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "predisposizione
della documentazione prescritta ai fini della circolazione";
      5)  nel  comma  7, le parole: "ai documenti di accompagnamento"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "alla documentazione prescritta ai
fini della circolazione";
    vv)  nell'articolo  50,  nel comma 1, le parole: "lire 500 mila a
lire  3  milioni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "258 euro a 1549
euro";
    zz) nell'articolo 59:
      1)  nel  comma  1,  le  parole: "lire 500 mila" sono sostituite
dalle seguenti: "258 euro";
      2)  nel comma 4, le parole: "lire 24 mila"sono sostituite dalle
seguenti: "12 euro";
      3) nel comma 5, le parole: "lire 500 mila a lire 3 milioni"sono
sostituite dalle seguenti: "258 euro a 1549 euro";
    aaa) nell'articolo 61:
      1) nel comma 1:
        1.1)  al  primo periodo, dopo le parole: "titoli I e II" sono
inserite   le   seguenti:   "e   dall'imposta  di  fabbricazione  sui
fiammiferi,";
        1.2)  nella  lettera b), numero 1), la parola: "nazionale" e'
sostituita dalle seguenti: "dello Stato";
        1.3)  nella  lettera  d),  le  parole:  "ufficio  tecnico  di
finanza"  sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio dell'Agenzia delle
dogane";
        1.4) nella lettera e), le parole: "delle finanze, di concerto
con   il  Ministro  del  tesoro",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dell'economia e delle finanze";
        1.5)  nella  lettera  f),  la  parola: "dalle", e' sostituita
dalle seguenti: "dall'Agenzia delle";
      2)  il  comma  2  e' sostituito dal seguente: "2. Per i tributi
disciplinati   dal  presente  titolo  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo   3,   comma   4,   terzo   periodo,  dell'articolo  4,
dell'articolo  5,  commi  3  e  4,  dell'articolo  6,  commi  5 e 13,
dell'articolo  14,  dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo
17, dell'articolo 18 e dell'articolo 19.";
      3)  nel  comma  4 le parole: " lire 1 milione", sono sostituite
dalle  seguenti:  "516  euro"  e  le  parole: "lire 500 mila a lire 3
milioni", sono sostituite dalle seguenti: "258 euro a 1549 euro";
      4)  nel  comma  6,  dopo la parola: "Ministro" sono inserite le
seguenti: "dell'economia e";
    bbb) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  62  (Imposizione  sugli  oli  lubrificanti,  sui bitumi di
petrolio  ed  altri  prodotti).  - 1 . Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo:
      a)  gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99)
quando  sono  destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi
dalla combustione o carburazione [1];
      b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) [1];
      c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti di cui alla
lettera a), gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti
aromatici  (codice  NC  2713  90  90),  le  miscele  di alchilbenzoli
sintetici  (codice  NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici
(codice  NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per
la lubrificazione meccanica.
    2.  L'imposta  di  cui  al  comma  1 si applica anche per gli oli
lubrificanti  utilizzati  in miscela con i carburanti con funzione di
lubrificazione  e  non  e'  dovuta per gli oli lubrificanti impiegati
nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica
per  la  fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle
materie  plastiche  e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
le  colle  adesive,  nella  produzione  degli  antiparassitari per le
piante  da  frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1. Per
gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi
si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
    3.  L'imposta  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche agli oli
lubrificanti  ed  ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti
(codice  NC  3403)  e  negli  altri  prodotti  o merci importati o di
provenienza comunitaria.
    4.  Gli  oli  lubrificanti  ottenuti  dalla  rigenerazione di oli
usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in
consumo,  sono  sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa
misura  prevista  per  gli oli di prima distillazione. Per i prodotti
energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli
oli   lubrificanti   trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo   21.   Gli   oli   lubrificanti  usati  destinati  alla
combustione  non  sono  soggetti  a tassazione. I prodotti energetici
contenuti  nei  residui  di  lavorazione della rigenerazione non sono
soggetti a tassazione.
    5.  L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai
bitumi  utilizzati  nella fabbricazione di pannelli in genere nonche'
di  manufatti  per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile
nei   cementifici.   Per   i  bitumi  impiegati  nella  produzione  o
autoproduzione   di   energia  elettrica  si  applicano  le  aliquote
stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
    6.  Ai  fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma
1,  lettera  c),  si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i
miscugli  di  idrocarburi  archilarilici  aventi  almeno  una  catena
alchilica  con  8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione
del  benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di
15 Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per
cento in volume.
    7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e
dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli
articoli 12 e 25.
  NOTA [1] ALL'ARTICOLO 62 Per le aliquote vedasi allegato I.";
    ccc) dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
    "Art.  62-bis  (Imposta  di fabbricazione sui fiammiferi). - 1. I
fiammiferi,  di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, di
ordinario consumo e pubblicitari omaggio o nominativi sono sottoposti
ad imposta di fabbricazione calcolata applicando al prezzo di vendita
al pubblico le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.
    2.  Per  i  fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi di nuova
iscrizione   nella   tariffa   si  prende  a  riferimento  la  misura
dell'aliquota   di   imposta   di   fabbricazione   per  il  prodotto
funzionalmente similare.
    3. L'imposta e' applicata con le seguenti modalita':
      a)  l'imposta  e'  dovuta  sui  prodotti immessi in consumo nel
territorio  dello  Stato  ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla
data  in  cui  viene  effettuata  l'immissione in consumo di cui alla
lettera c);
      b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
        1)  il  fabbricante  per  i  prodotti ottenuti nel territorio
nazionale;
        2)  il  soggetto  che effettua la prima immissione in consumo
per i prodotti di provenienza comunitaria;
      c) l'immissione al consumo si verifica:
        1)  per  i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai
diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio
che ne effettuano la rivendita;
        2)  per  i  prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del
ricevimento  da  parte  del soggetto acquirente ovvero nel momento in
cui   si  considera  effettuata,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  la  cessione,  da  parte  del venditore residente in altro
Stato  membro,  a  privati  consumatori  o  a  soggetti  che agiscono
nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
        3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per
i  quali non e' possibile accertare il regolare esito, all'atto della
loro constatazione;
      d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere
muniti  di  una  licenza  fiscale,  che li identifica, rilasciata dal
competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  Dogane. Gli stessi soggetti
sono  tenuti  al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro
258,00  e  a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta
mediamente  per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione
presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
      e)  l'imposta  dovuta  viene  determinata sulla base dei dati e
degli  elementi  richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di  Stato,  che  devono  essere  indicati nelle dichiarazioni ai fini
dell'accertamento;  per la presentazione delle dichiarazioni e per il
pagamento  della  relativa  imposta  si  applicano  le  modalita' e i
termini previsti dalle vigenti disposizioni.
    4.  Per  i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 e'
dovuta  dall'importatore  e  viene  accertata e riscossa dall'Ufficio
competente  dell'Agenzia delle Dogane con le modalita' previste per i
diritti di confine.
    5.  L'Amministrazione  finanziaria  ha  facolta'  di  procedere a
verifiche  e  riscontri  presso  i  soggetti  obbligati  al pagamento
dell'imposta  di  cui  al  comma  1  e  presso  i  commercianti  ed i
destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
    6.  Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
degli articoli 14 e 17.
    7.  Per  le  violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di
cui  al  comma 1 sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano
le  penalita'  previste  per  il  contrabbando  dal testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.
    8.  Con  decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite  le  condizioni e le modalita' di applicazione del presente
articolo  anche  relativamente  ai  prodotti acquistati all'estero da
privati e da essi trasportati.
    9.  I  termini per la presentazione della dichiarazione di cui al
comma  1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma
1  possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
  Art. 62-ter (Tariffe di vendita dei fiammiferi). - 1. La vendita al
pubblico  dei  fiammiferi  e'  ammessa  per  tipi  e  condizionamenti
iscritti nella tariffa di vendita.
  2.  L'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico e le relative
variazioni   sono   stabiliti,   con   provvedimento   del  Direttore
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, in conformita'
ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.";
    ddd) nell'articolo 63:
    "1)  nel  comma  1  le parole: "ufficio tecnico di finanza", sono
sostituite dalle seguenti: "Ufficio dell'Agenzia delle dogane";
    2) nel comma 2:
      2.1)  nella  lettera  a),  le  parole:  "lire  500  mila", sono
sostituite dalle seguenti: "258,23 euro";
      2.2)  nella  lettera  b),  le  parole:  "lire  200  mila", sono
sostituite dalle seguenti: "103,29 euro";
      2.3)  nella  lettera  c),  le  parole:  "lire  100  mila", sono
sostituite dalle seguenti: "51,64 euro";
      2.4)  nella  lettera  d),  le  parole:  "lire  100  mila", sono
sostituite dalle seguenti: "51,64 euro";
      2.5)  nella  lettera  e),  le  parole:  "lire  65  mila",  sono
sostituite dalle seguenti: "33,57 euro";
    3) nel comma 3:
      3.1)  nella  lettera  a),  le  parole:  "lire  45  mila",  sono
sostituite dalle seguenti: "23,24 euro";
      3.2)   nella  lettera  b),  le  parole:  "lire  150.000",  sono
sostituite dalle seguenti: "77,47 euro";
    eee)  all'articolo  65,  nel  comma 1, la parola: "economica", e'
soppressa  e,  dopo la parola: "Ministro", sono inserite le seguenti:
"dell'economia e";
    fff) all'articolo 67:
      1)  nel  comma  1, dopo la parola: "Ministro", sono inserite le
seguenti:  "dell'economia  e" e, le parole: "operatore professionale,
di   rappresentante   fiscale"   sono   sostituite   dalle  seguenti:
"destinatario registrato, speditore registrato";
      2) il comma 2 e' abrogato;
    ggg)  nell'allegato  I,  dopo  la  voce:  "Alcole  etilico", sono
inserite le seguenti:


                     "TABACCHI LAVORATI

  Sigari e sigaretti: 23,0%;
  Sigarette: 58,5%;
  Tabacco da fumo: 56,0%;
  Tabacco da fiuto: 24,78%;
  Tabacco da masticare: 24,78%.
  Fiammiferi di ordinario consumo:
    a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo  di  vendita  fino  a
0,258 euro la scatola;
    b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita  superiore
a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;
    c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita  superiore
a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;
    d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita  superiore
a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di  imposta
di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;
    e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita  superiore
a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione  di
0,3105 euro la scatola.
  Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:

---------------------------------------------------------------------
|        Prodotto        |        euro per ogni 10 fiammiferi       |
|                        |             o frazione di 10             |
|-------------------------------------------------------------------|
|Cerini                  |0,0103                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Bossoli                 |0,0103                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Familiari               |0,0083                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Cucina                  |0,0114                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Maxi-box                |0,0083                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Svedesi                 |0,0170                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Minerva                 |0,0165                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Controvento             |0,0341                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Fiammiferone            |0,0501                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Caminetto               |0,090                                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|KM Carezza              |0,0083                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|KM Casa                 |0,0083                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|KM Superlungo           |0,0114                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|KM Jolly                |0,0062                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|KM Europa               |0,0165                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|KM Super Mini           |0,0170                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|KM Carezza Mini         |0,0170                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|KM Camino               |0,0501                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|KM Camino Maxi          |0,090                                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|KM Jumbo                |0,090                                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|Cuoco                   |0,0083                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Lampo                   |0,0170                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Flip                    |0,0165                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Fiammata                |0,0501                                    |
-------------------------------------------------------------------".
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e 3,  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione della Repubblica italiana: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              «Art. 87. Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.» 
              -  La  direttiva  2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2008 e' pubblicata nella G.U.U.E 14 gennaio  2009,
          n. L 9. 
              - La legge 7 luglio  2009,  n.  88  (Legge  comunitaria
          2008), recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee e' pubblicata nella G.U.  14  luglio  2009,  n.161,
          S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504  e'
          pubblicato nella G.U. 29 novembre 1995, n. 279, S.O. 
              - Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E 19 ottobre 1992, n. L 302 
              - La decisione  16  giugno  2003  n.  1152/2003/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'informatizzazione dei movimenti  e  dei  controlli  dei
          prodotti soggetti ad accisa e' pubblicata nella G.U.U.E. 1°
          luglio 2003, n. L 162. 
              - La legge 6 giugno  1939,  n.  1320,  esecutiva  della
          Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31  marzo  1939
          e' pubblicata nella G. U. 16 settembre 1939, n.217. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del d.  lgs.  N.  504
          del 1995, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 3 (Accertamento,  liquidazione  e  pagamento).  -
          (Artt. 3 e 17, commi 5 e  6,  D.L.  n.  331/93  -  Art.  6,
          D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285  -  Art.  2,  D.L.  23
          ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 dicembre 1964,  n.  1350  -  Art.  79,  D.P.R.  23
          gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies,
          D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 14 agosto 1974, n. 346). 
              1. Il prodotto da  sottoporre  ad  accisa  deve  essere
          accertato per quantita' e qualita'. La classificazione  dei
          prodotti soggetti  ad  accisa  e'  quella  stabilita  dalla
          tariffa doganale della Comunita' europea con riferimento ai
          capitoli ed ai codici della  nomenclatura  combinata  delle
          merci (NC). 
              2. Alle controversie relative alla classificazione  dei
          prodotti ai fini dell'accisa si applicano  le  disposizioni
          previste per le controversie doganali dal testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, e successive modificazioni, e le  stesse  sono  risolte
          dalla competente  Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle
          dogane; le controversie  concernenti  i  tabacchi  lavorati
          sono risolte dalla Direzione generale  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  in   conformita'   alle
          disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter. 
              3. La liquidazione dell'imposta si effettua  applicando
          alla quantita' di  prodotto  l'aliquota  d'imposta  vigente
          alla data di  immissione  in  consumo  e,  per  i  tabacchi
          lavorati, con le modalita' di cui  all'articolo  39-decies;
          per gli ammanchi,  si  applicano  le  aliquote  vigenti  al
          momento in cui essi si  sono  verificati  ovvero,  se  tale
          momento non puo' essere determinato,  le  aliquote  vigenti
          all'atto della loro constatazione. 
              4. I termini e le modalita' di  pagamento  dell'accisa,
          anche  relative  ai  parametri  utili  per   garantire   la
          competenza economica di eventuali  versamenti  in  acconto,
          sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze (3). Fino all'adozione del decreto di cui al  primo
          periodo,  restano  fermi  i  termini  e  le  modalita'   di
          pagamento  contenuti  nelle  disposizioni  previste  per  i
          singoli prodotti. Per i  prodotti  immessi  in  consumo  in
          ciascun  mese,  il  pagamento   dell'accisa   deve   essere
          effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;  per  le
          immissioni in consumo  avvenute  nel  mese  di  luglio,  il
          pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20  del
          mese di agosto; per le immissioni in consumo  avvenute  dal
          1° al 15 del mese di  dicembre,  il  pagamento  dell'accisa
          deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese
          ed in tale caso non e' ammesso il  versamento  unitario  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Relativamente a questi  ultimi  prodotti,  il
          decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere  termini
          di pagamento  piu'  ampi  rispetto  a  quelli  fissati  nel
          periodo  precedente.  In  caso  di   ritardo   si   applica
          l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al  2  per
          cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data  di
          scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi  in  misura
          pari al tasso  stabilito  per  il  pagamento  differito  di
          diritti doganali. Dopo la scadenza  del  suddetto  termine,
          non e' consentita  l'estrazione  dal  deposito  fiscale  di
          altri prodotti fino all'estinzione  del  debito  d'imposta.
          Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa  con  le
          modalita' e nei termini previsti per i diritti di  confine,
          fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per
          un periodo di tempo superiore a quello mediamente  previsto
          per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche  per  i
          prodotti  sottoposti  ad  accisa  contenuti   nelle   merci
          importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i
          prodotti nazionali e comunitari». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 12  del  citato decreto
          legislativo n. 504 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.12   (Deposito   e   circolazione   di    prodotti
          assoggettati ad accisa). - (Art. 23 D.L. n. 271/1957 [*]  -
          Art. 12 D.L. n. 331/1993) 
              1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i  singoli
          prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono  custoditi
          e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano
          con un apposito documento  di  accompagnamento,  analogo  a
          quello previsto dall'articolo 10,  comma  5.  Nel  caso  di
          spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento  del
          territorio di un  altro  Stato  membro,  e'  utilizzato  il
          documento  di  cui  all'articolo  10,  comma   5,   ed   e'
          presentata, da parte del mittente e prima della  spedizione
          dei   prodotti,    apposita    dichiarazione    all'Ufficio
          dell'Amministrazione finanziaria competente per  territorio
          in relazione al luogo di spedizione. 
              2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma  1
          non si applicano per i  prodotti  custoditi  e  movimentati
          dalle amministrazioni dello Stato». 
              - Si riporta il testo degli articoli 17,  18,  19,  21,
          23, 25 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41,  43,  46,
          47, 48, 49, 50, 59, 61, 63, 65 e 67 del citato d.  lgs.  n.
          504 del 1995, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 17(Esenzioni). - (Artt. 15 e 20, comma 2, D.L. n.
          331/1993). 
              1. I  prodotti  soggetti  ad  accisa  sono  esenti  dal
          pagamento della stessa quando sono destinati: 
                a)  ad  essere  forniti  nel  quadro   di   relazioni
          diplomatiche o consolari; 
                b) ad organizzazioni internazionali  riconosciute  ed
          ai membri di  dette  organizzazioni,  nei  limiti  ed  alle
          condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; 
                c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte
          contraente del Trattato del Nord  Atlantico,  per  gli  usi
          consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; 
                d) ad essere  consumati  nel  quadro  di  un  accordo
          stipulato   con   Paesi   terzi   o   con    organizzazioni
          internazionali che consenta per i medesimi  prodotti  anche
          l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. 
              2. Le esenzioni di cui al comma  1  si  applicano  alle
          condizioni e con le  modalita'  stabilite  dalla  normativa
          nazionale. La stipula di accordi  che  prevedano  esenzioni
          dai  diritti  di   accisa   deve   essere   preventivamente
          autorizzata  dal  Consiglio  della  Unione   europea,   con
          l'osservanza della procedura all'uopo prevista. 
              3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al  comma
          1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri  prodotti
          in  regime  sospensivo  con  il  documento   amministrativo
          elettronico  di  cui  all'art.  6,  comma  5,  e   con   un
          certificato di esenzione conforme  a  quanto  disposto  dal
          regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio
          1996. 
              3-bis. Le disposizioni relative all'art. 6, commi  5  e
          6,  non  si  applicano  alla   circolazione   di   prodotti
          sottoposti ad accisa in regime  sospensivo  destinati  alle
          forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito  di
          una procedura che si fonda direttamente sul  trattato  Nord
          Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da  eventuali
          accordi stipulati ai sensi dell'articolo 13,  paragrafo  3,
          secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio. 
              4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad
          usi  per  i  quali  sono  previsti   regimi   agevolati   o
          l'applicazione di una aliquota ridotta  sono  stabilite  in
          conformita' alle norme comunitarie adottate  in  materia  e
          sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti  in  regime
          di deposito fiscale. In luogo della marcatura, puo'  essere
          previsto il condizionamento in  recipienti  di  determinata
          capacita'. 
              4-bis. I tabacchi lavorati sono  esenti  dal  pagamento
          dell'accisa quando sono: 
                a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli; 
                b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa; 
                c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a
          prove relative alla qualita' dei prodotti; 
                d) riutilizzati dal produttore.». 
              «Art. 18 (Poteri e controlli). - (Art. 5 T.U. spiriti e
          birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 334/1939 - Art.  8
          D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 [*] -  Art.  32
          D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83  -
          Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105). 
              1. L'amministrazione finanziaria esplica le  incombenze
          necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al
          presente testo unico; negli impianti gestiti in  regime  di
          deposito fiscale, e presso i destinatari  registrati,  puo'
          applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli
          ed ordinare, a spese  del  depositario  autorizzato  o  del
          destinatario registrato, l'attuazione delle opere  e  delle
          misure necessarie per la tutela  degli  interessi  fiscali,
          ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
          i  depositi  fiscali  possono   essere   istituiti   uffici
          finanziari  di  fabbrica  che,  per  l'effettuazione  della
          vigilanza,   si    avvalgono,    se    necessario,    della
          collaborazione dei militari della  Guardia  di  finanza,  e
          sono eseguiti inventari periodici. 
              1-bis. Per i depositi fiscali  abilitati  all'attivita'
          di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale
          di cui al comma 1 e' effettuata  permanentemente  da  parte
          del  personale  dell'Amministrazione  finanziaria  che   si
          avvale della collaborazione dei militari della  Guardia  di
          finanza. 
              2.  I  funzionari   dell'amministrazione   finanziaria,
          muniti della speciale  tessera  di  riconoscimento  di  cui
          all'art. 31 della legge 7  gennaio  1929,  n.  4  ,  e  gli
          appartenenti alla Guardia  di  finanza  hanno  facolta'  di
          eseguire le  indagini  e  i  controlli  necessari  ai  fini
          dell'accertamento delle violazioni  alla  disciplina  delle
          imposte sulla produzione e sui consumi; possono,  altresi',
          accedere liberamente, in qualsiasi momento,  nei  depositi,
          negli impianti e nei  luoghi  nei  quali  sono  fabbricati,
          trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti  ad
          accisa  o  dove  e'  custodita   documentazione   contabile
          attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
          riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per  esaminare
          registri  e  documenti.  Essi  hanno   pure   facolta'   di
          prelevare, gratuitamente, campioni  di  prodotti  esistenti
          negli impianti, redigendo apposito verbale e, per  esigenze
          di   tutela   fiscale,   di   applicare    suggelli    alle
          apparecchiature e ai meccanismi. 
              3. Gli  ufficiali  e  sottufficiali  della  Guardia  di
          finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di
          iniziativa o  su  richiesta  degli  uffici  finanziari,  al
          reperimento ed all'acquisizione  degli  elementi  utili  ad
          accertare la corretta applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di imposizione indiretta  sulla  produzione  e  sui
          consumi e  delle  relative  violazioni.  A  tal  fine  essi
          possono: 
                a) invitare  il  responsabile  d'imposta  o  chiunque
          partecipi,   anche   come    utilizzatore,    all'attivita'
          industriale o commerciale attinente ai prodotti  sottoposti
          ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona  o
          per mezzo di rappresentanti per  fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
          trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione  di  prodotti
          soggetti alla predetta imposizione; 
                b) richiedere, previa autorizzazione  del  comandante
          di  zona,   ad   aziende   ed   istituti   di   credito   o
          all'amministrazione postale di trasmettere copia  di  tutta
          la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con  il
          cliente,  secondo  le  modalita'  e  i   termini   previsti
          dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991,  n.  413  .  Gli
          elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
          dell'accertamento in altri settori impositivi; 
                c)  richiedere  copie  o  estratti   degli   atti   e
          documenti,  ritenuti  utili  per  le  indagini  o   per   i
          controlli,  depositati  presso  qualsiasi   ufficio   della
          pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; 
                d)  procedere   a   perquisizioni   domiciliari,   in
          qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto  di
          violazioni costituenti reato, previste dal  presente  testo
          unico. 
              4.  Il  coordinamento  tra  la  Guardia  di  finanza  e
          l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
          negli impianti presso i quali sono  costituiti  gli  uffici
          finanziari  di  fabbrica  di  cui  al  comma  1  od  uffici
          doganali, e' disciplinato, anche riguardo  alle  competenze
          in materia di verbalizzazione, con direttiva  del  Ministro
          delle finanze. 
              5. Gli uffici tecnici  di  finanza  possono  effettuare
          interventi  presso  soggetti  che  svolgono  attivita'   di
          produzione  e  distribuzione  di   beni   e   servizi   per
          accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
          da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
          o comunitarie. Tali interventi e controlli  possono  essere
          eseguiti  anche  dalla  Guardia  di  finanza,   previo   il
          necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza. 
              6.  Il  personale   dell'amministrazione   finanziaria,
          munito della speciale tessera di riconoscimento di  cui  al
          comma 2, avvalendosi del segnale di  cui  all'art.  24  del
          regolamento di esecuzione e di attuazione del codice  della
          strada,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495  ,  e  la  Guardia  di
          finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
          sulla circolazione dei prodotti di cui  al  presente  testo
          unico, anche  mediante  ricerche  sui  mezzi  di  trasporto
          impiegati. Essi hanno altresi' facolta',  per  esigenze  di
          tutela fiscale, di apporre sigilli al  carico,  nonche'  di
          procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.» 
              «Art. 19 (Accertamento delle violazioni). - (Artt. 28 e
          29 R.D.L. n. 334/1939 Art.  27,  comma  3,  lett.  a),  del
          D.Lgs. n. 105/1990) 
              1.  L'accertamento  delle  violazioni  in  materia   di
          imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei  limiti
          delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n.
          4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del
          titolo  II  della  stessa  legge,   anche   ai   funzionari
          dell'amministrazione finanziaria.  La  Direzione  regionale
          dell'Agenzia  delle  dogane  e  l'Ufficio   Regionale   dei
          Monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione  delle
          sanzioni amministrative relative alle  violazioni  nel  cui
          ambito territoriale sono state accertate. 
              2. I processi verbali di accertamento  dei  reati  sono
          trasmessi   dagli   agenti   verbalizzanti   in   originale
          all'autorita'  chiamata  a  giudicare  ed   in   copia   al
          competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine
          della liquidazione dell'imposta e delle penalita'. 
              3. I verbali di constatazione  attinenti  alle  accise,
          non relativi ad  accertamento  di  reati,  compilati  dalla
          Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi,  in
          copia,   all'Ufficio   dell'Agenzia    delle    dogane    o
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competenti per territorio.». 
              «Art. 21. (Prodotti sottoposti ad accisa). - (Artt. 1 e
          17 D.L. n. 331/1993 - Art. 11 D.L. n. 688/1982) 
              1. Si intendono per prodotti energetici: 
                a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori; 
                b) i prodotti di cui ai codici NC  2701,  2702  e  da
          2704 a 2715; 
                c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902; 
                d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non  di
          origine sintetica, se destinati ad essere  utilizzati  come
          combustibile  per  riscaldamento  o  come  carburante   per
          motori; 
                e) i prodotti di cui al codice NC 3403; 
                f) i prodotti di cui al codice NC 38 11; 
                g) i prodotti di cui al codice NC 38 17; 
                h) i prodotti di cui al codice  NC  3824  90  99,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori. 
              2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati  ad
          imposizione  secondo  le  aliquote  di   accisa   stabilite
          nell'allegato I: 
                a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710  11
          51 e 2710 11 59); 
                b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11
          45 e 2710 11 49); 
                c) petrolio lampante o cherosene (codici NC  2710  19
          21 e 2710 19 25); 
                d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710  19  41  a
          2710 19 49); 
                e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61  a  2710
          19 69); 
                f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da  2711  12
          11 a 2711 19 00); 
                g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); 
                h) carbone, lignite e coke (codici NC  2701,  2702  e
          2704). 
              3. I prodotti di cui al  comma  1,  diversi  da  quelli
          indicati al comma 2, sono  soggetti  a  vigilanza  fiscale.
          Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati,
          come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento
          ovvero siano messi in vendita per i  medesimi  utilizzi,  i
          medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa,  in  relazione
          al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il  carburante
          per   motori   o   il   combustibile   per   riscaldamento,
          equivalente. 
              4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
          il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli
          indicati  al  comma  1,  utilizzato,  destinato  ad  essere
          utilizzato ovvero messo in  vendita,  come  carburante  per
          motori o come additivo  ovvero  per  accrescere  il  volume
          finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente  comma
          possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche  quando
          non sono destinati ad usi soggetti ad accisa. 
              5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
          il  prodotto  energetico  equivalente,  ogni   idrocarburo,
          escluso la torba, diverso da quelli indicati nel  comma  1,
          da solo  o  in  miscela  con  altre  sostanze,  utilizzato,
          destinato ad essere utilizzato  ovvero  messo  in  vendita,
          come combustibile per riscaldamento.  Per  gli  idrocarburi
          ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle  miscele
          e dei residui  oleosi  di  recupero,  destinati  ad  essere
          utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
          per gli oli combustibili densi. 
              6. I prodotti di cui  al  comma  2,  lettera  h),  sono
          sottoposti ad accisa, con l'applicazione  dell'aliquota  di
          cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte  di
          societa', aventi  sede  legale  nel  territorio  nazionale,
          registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia  delle
          dogane. Le medesime societa' sono  obbligate  al  pagamento
          dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8.  Il
          competente   Ufficio   dell'Agenzia   delle   dogane   puo'
          autorizzare il produttore nazionale,  l'importatore  ovvero
          l'acquirente di  prodotti  provenienti  dagli  altri  Paesi
          della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata
          nell'assolvimento  degli  obblighi  fiscali.  Si  considera
          fornitura anche l'estrazione o la produzione  dei  prodotti
          di cui al  comma  2,  lettera  h),  da  impiegate  per  uso
          proprio. 
              7. Le societa' di cui al comma  6,  ovvero  i  soggetti
          autorizzati a sostituirle  ai  sensi  del  medesimo  comma,
          hanno l'obbligo di  prestare  una  cauzione  sul  pagamento
          dell'accisa,   determinata,    dal    competente    Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane, in  misura  pari  ad  un  quarto
          dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
          di attivita' l'importo della cauzione e'  determinato,  dal
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella  misura
          di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione  ai
          dati comunicati al momento della  registrazione  ovvero  ai
          dati in possesso  del  medesimo  Ufficio.  L'Agenzia  delle
          dogane ha facolta' di  esonerare  dal  predetto  obbligo  i
          soggetti affidabili e di  notoria  solvibilita'.  L'esonero
          puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in  tale  caso
          la cauzione deve  essere  prestata  entro  quindici  giorni
          dalla notifica della revoca. 
              8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo  di
          acconto, in  rate  trimestrali  calcolate  sulla  base  dei
          quantitativi dei prodotti di cui al comma  2,  lettera  h),
          forniti nell'anno precedente.  Il  versamento  a  saldo  e'
          effettuato entro la  fine  del  primo  trimestre  dell'anno
          successivo a  quello  cui  si  riferisce,  unitamente  alla
          presentazione di apposita dichiarazione annuale  contenente
          i dati dei quantitativi  forniti  nell'anno  immediatamente
          precedente e al versamento della prima rata di acconto.  Le
          somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte  dal
          versamento della prima rata di acconto e,  ove  necessario,
          delle   rate,   successive.   In   caso    di    cessazione
          dell'attivita'  del  soggetto  nel  corso   dell'anno,   la
          dichiarazione  annuale  e  il  versamento  a   saldo   sono
          effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione. 
              9. I prodotti energetici di cui  al  comma  1,  qualora
          siano utilizzati per la produzione  di  energia  elettrica,
          sono  sottoposti  ad  accisa   per   motivi   di   politica
          ambientale, con  l'applicazione  delle  aliquote  stabilite
          nella tabella A. 
              10. Nella movimentazione con  gli  Stati  membri  della
          Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli  e
          alla circolazione intracomunitaria  previste  dal  presente
          titolo  si  applicano   soltanto   ai   seguenti   prodotti
          energetici, anche quando destinati per gli impieghi di  cui
          al comma 13: 
                a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a  1518  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori; 
                b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10,  2707  20,
          2707 30 e 2707 50; 
                c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11  a  2710
          19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21,  2710
          11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti  commerciali
          dei prodotti sfusi; 
                d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione
          dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711  21  e  2711
          29; 
                e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10; 
                f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20,  2902  30,
          2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44; 
                g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non  di
          origine sintetica, se destinati ad essere  utilizzati  come
          combustibile  per  riscaldamento  o  come  carburante   per
          motori; 
                h) i prodotti di cui al codice  NC  3824  90  99,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori. 
              11. I prodotti  di  cui  al  comma  10  possono  essere
          esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
          interessati alla loro movimentazione, in tutto o in  parte,
          dagli obblighi relativi ai controlli  e  alla  circolazione
          intracomunitaria previsti dal presente titolo,  sempre  che
          non siano tassati ai sensi del comma 2. 
              12.  Qualora  vengano  autorizzate   miscelazioni   dei
          prodotti di cui al  comma  1,  tra  di  loro  o  con  altre
          sostanze, l'imposta e' dovuta  secondo  le  caratteristiche
          della miscela risultante. 
              13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,  ferme
          restando le norme  nazionali  in  materia  di  controllo  e
          circolazione dei prodotti  sottoposti  ad  accisa,  non  si
          applicano  ai  prodotti  energetici   utilizzati   per   la
          riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
          e mineralogici  classificati  nella  nomenclatura  generale
          delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
          codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti  della  lavorazione
          di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.
          3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre  1990,  relativo  alla
          classificazione statistica delle attivita' economiche nella
          Comunita' europea. 
              14. Le aliquote a volume si applicano  con  riferimento
          alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.» 
              «Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti  energetici).  -
          (Artt. 5 e 27 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 4, comma 5, D.L. n.
          331/1993). 
              1. Il regime del deposito fiscale e' consentito per  le
          raffinerie, per gli altri stabilimenti di  produzione  dove
          si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo  21,
          comma 1,  sottoposti  ad  accisa,  ad  esclusione  del  gas
          naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC  27  11  21  00),  del
          carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC  2702
          e NC 2704) e i  prodotti  sottoposti  ad  accisa  ai  sensi
          dell'articolo 21, commi 4 e 5,  nonche'  per  gli  impianti
          petrolchimici. La gestione in regime  di  deposito  fiscale
          puo'  essere  autorizzata   per   i   depositi,   per   uso
          commerciale, di prodotti energetici di capacita'  superiore
          a 3000 metri cubi e per  i  depositi  di  gas  di  petrolio
          liquefatto di capacita' superiore a 50 metri cubi e  per  i
          depositi di prodotti petroliferi  di  capacita'  inferiore,
          quando risponde ad  effettive  necessita'  operative  e  di
          approvvigionamento dell'impianto. 
              2.   Per   il   controllo   della   produzione,   della
          trasformazione,  del  trasferimento  e   dell'impiego   dei
          prodotti  energetici,  l'amministrazione  finanziaria  puo'
          prescrivere l'installazione di strumenti e  apparecchiature
          per la misura e per il campionamento delle materie prime  e
          dei  prodotti  semilavorati  e  finiti;   puo',   altresi',
          adottare sistemi di  verifica  e  di  controllo  anche  con
          l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche. 
              3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono  essere
          detenuti prodotti petroliferi ad imposta  assolta,  eccetto
          quelli strettamente necessari per  il  funzionamento  degli
          impianti, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente
          Ufficio dell'Agenzia delle dogane. 
              4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi  in
          consumo che  devono  essere  sottoposti  ad  operazioni  di
          miscelazione  o  a  rilavorazioni   in   un   impianto   di
          lavorazione o di deposito, gestito in  regime  di  deposito
          fiscale, si applicano le disposizioni  dell'art.  6,  comma
          13. 
              5. La licenza di cui all'art.  5  per  la  gestione  in
          regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione
          dei prodotti energetici viene revocata o negata a  chiunque
          sia stato condannato per violazioni all'accisa sui prodotti
          energetici  per  le  quali  e'  stabilita  la  pena   della
          reclusione.» 
              «Art.  25  (Deposito   e   circolazione   di   prodotti
          energetici assoggettati ad accisa). (Artt. 1, 3, 4,  5,  7,
          16 ed art. 23 D.L. n. 271 del 1957 - Art. 16, comma 9, D.L.
          n. 745 del 1970 [*] - Art. 14 D.L. n. 688 del 1982  -  Art.
          12, comma 2, D.L. n.  331  del  1993  -  Art.  1  legge  15
          dicembre 1971, n. 1161). 
              1.  Gli  esercenti  depositi  commerciali  di  prodotti
          energetici  assoggettati  ad  accisa   devono   denunciarne
          l'esercizio   all'Ufficio   dell'Agenzia   delle    dogane,
          competente per territorio, qualunque sia la  capacita'  del
          deposito. 
              2. Sono altresi' obbligati  alla  denuncia  di  cui  al
          comma 1: 
                a) gli esercenti depositi per uso  privato,  agricolo
          ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi; 
                b) gli esercenti impianti di  distribuzione  stradale
          di carburanti; 
                c)  gli   esercenti   apparecchi   di   distribuzione
          automatica di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli  ed
          industriali, collegati a serbatoi la cui capacita'  globale
          supera i 10 metri cubi. 
              3. Sono esentate dall'obbligo di  denuncia  di  cui  al
          comma 1 le amministrazioni dello Stato per  i  depositi  di
          loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita  al
          minuto,  purche'  la  quantita'  di   prodotti   energetici
          detenuta in deposito  non  superi  complessivamente  i  500
          chilogrammi. 
              4.  Gli  esercenti   impianti   e   depositi   soggetti
          all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza  fiscale,
          valida fino a revoca, e sono obbligati a  contabilizzare  i
          prodotti in apposito registro  di  carico  e  scarico.  Nei
          predetti depositi non  possono  essere  custoditi  prodotti
          denaturati per  usi  esenti.  Sono  esonerati  dall'obbligo
          della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti
          depositi  di  oli   combustibili,   per   uso   privato   o
          industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di  gas  di
          petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati,  in
          luogo della denuncia, a  dare  comunicazione  di  attivita'
          all'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,  competente   per
          territorio, e sono esonerati dalla tenuta del  registro  di
          carico e scarico. 
              5. Per i depositi di cui al comma  1  ed  al  comma  2,
          lettera a), nei casi previsti dal secondo  comma  dell'art.
          25 del regio decreto 20 luglio 1934, n.  1303,  la  licenza
          viene rilasciata al locatario al  quale  incombe  l'obbligo
          della tenuta del registro di  carico  e  scarico.  Per  gli
          impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
          e' intestata al titolare della gestione  dell'impianto,  al
          quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
          e scarico. Il titolare della  concessione  ed  il  titolare
          della  gestione  dell'impianto  di  distribuzione  stradale
          sono, agli effetti fiscali, solidalmente  responsabili  per
          gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 
              6. Le disposizioni  dei  commi  1,  2,  3,  4  e  5  si
          applicano  anche  ai  depositi  commerciali   di   prodotti
          energetici  denaturati.  Per   l'esercizio   dei   predetti
          depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
          liquefatti denaturati  per  uso  combustione,  deve  essere
          prestata cauzione nella  misura  prevista  per  i  depositi
          fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
          regime dei cali previsto dall'art. 4. 
              7. La licenza di esercizio  dei  depositi  puo'  essere
          sospesa, anche a richiesta  dell'amministrazione,  a  norma
          del   codice   di   procedura   penale,    nei    confronti
          dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
          violazioni   commesse   nella    gestione    dell'impianto,
          costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con  la
          reclusione  non  inferiore  nel  minimo  ad  un  anno.   Il
          provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
          di  proscioglimento  o  di  assoluzione;  la  sentenza   di
          condanna  comporta  la   revoca   della   licenza   nonche'
          l'esclusione dal rilascio di altra licenza per  un  periodo
          di 5 anni. 
              8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa  devono
          circolare con  il  documento  di  accompagnamento  previsto
          dall'art. 12. Sono  esclusi  da  tale  obbligo  i  prodotti
          energetici trasferiti in quantita' non  superiore  a  1.000
          chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
          presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti  per  uso
          combustione  trasferiti  dagli  esercenti  la  vendita   al
          minuto. 
              9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
          ad   accisa   tra   depositi   commerciali   deve    essere
          preventivamente  comunicato  dal  mittente   e   confermato
          all'arrivo dal destinatario,  entro  lo  stesso  giorno  di
          ricezione, anche a  mezzo  fax,  agli  Uffici  dell'Agenzia
          delle dogane nella  cui  circoscrizione  territoriale  sono
          ubicati i depositi interessati alla movimentazione.» 
              «Art.  26  (Disposizioni   particolari   per   il   gas
          naturale). - (Art. 1 D.L. n. 46/1976  -  Art.  10  D.L.  n.
          15/1977 [*] Artt. 3 e 17 D.L. n. 331/1993) 
              1. 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e  NC  2711
          21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi
          industriali, nonche'  all'autotrazione,  e'  sottoposto  ad
          accisa,  con   l'applicazione   delle   aliquote   di   cui
          all'allegato I, al momento della fornitura  ai  consumatori
          finali ovvero al momento del consumo per  il  gas  naturale
          estratto per uso proprio. 
              2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli
          impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,  nei
          locali delle imprese  industriali,  artigiane  e  agricole,
          posti fuori dagli  stabilimenti,  dai  laboratori  e  dalle
          aziende dove viene svolta l'attivita'  produttiva,  nonche'
          alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici  o
          di  calore,   non   utilizzati   in   impieghi   produttivi
          dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. 
              3. Sono considerati compresi negli usi industriali  gli
          impieghi del gas naturale, destinato alla  combustione,  in
          tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
          e nelle attivita'  artigianali  ed  agricole,  nonche'  gli
          impieghi  nel  settore  alberghiero,  nel   settore   della
          distribuzione commerciale, negli esercizi di  ristorazione,
          negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
          dilettantistiche  e  gestiti  senza  fini  di  lucro,   nel
          teleriscaldamento alimentato da impianti  di  cogenerazione
          che abbiano  le  caratteristiche  tecniche  indicate  nella
          lettera b) del comma  2  dell'articolo  11  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono  utenze  civili.
          Si considerano, altresi', compresi negli  usi  industriali,
          anche quando  non  e'  previsto  lo  scopo  di  lucro,  gli
          impieghi del  gas  naturale,  destinato  alla  combustione,
          nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
          all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani  e
          degli indigenti. 
              4.  Sono  assoggettati  all'aliquota  relativa  al  gas
          naturale impiegato per combustione per  usi  industriali  i
          consumi di gas naturale  impiegato  negli  stabilimenti  di
          produzione anche  se  nei  medesimi  vengono  introdotte  e
          depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
          di societa' controllate o di societa' collegate con  quella
          titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359  del
          codice civile, nonche' i  consumi  relativi  ad  operazioni
          connesse con l'attivita' industriale. 
              5. Ai fini della  tassazione  di  cui  al  comma  1  si
          considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
          ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al  70
          per cento in volume. Per le miscele  contenenti  metano  ed
          altri idrocarburi gassosi in misura  inferiore  al  70  per
          cento   in   volume,    ferma    restando    l'applicazione
          dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5,  quando  ne  ricorrano  i
          presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
          al gas  naturale,  in  misura  proporzionale  al  contenuto
          complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
          le miscele di  gas  naturale  con  aria  o  con  altri  gas
          ottenuti nelle officine del gas  di  citta',  l'imposta  si
          applica  con  riguardo  ai  quantitativi  di  gas  naturale
          originari, secondo le percentuali sopraindicate,  impiegati
          nelle miscelazioni. Per le miscele di  gas  ottenuto  nelle
          officine del gas di citta' od in  altri  stabilimenti,  con
          qualsiasi processo di lavorazione  che  utilizzi  metano  o
          altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
          di metano puro che risulta in esso contenuta. 
              6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose  di
          cui al comma 5 di  origine  biologica  destinate  agli  usi
          propri del soggetto che le produce. 
              7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di  cui  al
          comma 1 secondo le modalita' previste dal comma  13  e  con
          diritto di rivalsa sui consumatori finali: 
                a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas
          naturale ai consumatori finali comprese le societa'  aventi
          sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la
          competente Direzione regionale dell'Agenzia  delle  dogane,
          designate  da  soggetti  comunitari  non  aventi  sede  nel
          medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente
          a consumatori finali nazionali; 
                b) i soggetti che  acquistano  per  uso  proprio  gas
          naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi,  avvalendosi
          delle reti di gasdotti  ovvero  di  infrastrutture  per  il
          vettoriamento del prodotto; 
                c)  i  soggetti  che  acquistano  il   gas   naturale
          confezionato in bombole o  in  altro  recipiente  da  altri
          Paesi comunitari o da Paesi terzi; 
                d) i soggetti che  estraggono  per  uso  proprio  gas
          naturale nel territorio dello Stato. 
              8.  Su  richiesta  possono  essere  riconosciuti   come
          soggetti  obbligati  i  gestori  delle  reti  di   gasdotti
          nazionali  per  il  solo  gas  naturale  impiegato  per  il
          vettoriamento del prodotto. 
              9.  Si  considerano  consumatori   finali   anche   gli
          esercenti  impianti  di  distribuzione  stradale   di   gas
          naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature  di
          compressione per il riempimento di carri bombolai. 
              10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di
          denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane competente per  territorio  e  di
          prestare  una  cauzione  sul  pagamento  dell'accisa.  Tale
          cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari
          ad un dodicesimo dell'imposta annua che si  presume  dovuta
          in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
          e  a  quelli   eventualmente   in   possesso   dell'Ufficio
          competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli  di
          competenza e verificata la completezza  dei  dati  relativi
          alla  denuncia  e  alla  cauzione  prestata,  rilascia,  ai
          soggetti di cui ai commi 7 ed 8,  un'autorizzazione,  entro
          sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I
          medesimi soggetti  sono  tenuti  a  contabilizzare,  in  un
          apposito registro di carico e scarico,  i  quantitativi  di
          gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad  integrare,
          a  richiesta  dell'Ufficio  competente,   l'importo   della
          cauzione  che  deve  risultare  pari   ad   un   dodicesimo
          dell'imposta dovuta nell'anno precedente. 
              11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della
          cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello  Stato
          e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta'  di
          esonerare dal medesimo obbligo le  ditte  affidabili  e  di
          notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel
          caso in cui mutino le condizioni che ne avevano  consentito
          la  concessione;  in  tal  caso  la  cauzione  deve  essere
          prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 
              12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata  o
          revocata a  chiunque  sia  stato  condannato  con  sentenza
          passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
          al  pagamento  dell'accisa  sui   prodotti   energetici   o
          sull'energia elettrica per i  quali  e'  prevista  la  pena
          della reclusione. 
              13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene  effettuato
          sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti  tutti  gli
          elementi  necessari  per  la  determinazione   del   debito
          d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
          il mese di marzo  dell'anno  successivo  a  quello  cui  la
          dichiarazione si riferisce.  Il  pagamento  dell'accisa  e'
          effettuato in rate di acconto mensili da versare  entro  la
          fine di ciascun mese,  calcolate  sulla  base  dei  consumi
          dell'anno  precedente.  Il  versamento  a   conguaglio   e'
          effettuato entro il mese di marzo  dell'anno  successivo  a
          quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate  in
          eccedenza all'imposta dovuta sono detratte  dai  successivi
          versamenti di  acconto.  L'Amministrazione  finanziaria  ha
          facolta' di  prescrivere  diverse  rateizzazioni  d'acconto
          sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
          detenzione e  la  circolazione  del  gas  naturale  non  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. 
              14. Contestualmente all'avvio della propria  attivita',
          i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento  del
          gas naturale ne danno comunicazione al  competente  Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e  presentano  una  dichiarazione
          annuale riepilogativa contenente i  dati  relativi  al  gas
          naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura.  La
          dichiarazione   e'   presentata   al   competente   Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo  dell'anno
          successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.  Gli
          stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere  disponibili
          agli organi  preposti  ai  controlli  i  dati  relativi  ai
          soggetti cui il prodotto e' consegnato. 
              15.  In  occasione  della   scoperta   di   sottrazione
          fraudolenta di gas  naturale,  i  venditori  compilano  una
          dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e  la
          trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
          appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.» 
              «Art.  28  (Depositi  fiscali  di  alcole   e   bevande
          alcoliche). - (Artt. 4, 5, 13 e  15  T.U.  spiriti  1924  -
          Artt. 1 e 8 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 2 e  3  R.D.L.  n.
          226/1937 [*] - Art. 20 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1946, n. 236 -
          Artt. 13 e 19 D.L.C.P.S. 14 ottobre 1947, n. 1100 - Art. 37
          D.L. n. 1200/1948 [**] - Art. 6 D.L. n.  142/1950  [***]  -
          Art. 5-bis D.L. n. 151/1991 [****] - Artt. 2 e 4 D.Lgs.  27
          novembre 1992, n. 464 - Artt. 4 e 16 D.L. n. 331/1993). 
              1. Il regime del deposito fiscale e' consentito  per  i
          seguenti impianti: 
                a) nel settore dell'alcole etilico: 
                  1) stabilimenti di produzione; 
                  2) opifici di rettificazione e di trasformazione di
          prodotti soggetti ad accisa; 
                  3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici
          soggetti ad accisa; 
                  4)  depositi   doganali   di   proprieta'   privata
          autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa; 
                  5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici  di
          cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti; 
                  6)  magazzini  dei  commercianti  all'ingrosso  dei
          prodotti soggetti ad accisa; 
                  7) magazzini di invecchiamento; 
                b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: 
                  1) stabilimenti di produzione; 
                  2)  impianti  di   condizionamento   dei   prodotti
          soggetti ad accisa; 
                  3)  magazzini  dei  commercianti  all'ingrosso  dei
          prodotti soggetti ad accisa; 
                c) nel settore della birra: 
                  1) fabbriche ed opifici di condizionamento; 
                  2) magazzini delle fabbriche  e  degli  opifici  di
          condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti; 
                  3) magazzini di commercianti all'ingrosso di  birra
          condizionata, soggetta ad accisa; 
                d) nel settore del vino, fatto salvo quanto  previsto
          nell'art.  37,  comma  1,  e  nel  settore  delle   bevande
          fermentate diverse dal vino e dalla birra (48): 
                  1) cantine e stabilimenti di produzione; 
                  2) impianti di condizionamento e  di  deposito  che
          effettuano movimentazioni intracomunitarie. 
              2. La  cauzione  prevista  dall'art.  5,  comma  3,  in
          relazione alla quantita' massima di  prodotti  che  possono
          essere detenuti  nel  deposito  fiscale,  e'  dovuta  nelle
          seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante
          sui prodotti custoditi: 
                a) 2 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui
          ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del
          comma 1; 
                b) 5 per cento per i magazzini di  invecchiamento  di
          cui al numero 7) della lettera a) del comma 1; 
                c) 10 per  cento  per  tutti  gli  altri  impianti  e
          magazzini. 
              3. La cauzione di cui al comma 2 e'  dovuta  in  misura
          pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono
          condizionati e muniti di contrassegno fiscale. 
              4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono  essere
          detenuti prodotti  alcolici  ad  imposta  assolta,  eccetto
          quelli strettamente necessari  per  il  consumo  aziendale,
          stabiliti per quantita' e qualita' dal  competente  Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane. 
              5. La licenza di cui all'art.  5  per  la  gestione  in
          regime di deposito  fiscale  degli  impianti  previsti  nel
          comma  1  e'  revocata  o  negata  a  chiunque  sia   stato
          condannato per fabbricazione  clandestina  o  per  evasione
          dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.» 
              «Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad
          accisa). - (Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6  R.D.L.
          n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L.
          n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 [*] - Art. 14-bis
          D.L. n. 216/1978 [**] - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 -
          Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415). 
              1.  Gli  esercenti  impianti  di   trasformazione,   di
          condizionamento e  di  deposito  di  alcole  e  di  bevande
          alcoliche  assoggettati  ad   accisa   devono   denunciarne
          l'esercizio   all'Ufficio   dell'Agenzia   delle    dogane,
          competente per territorio. 
              2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1  anche
          gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole  denaturato
          con denaturante  generale  in  quantita'  superiore  a  300
          litri. 
              3.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della   denuncia   gli
          esercenti il deposito di: 
                a) alcole, frutta allo spirito e  bevande  alcoliche,
          confezionati in recipienti di capacita' non superiore  a  5
          litri ed aromi alcolici per liquori o per  vermouth  e  per
          altri vini aromatizzati confezionati in dosi per  preparare
          non piu' di un litro di prodotto,  muniti  di  contrassegno
          fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2; 
                b) alcole non denaturato, aromi alcolici per  bevande
          diverse  dai  liquori,  bevande  alcoliche,  frutta   sotto
          spirito e profumerie  alcoliche  prodotte  con  alcole  non
          denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri; 
                c)  aromi  alcolici  per  liquori  in  quantita'  non
          superiore a 0,5 litri o a 0,5  chilogrammi,  non  destinati
          alla vendita; 
                d)  profumerie  alcoliche  prodotte  con  alcole  non
          denaturato, condizionate  secondo  le  modalita'  stabilite
          dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
          a 5000 litri; 
                e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal  vino
          e  dalla  birra  se  non  destinate,   queste   ultime,   a
          distillerie; 
                f)   vini   aromatizzati,   liquori   e    acquaviti,
          addizionati con acqua  gassata,  semplice  o  di  soda,  in
          recipienti  contenenti  quantita'  non   superiore   a   10
          centilitri ed aventi  titolo  alcolometrico  non  superiore
          all'11 per cento in volume. 
              4. Gli esercenti  impianti,  depositi  ed  esercizi  di
          vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2  sono
          muniti di licenza fiscale, valida fino a  revoca,  soggetta
          al pagamento di un  diritto  annuale  e  sono  obbligati  a
          contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico  e
          scarico.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della   tenuta   del
          predetto  registro  gli  esercenti  la  minuta  vendita  di
          prodotti alcolici e gli esercenti  depositi  di  profumerie
          alcoliche condizionate  fino  a  litri  8.000  anidri.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, possono essere modificati  i  casi  di
          esclusione di cui al comma 3  e  possono  essere  stabilite
          eccezioni all'obbligo della tenuta  del  predetto  registro
          (51). La licenza e' revocata o negata a chiunque sia  stato
          condannato per fabbricazione  clandestina  o  per  evasione
          dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.» 
              «Art.   30   (Circolazione   di    prodotti    alcolici
          assoggettati ad accisa). - (Art. 25  T.U.  spiriti  1924  -
          Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n.  1200/1948
          - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956  -
          Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art.  14-bis  D.L.  n.
          216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67). 
              1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi  alcolici
          assoggettati  ad  accisa  o  denaturati   con   denaturante
          generale   devono   circolare   con   il    documento    di
          accompagnamento previsto dall'art. 12. 
              2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1: 
                a) ai sensi dell'art. 13,  comma  2,  l'alcole  e  le
          bevande alcoliche confezionati in recipienti  di  capacita'
          non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori  o
          per vini aromatizzati confezionati in  dosi  per  preparare
          non piu' di un litro di prodotto, muniti  del  contrassegno
          fiscale; 
                b) l'alcole non denaturato in quantita' non superiore
          a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori  in  quantita'
          non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi; 
                c) gli aromi alcolici diversi da quelli per  liquori,
          le  bevande  alcoliche,  la  frutta  sotto  spirito  e   le
          profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato  in
          quantita' non superiore a 5 litri; 
                d) l'alcole denaturato con il denaturante generale in
          quantita' non superiore a 50 litri; 
                e) le profumerie alcoliche ottenute  con  alcole  non
          denaturato, condizionate, secondo  le  modalita'  stabilite
          dall'amministrazione   finanziaria,   in   quantita'    non
          superiore a 50 litri; le  stesse  profumerie  e  gli  aromi
          alcolici,  condizionati  e  scortati   dal   documento   di
          accompagnamento previsto dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 6 ottobre  1978,  n.  627  ,  integrato  con  le
          indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12; 
                f) la birra, il vino e le bevande fermentate  diverse
          dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime,  a
          distillerie; 
                g)  i  vini  aromatizzati,   liquori   e   acquaviti,
          addizionati con acqua  gassata,  semplice  o  di  soda,  in
          recipienti  contenenti  quantita'  non   superiore   a   10
          centilitri ed aventi  titolo  alcolometrico  effettivo  non
          superiore all'11 per cento in volume; 
                h) i prodotti alcolici acquistati da  privati  in  un
          altro Paese comunitario  e  dagli  stessi  trasportati  nei
          limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2; 
                i) i  vini  liquorosi  destinati  a  stabilimenti  di
          condizionamento o di trasformazione in altri prodotti. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere modificati  i
          casi di esclusione di cui al comma  2,  in  relazione  alle
          caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei
          prodotti.» 
              «Art. 35  (Accertamento  dell'accisa  sulla  birra).  -
          (Artt. 1, 2, 3, 4 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464). 
              1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa  sulla  birra,
          per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in
          cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita
          di birra da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei
          volumi nominali  degli  imballaggi  preconfezionati  e  dei
          volumi  nominali   dichiarati   degli   altri   contenitori
          utilizzati  per  il  condizionamento:   il   volume   cosi'
          ottenuto,  espresso  in  ettolitri,  viene  arrotondato  al
          litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
          litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
          estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui  la
          birra  e'  derivata;  la  ricchezza  saccarometrica   cosi'
          ottenuta  viene  arrotondata  ad  un   decimo   di   grado,
          trascurando le frazioni di  grado  pari  o  inferiori  a  5
          centesimi, e computando  per  un  decimo  di  grado  quelle
          superiori. 
              2. Per il controllo della  produzione  sono  installati
          misuratori delle materie prime, della birra  immediatamente
          a  monte  del  condizionamento   ed,   eventualmente,   dei
          semilavorati, nonche' contatori per la  determinazione  del
          numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
          Ultimate le operazioni di condizionamento, il  prodotto  e'
          custodito  in  apposito  magazzino,  preso  in  carico  dal
          depositario ed accertato  dall'Ufficio  dell'Agenzia  delle
          dogane. 
              3.  Il  condizionamento   della   birra   puo'   essere
          effettuato  anche  in  fabbriche  diverse  da   quella   di
          produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in
          tal caso sono considerati, a  tutti  gli  effetti  fiscali,
          fabbriche di birra. 
              4. Per le fabbriche  che  hanno  una  potenzialita'  di
          produzione mensile non superiore  a  due  ettolitri  e'  in
          facolta'   dell'amministrazione    finanziaria    stipulare
          convenzioni di  abbonamento,  valevoli  per  un  anno,  con
          corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali
          anticipate. 
              5.  Non  si  considerano  avverati  i  presupposti  per
          l'esigibilita'  dell'accisa  sulle  perdite  derivanti   da
          rotture di imballaggi e contenitori inferiori o  pari  allo
          0,30 per cento  del  quantitativo  estratto  nel  mese;  le
          perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
          come immissioni in consumo. La  predetta  percentuale  puo'
          essere modificata con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400  ,  in  relazione  agli
          sviluppi delle tecniche di condizionamento. 
              6. Sono ammesse le seguenti tolleranze: 
                a)  due  decimi  di   grado,   rispetto   al   valore
          dichiarato,  per   la   gradazione   saccarometrica   media
          effettiva  del  prodotto  finito,  rilevata  nel  corso  di
          riscontri  effettuati  su  lotti  condizionati  in  singole
          specie di imballaggi e contenitori; 
                b) quelle previste dalla normativa  metrica  vigente,
          per il volume degli imballaggi preconfezionati; 
                c) il  2  per  cento,  rispetto  al  volume  nominale
          dichiarato, per il  volume  medio  effettivo  di  lotti  di
          contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. 
              7. Per gli imballaggi  preconfezionati  che  presentano
          una gradazione media superiore a quella dichiarata  di  due
          decimi e  fino  a  quattro  decimi,  si  prende  in  carico
          l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
          la  sanzione  amministrativa  prevista  per  la  irregolare
          tenuta dei prescritti registri  contabili;  per  differenze
          superiori ai quattro decimi, oltre  alla  presa  in  carico
          dell'imposta, si applicano le  penalita'  previste  per  la
          sottrazione  del  prodotto  all'accertamento  dell'imposta,
          indicate all'art. 43. Per i lotti  di  contenitori  diversi
          dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
          previste per il grado o per  il  volume,  si  procede  alla
          presa  in  carico  dell'imposta  sulla  percentuale   degli
          ettolitrigrado  eccedenti  il  5  per   cento   di   quelli
          dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
          per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
          se la suddetta percentuale e' superiore  al  9  per  cento,
          oltre  alla  presa  in  carico   dell'imposta   sull'intera
          eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per  la
          sottrazione del  prodotto  dall'accertamento  dell'imposta,
          indicate all'art. 43.» 
              «Art.  36  (Oggetto  dell'imposizione  e  modalita'  di
          accertamento). - (Art. 22 D.L. n. 331/1993). 
              1. Il vino, tranquillo o  spumante,  e'  sottoposto  ad
          accisa con  aliquota  riferita  ad  ettolitro  di  prodotto
          finito. 
              2. Si intendono per: 
                a) «vino tranquillo»  tutti  i  prodotti  di  cui  ai
          codici NC 2204 e  2205,  ad  eccezione  dei  vini  spumanti
          definiti nella lettera b), aventi: 
                  1)  un  titolo  alcolometrico  effettivo  superiore
          all'1,2 per cento ma non  superiore  al  15  per  cento  in
          volume, purche'  l'alcole  contenuto  nel  prodotto  finito
          derivi interamente da fermentazione; 
                  2) un titolo alcolometrico effettivo  superiore  al
          15 per cento ma non superiore al 18 per  cento  in  volume,
          purche' ottenuti senza arricchimenti e  l'alcole  contenuto
          nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; 
                b) «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai  codici
          NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che: 
                  1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo  a
          «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o  hanno  una
          sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in  soluzione
          di almeno 3 bar; 
                  2)  hanno   un   titolo   alcolometrico   effettivo
          superiore all'1,2 per cento ma  non  superiore  al  15  per
          cento in volume, purche' l'alcole  contenuto  nel  prodotto
          finito derivi interamente da fermentazione. 
              3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e
          consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai
          suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto  di  alcuna
          attivita' di vendita. 
              4. Negli  stabilimenti  vinicoli  e  nelle  cantine,  i
          quantitativi dei prodotti finiti e dei  prodotti  destinati
          ad  essere  lavorati  in  altri  opifici  sono  determinati
          tenendo  conto  anche  delle   registrazioni   obbligatorie
          previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione
          del 26 maggio 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009.» 
              «Art. 37 (Disposizioni  particolari  per  il  vino).  -
          (Art. 16, comma 4, D.L. n. 331/1993). 
              1. I produttori di vino che producono in media meno  di
          1.000 ettolitri di vino all'anno sono  considerati  piccoli
          produttori.  Essi  sono  dispensati,  fintanto   che   sono
          assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli  obblighi
          previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e  da  quelli  connessi
          alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti  ad
          informare gli Uffici dell'Agenzia delle dogane,  competenti
          per   territorio,   delle    operazioni    intracomunitarie
          effettuate,  ad  assolvere  agli  obblighi  prescritti  dal
          regolamento (CE)  n.  436/2009  della  Commissione  del  26
          maggio   2009,   pubblicato   nella   Gazzetta    ufficiale
          dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009, pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n.  L  200
          del 10 agosto 1993, e, in particolare,  a  quelli  relativi
          alla tenuta del registro di scarico  ed  all'emissione  del
          documento  di  accompagnamento,  nonche'  a  sottoporsi   a
          controllo.  Ai  fini  della   qualificazione   di   piccolo
          produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media
          dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola.» 
              «Art.  38  (Oggetto  dell'imposizione  e  modalita'  di
          accertamento). - (Art. 23 D.L. n. 331/1993) 
              1. Sono sottoposte ad accisa, con  la  stessa  aliquota
          prevista per il vino, riferita  ad  ettolitro  di  prodotto
          finito, le altre bevande  fermentate  diverse  dal  vino  e
          dalla birra. 
              2. Si intendono per: 
                a) «altre  bevande  fermentate  tranquille»  tutti  i
          prodotti di cui ai codici NC 2204  e  2205  non  menzionati
          nell'art. 36 ed i  prodotti  di  cui  al  codice  NC  2206,
          escluse le altre bevande fermentate gassate definite  nella
          successiva lettera  b),  ed  esclusi  i  prodotti  previsti
          all'art. 34, che abbiano: 
                  1)  un  titolo  alcolometrico  effettivo  superiore
          all'1,2 per cento ma non  superiore  al  10  per  cento  in
          volume; 
                  2) un titolo alcolometrico effettivo  superiore  al
          10 per cento ma non superiore al 15 per  cento  in  volume,
          purche' l'alcole contenuto nel prodotto derivi  interamente
          da fermentazione; 
                b)  «altre  bevande  fermentate  gassate»   tutti   i
          prodotti di cui ai codici NC 2206  00  31  e  2206  00  39,
          nonche' tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10,  2204
          21 10, 2204 29 10 e 2205, non  previsti  all'art.  36,  che
          soddisfino le seguenti condizioni: 
                  1) essere presentati in bottiglie chiuse con  tappo
          a «forma di fungo» tenuto  da  fermagli  o  legacci  oppure
          avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica  in
          soluzione di almeno 3 bar; 
                  2)  avere   un   titolo   alcolometrico   effettivo
          superiore all'1,2 per cento ma  non  superiore  al  13  per
          cento in volume; 
                  3)  avere   un   titolo   alcolometrico   effettivo
          superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per  cento
          in volume, purche' l'alcole contenuto nel  prodotto  derivi
          interamente da fermentazione. 
              3.  Sono  esenti  da  accisa  le  bevande   fermentate,
          tranquille e gassate, fabbricate da un privato e  consumate
          dal fabbricante, dai suoi familiari o dai  suoi  ospiti,  a
          condizione che non formino oggetto di alcuna  attivita'  di
          vendita. 
              4. I prodotti  finiti  e  quelli  destinati  ad  essere
          lavorati  in  altri  opifici  sono  presi  in  carico   dal
          depositario   autorizzato   ed    accertati    dall'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.» 
              «Art.  39  (Oggetto  dell'imposizione  e  modalita'  di
          accertamento). - (Art. 24 D.L. n. 331/1993). 
              1. I prodotti alcolici  intermedi  sono  sottoposti  ad
          accisa con  aliquota  riferita  ad  ettolitro  di  prodotto
          finito. 
              2.  Si  intendono  per  «prodotti  intermedi»  tutti  i
          prodotti di  cui  ai  codici  NC  2204,  2205  e  2206  non
          contemplati dagli articoli 34, 36 e 38,  aventi  un  titolo
          alcolometrico effettivo  superiore  all'1,2  per  cento  in
          volume ma non al 22 per cento  in  volume.  Fermo  restando
          quanto previsto  dall'art.  38,  e'  considerata  «prodotto
          intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di  cui
          all'art. 38, comma 2, lettera a), con titolo  alcolometrico
          effettivo superiore al 5,5 per cento in volume  e  che  non
          deriva  interamente  da  fermentazione,  nonche'  qualsiasi
          bevanda fermentata gassata di cui al comma 2,  lettera  b),
          dello stesso art. 38, con  titolo  alcolometrico  effettivo
          superiore all'8,5 per cento in  volume  e  che  non  deriva
          interamente da fermentazione. 
              3.  I  prodotti  finiti  sono  presi  in   carico   dal
          depositario   autorizzato   ed    accertati    dall'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane competente per territorio,  anche
          sulla base di esperimenti di lavorazione.» 
              «Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o  al  pagamento
          dell'accisa sui prodotti energetici). - (Artt. 9,  10,  11,
          12 e 14 D.L. n. 271/1957 - Art. 20 legge 31 dicembre  1962,
          n. 1852 - Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L.  n.
          334/1939). 
              1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
          con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa,  non
          inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: 
                a)  fabbrica  o  raffina  clandestinamente   prodotti
          energetici; 
                b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici,
          compreso il gas naturale, all'accertamento o  al  pagamento
          dell'accisa; 
                c) destina ad usi soggetti ad imposta od  a  maggiore
          imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; 
                d)   effettua   operazioni   di   miscelazione    non
          autorizzate dalle quali si ottengono prodotti  soggetti  ad
          una  accisa  superiore  a  quella   assolta   sui   singoli
          componenti; 
                e) rigenera prodotti  denaturati  per  renderne  piu'
          facile ed elusivo l'impiego  in  usi  soggetti  a  maggiore
          imposta; 
                f)  detiene   prodotti   energetici   denaturati   in
          condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al
          trattamento agevolato; 
                g)  detiene   o   utilizza   prodotti   ottenuti   da
          fabbricazioni   clandestine   o   da    miscelazioni    non
          autorizzate. 
              2. La multa e' commisurata, per le  violazioni  di  cui
          alle lettere a) e d) del comma 1,  oltre  che  ai  prodotti
          complessivamente ultimati, anche a quelli che si  sarebbero
          potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di
          lavorazione, o comunque  esistenti  nella  fabbrica  o  nei
          locali  in  cui  e'  commessa  la  violazione;  e,  per  le
          violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in
          corso  di  rigenerazione  o  complessivamente   rigenerati,
          compresi  quelli  comunque  esitati,  anche   ai   prodotti
          denaturati rinvenuti  sul  luogo  in  cui  e'  commessa  la
          violazione. 
              3. Il tentativo e' punito con la stessa  pena  prevista
          per  il  reato  consumato.  La  fabbricazione  di  prodotti
          soggetti ad accisa in tempi diversi  da  quelli  dichiarati
          nella comunicazione di lavoro, se  prevista,  si  configura
          come tentativo di sottrarre il  prodotto  all'accertamento,
          salvo che venga fornita prova contraria. 
              4. Se la quantita' di prodotti energetici e'  superiore
          a 2.000 chilogrammi la pena e' della reclusione  da  uno  a
          cinque anni, oltre la multa. 
              5.  Se  la  quantita'   di   gas   naturale   sottratto
          all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore  a
          5.000 metri cubi la pena e' della sola multa dal doppio  al
          decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in  ogni  caso  a
          516 euro. 
              6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1
          se la quantita' dei prodotti energetici e' inferiore a  100
          chilogrammi   si   applica   esclusivamente   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una  somma  di  denaro  dal
          doppio al decuplo dell'imposta evasa.» 
              «Art. 41 (Fabbricazione  clandestina  di  alcole  e  di
          bevande alcoliche). - (Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti  1924
          - Art. 17 T.U. birra 1924). 
              1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o  bevande
          alcoliche e' punito con la reclusione da  sei  mesi  a  tre
          anni e con la multa  dal  doppio  al  decuplo  dell'imposta
          evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa  e'
          commisurata,  oltre  che   ai   prodotti   complessivamente
          ultimati, anche a quelli che si sarebbero  potuti  ottenere
          dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione,  o
          comunque esistenti nella fabbrica o nei locali  in  cui  e'
          commessa la violazione. 
              2. Per  fabbricazione  clandestina  si  intende  quella
          eseguita  in  locali  o  con  apparecchi  non   previamente
          denunciati o verificati, ovvero costruiti  od  alterati  in
          modo   che   il    prodotto    possa    essere    sottratto
          all'accertamento. Le parti  dell'apparecchio  rilevanti  ai
          fini della prova della fabbricazione clandestina di  alcole
          sono la caldaia per  la  distillazione,  il  recipiente  di
          raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il
          refrigerante. 
              3. La fabbricazione clandestina e' provata anche  dalla
          sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui  di
          alcune delle materie prime occorrenti per  la  preparazione
          dei  prodotti  e  degli  apparecchi  necessari   per   tale
          preparazione o di parte di essi, prima che  la  fabbrica  e
          gli   apparecchi   siano   stati   denunciati   all'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane competente per  territorio  e  da
          esso verificati. 
              4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi  o  parte
          di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea
          presenza delle materie prime o di prodotti, si  applica  la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro da 258 euro a 1549 euro. 
              5. Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso  un
          apparecchio di distillazione o parte di esso  senza  averlo
          preventivamente denunciato e' punito con la sanzione di cui
          al comma 4.». 
              «Art. 43 (Sottrazione all'accertamento ed al  pagamento
          dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche). - (Art.
          41 T.U. spiriti 1924 - Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 -  Art.  27
          R.D.L. n. 1200/1948 - Art. 15 legge 28 marzo 1968, n. 417 -
          Art. 21 T.U. birra 1924). 
              1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
          con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa,  non
          inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: 
                a) sottrae  con  qualsiasi  mezzo  alcole  o  bevande
          alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; 
                b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da
          quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per
          i quali e' stata concessa l'esenzione. 
              2. Il tentativo e' punito con la stessa  pena  prevista
          per  il  reato  consumato.  La  fabbricazione  di  prodotti
          alcolici soggetti ad accisa  in  tempi  diversi  da  quelli
          dichiarati nella comunicazione di lavoro, se  prevista,  si
          configura  come  tentativo   di   sottrarre   il   prodotto
          all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. 
              3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei  quali
          e' stata commessa la violazione di cui alla lettera b)  del
          comma  1  e'   privato   per   due   anni   del   beneficio
          dell'esenzione concessa. 
              4.  L'alcole  ed  i  prodotti  alcolici   detenuti   in
          condizioni diverse da quelle prescritte si  considerano  di
          contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al
          decuplo dell'imposta evasa.» 
              «Art.  46  (Alterazione   di   congegni,   impronte   e
          contrassegni). - (Art. 40 T.U. spiriti 1924). 
              1. E' punito con la reclusione da  uno  a  cinque  anni
          chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: 
                a)  contraffa',  altera,  rimuove,  guasta  o   rende
          inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi  di
          verificazione od altri congegni,  impronte  o  contrassegni
          prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla
          Guardia finanza; 
                b) fa uso  di  sigilli,  bolli,  punzoni,  marchi  di
          verificazione o altre impronte  o  contrassegni  prescritti
          dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di
          finanza   contraffatti   od    alterati,    ovvero    senza
          autorizzazione. 
              2. Chiunque detiene,  senza  autorizzazione,  congegni,
          sigilli,  bolli  o  punzoni   identici   a   quelli   usati
          dall'amministrazione  finanziaria  o   dalla   Guardia   di
          finanza, anche se contraffatti, e' punito con la reclusione
          da uno a sei mesi. La pena e' della reclusione da  un  mese
          ad un anno se il fatto e' commesso da un fabbricante. 
              3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei  reati
          di cui ai commi 1 e 2, ne abbia  agevolato  la  commissione
          omettendo di adottare le opportune cautele  nella  custodia
          dei misuratori e  degli  altri  congegni  ivi  indicati  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. 
              4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia
          conseguita   un'evasione   di    imposta,    resta    salva
          l'applicabilita' delle sanzioni di cui agli articoli  40  e
          43.». 
              «Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e  nella
          circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - (Art.  16,
          commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R.
          23 gennaio 1973, n. 43). 
              1. Per le deficienze  riscontrate  nella  verificazione
          dei depositi fiscali di entita' superiore al  2  per  cento
          oltre  il  calo   consentito   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una  somma  di  denaro  dal
          doppio  al  triplo  della  relativa  accisa.  Nel  caso  di
          prodotti denaturati, se  la  deficienza  eccede  l'uno  per
          cento oltre il  calo  consentito,  l'esercente  e'  punito,
          indipendentemente  dal  pagamento  dell'accisa  commisurata
          all'aliquota piu' elevata gravante  sul  prodotto,  con  la
          multa fino a 2582 euro. Se  la  deficienza  e'  di  entita'
          superiore al 10 per  cento  oltre  il  calo  consentito  si
          applicano le pene previste per il tentativo di  sottrazione
          del prodotto al pagamento dell'accisa. 
              2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali  e
          per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti  nei
          limiti delle tolleranze ammesse,  ovvero  non  giustificate
          dalla  prescritta  documentazione  si  applicano  le   pene
          previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o
          al pagamento dell'accisa, salvo  che  venga  dimostrata  la
          legittima  provenienza  dei   prodotti   ed   il   regolare
          assolvimento dell'imposta, se dovuta. 
              3.  Per  le  deficienze,  superiori  ai  cali  ammessi,
          riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati  in  regime
          sospensivo  si  applica  la  sanzione  amministrativa   del
          pagamento di una somma  di  denaro  dal  decimo  all'intero
          ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante. Se
          la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre
          il calo consentito, si applicano le pene  previste  per  il
          tentativo  di  sottrazione  del   prodotto   al   pagamento
          dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. 
              4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non  si  applicano
          se viene fornita la  prova  che  il  prodotto  mancante  e'
          andato perduto o distrutto. 
              5. Per le differenze di qualita' o di quantita'  tra  i
          prodotti soggetti ad accisa  destinati  all'esportazione  e
          quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere
          l'abbuono o la  restituzione  dell'accisa,  si  applica  la
          sanzione amministrativa prevista dall'art.  304  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni.» 
              «Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e  nella
          circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - (Art.  16,
          commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R.
          23 gennaio 1973, n. 43). 
              1. Per le deficienze  riscontrate  nella  verificazione
          dei depositi fiscali di entita' superiore al  2  per  cento
          oltre  il  calo   consentito   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una  somma  di  denaro  dal
          doppio  al  triplo  della  relativa  accisa.  Nel  caso  di
          prodotti denaturati, se  la  deficienza  eccede  l'uno  per
          cento oltre il  calo  consentito,  l'esercente  e'  punito,
          indipendentemente  dal  pagamento  dell'accisa  commisurata
          all'aliquota piu' elevata gravante  sul  prodotto,  con  la
          multa fino a 2582 euro. Se  la  deficienza  e'  di  entita'
          superiore al 10 per  cento  oltre  il  calo  consentito  si
          applicano le pene previste per il tentativo di  sottrazione
          del prodotto al pagamento dell'accisa. 
              2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali  e
          per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti  nei
          limiti delle tolleranze ammesse,  ovvero  non  giustificate
          dalla  prescritta  documentazione  si  applicano  le   pene
          previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o
          al pagamento dell'accisa, salvo  che  venga  dimostrata  la
          legittima  provenienza  dei   prodotti   ed   il   regolare
          assolvimento dell'imposta, se dovuta. 
              3.  Per  le  deficienze,  superiori  ai  cali  ammessi,
          riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati  in  regime
          sospensivo  si  applica  la  sanzione  amministrativa   del
          pagamento di una somma  di  denaro  dal  decimo  all'intero
          ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante. Se
          la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre
          il calo consentito, si applicano le pene  previste  per  il
          tentativo  di  sottrazione  del   prodotto   al   pagamento
          dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. 
              4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non  si  applicano
          se viene fornita la  prova  che  il  prodotto  mancante  e'
          andato perduto o distrutto. 
              5. Per le differenze di qualita' o di quantita'  tra  i
          prodotti soggetti ad accisa  destinati  all'esportazione  e
          quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere
          l'abbuono o la  restituzione  dell'accisa,  si  applica  la
          sanzione amministrativa prevista dall'art.  304  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni. 
              5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo  non
          si applicano ai tabacchi lavorati.». 
              «Art. 48 (Irregolarita' nell'esercizio  degli  impianti
          di lavorazione e di  deposito  di  prodotti  sottoposti  ad
          accisa). - (Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis  R.D.L.
          n. 334/1939 - Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge
          15 dicembre 1971, n. 1161 - Art. 5, comma  6-bis,  D.L.  n.
          16/1993 [*] - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561). 
              1.  Chiunque   esercita   un   deposito   di   prodotti
          energetici,  un  impianto  di  distribuzione  stradale   di
          carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica  di
          carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, e'  punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa  sanzione  si
          applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici  non
          denunciati a norma dell'art. 29. 
              2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti
          o degli apparecchi indicati  nel  comma  1  si  riscontrano
          eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e
          scarico  o  comunque  non  giustificate  dalla   prescritta
          documentazione, in aggiunta al  pagamento  del  tributo  si
          applica la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
          somma di denaro da 516 euro a  3098  euro.  Se  l'eccedenza
          riscontrata non supera  l'uno  per  cento  rapportato  alla
          quantita' estratta nel periodo preso a base della  verifica
          si applica la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma di denaro da 154 euro a 929 euro. 
              3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le  eccedenze,
          riscontrate nel periodo preso a base della verifica: 
                a) degli oli combustibili non superiori  all'uno  per
          cento della quantita' estratta, presso  i  depositi  liberi
          per uso commerciale; 
                b) dei  carburanti  non  superiori  al  5  per  mille
          rapportato  alle  erogazioni   registrate   dal   contatore
          totalizzatore, presso gli  impianti  e  gli  apparecchi  di
          distribuzione automatica. 
              4. L'esercente  degli  impianti  di  lavorazione  e  di
          deposito di prodotti sottoposti ad accisa che  effettua  la
          consegna dei prodotti agevolati  senza  l'osservanza  delle
          formalita'   prescritte   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di denaro da  258
          euro a 1549 euro. 
              5. La sanzione di cui al comma 4 si applica  anche  nei
          confronti  dell'esercente  che   apporta   modifiche   agli
          impianti senza la  preventiva  autorizzazione  dell'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui e' prescritta.» 
              «Art. 49 (Irregolarita' nella circolazione). (Artt.  45
          e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n.  271/1957  -
          Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2  legge  28
          dicembre 1993, n. 561). 
              1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se  destinati
          ad usi esenti od  agevolati,  ad  esclusione  dei  tabacchi
          lavorati, del vino e delle bevande fermentate  diverse  dal
          vino  e  della  birra,  trasportati  senza   la   specifica
          documentazione  prevista  in  relazione  a  detta  imposta,
          ovvero con documento falso od alterato o che  non  consente
          di individuare i  soggetti  interessati  all'operazione  di
          trasporto,  la  merce   o   la   quantita'   effettivamente
          trasportata, si presumono di illecita provenienza. In  tali
          casi si applicano al trasportatore  ed  allo  speditore  le
          pene   previste   per   la   sottrazione    del    prodotto
          all'accertamento o al pagamento dell'imposta. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, se viene  dimostrata  la
          legittima  provenienza  dei   prodotti   ed   il   regolare
          assolvimento   dell'imposta,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di denaro da  516
          euro a 3098 euro, salvo che  per  i  cali  di  prodotti  in
          cauzione, per i quali si applicano le  specifiche  sanzioni
          previste dal presente testo unico. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e  2  non  si  applicano
          qualora     i     prodotti     trasportati     differiscano
          quantitativamente rispetto ai dati risultanti  dal  sistema
          informatizzato o dai documenti che accompagnano i  medesimi
          prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se  in
          piu', o al 2 per cento oltre il calo  ammesso  dalle  norme
          doganali vigenti, se in meno. 
              4.  Nei  casi  di  irregolare   predisposizione   della
          documentazione  prescritta  ai  fini  della   circolazione,
          diversi da quelli previsti nel comma  1,  si  applica  allo
          speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2.  La
          stessa sanzione si applica al trasportatore che non  esegue
          gli adempimenti prescritti. 
              5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4  si
          applicano,  altresi',  per  le  violazioni   previste   nei
          medesimi commi relative ai trasferimenti  dei  prodotti  di
          cui  all'art.  21,  comma  3.  Qualora  non  venga  fornita
          dimostrazione che il prodotto sia stato  destinato  ad  usi
          diversi  da  quelli  soggetti  ad  imposta  si  applica  la
          presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa  e'
          calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21,  comma
          2. 
              6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione  di  documenti
          di  cui  all'articolo  1,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ,  quali
          documenti  di  accompagnamento   specifici   dei   prodotti
          soggetti ad accisa, si applicano, in luogo  delle  sanzioni
          previste  nel  medesimo  decreto,  quelle  contemplate  nel
          presente articolo. 
              7. Le sanzioni previste  dalle  norme  vigenti  per  le
          irregolarita' relative alla  documentazione  prescritta  ai
          fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate
          diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel  caso
          in cui tali documenti siano quelli specifici  dei  prodotti
          sottoposti ad accisa.» 
              «Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e  regolamenti).
          - (Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art. 32,
          comma 3, D.L. n. 331/1993). 
              1.  Indipendentemente  dall'applicazione   delle   pene
          previste per le violazioni che costituiscono reato, per  le
          infrazioni  alla  disciplina  delle  accise  stabilita  dal
          presente testo unico e dalle relative norme di  esecuzione,
          comprese la irregolare  tenuta  della  contabilita'  o  dei
          registri prescritti e la  omessa  o  tardiva  presentazione
          delle dichiarazioni e denunce  prescritte,  si  applica  la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro da 258 euro a 1549 euro. 
              2. La tenuta  della  contabilita'  e  dei  registri  si
          considera irregolare quando viene accertata una  differenza
          tra le giacenze reali e le risultanze  contabili  superiore
          ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli  impianti
          di  distribuzione  stradale  di  carburanti  si   considera
          irregolare la tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico
          quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo
          annuo consentito per i singoli  carburanti,  riferito  alle
          erogazioni  effettuate  nel  periodo  preso  a  base  della
          verifica;  per  i  depositi  commerciali  di   gasolio   si
          considera irregolare la tenuta del  registro  di  carico  e
          scarico quando la differenza supera il 3  per  mille  delle
          quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso  a
          base della verifica. 
              3. La sanzione di cui al comma 1  si  applica  anche  a
          chiunque esercita le attivita' senza la prescritta  licenza
          fiscale, ovvero ostacola, in qualunque  modo,  ai  militari
          della    Guardia    di    finanza    ed    ai    funzionari
          dell'amministrazione  finanziaria,  muniti  della  speciale
          tessera di riconoscimento,  l'accesso  nei  locali  in  cui
          vengono  trasformati,  lavorati,  impiegati   o   custoditi
          prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo  che  il
          fatto costituisca reato. 
              4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad  accisa  dopo
          la revoca della licenza di cui  all'art.  5,  comma  2,  e'
          considerata,  agli  effetti  sanzionatori,   tentativo   di
          sottrarre  al  pagamento   dell'imposta   il   quantitativo
          estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.» 
              «Art. 59 (Sanzioni). - (Art. 20 T.U. energia  elettrica
          1924 - Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562). 
              1.  Indipendentemente  dall'applicazione   delle   pene
          previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con  la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si e'
          tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258  euro,
          i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che: 
                a) attivano  l'officina  a  scopo  di  produzione  di
          energia elettrica senza essere provvisti della  licenza  di
          esercizio; 
                b) manomettono o lasciano  manomettere  in  qualsiasi
          modo i congegni applicati o fatti applicare dal  competente
          Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonche' i  contrassegni,
          bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi  i  casi
          di assoluta necessita'; 
                c) omettono o redigono in modo incompleto o  inesatto
          le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma  8,  e  55,
          comma 2, non  tengono  o  tengono  in  modo  irregolare  le
          registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7,  ovvero  non
          presentano i registri, i documenti e le  bollette  a  norma
          dell'articolo 58, commi 3 e 4; 
                d) non presentano o presentano incomplete o  infedeli
          le denunce di cui all'articolo 53, comma 4; 
                e) negano o in qualsiasi modo ostacolano  l'immediato
          ingresso  ai  funzionari  dell'amministrazione  finanziaria
          addetti al servizio nelle officine o  nei  locali  annessi,
          ovvero impediscono ad essi l'esercizio  delle  attribuzioni
          previste dall'art. 58. 
              2. E' punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente
          che altera il funzionamento  dei  congegni  o  manomette  i
          suggelli  applicati  dai  funzionari   dell'amministrazione
          finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53
          per misurazione, per  riscontro  o  per  sicurezza,  ovvero
          destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti  ad
          imposta. 
              3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi
          sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo,  l'energia
          elettrica al regolare accertamento dell'imposta. 
              4. Per ogni bolletta rilasciata agli  utenti,  portante
          una  liquidazione  di  imposta  non  dovuta  o  in   misura
          superiore a quella effettivamente  dovuta,  si  applica  la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente  riscossa,
          con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele. 
              5. Per ogni altra  violazione  delle  disposizioni  del
          presente titolo e delle relative norme di applicazione,  si
          applica la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
          somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.». 
              «Art. 61 (Disposizioni generali). - (Artt. 29 e 32 D.L.
          n. 331/1993). 
              1. Le imposizioni  indirette  sulla  produzione  e  sui
          consumi diverse da quelle previste dai  titoli  I  e  II  e
          dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si  applicano
          con le seguenti modalita': 
                a)  l'imposta  e'  dovuta  sui  prodotti  immessi  in
          consumo nel mercato interno ed e' esigibile con  l'aliquota
          vigente alla data in cui viene effettuata  l'immissione  in
          consumo; 
                b) obbligato al pagamento dell'imposta e': 
                  1) il  fabbricante  per  i  prodotti  ottenuti  nel
          territorio dello Stato; 
                  2) il soggetto che effettua la prima immissione  in
          consumo per i prodotti di provenienza comunitaria; 
                  3) l'importatore per i prodotti di  provenienza  da
          Paesi terzi; 
                c) l'immissione in consumo si verifica: 
                  1)  per  i  prodotti  nazionali,   all'atto   della
          cessione sia ai diretti utilizzatori o  consumatori  sia  a
          ditte  esercenti  il  commercio  che   ne   effettuano   la
          rivendita; 
                  2)  per  i  prodotti  di  provenienza  comunitaria,
          all'atto del ricevimento della merce da parte del  soggetto
          acquirente  ovvero  nel  momento  in   cui   si   considera
          effettuata, ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  la
          cessione, da parte del venditore residente in  altro  Stato
          membro, a privati consumatori o  a  soggetti  che  agiscono
          nell'esercizio di una impresa, arte o professione; 
                  3) per i prodotti di provenienza  da  Paesi  terzi,
          all'atto dell'importazione; 
                  4) per  i  prodotti  che  risultano  mancanti  alle
          verifiche e per i  quali  non  e'  possibile  accertare  il
          regolare esito, all'atto della loro constatazione; 
                d) i soggetti  obbligati  al  pagamento  dell'imposta
          sono muniti di una licenza fiscale rilasciata  dall'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane, competente per  territorio.  Gli
          stessi soggetti sono tenuti  al  pagamento  di  un  diritto
          annuale ed a prestare cauzione per un importo  pari  al  10
          per  cento  dell'imposta  gravante  su  tutto  il  prodotto
          giacente e,  comunque,  non  inferiore  all'imposta  dovuta
          mediamente per il periodo di  tempo  cui  si  riferisce  la
          dichiarazione   presentata   ai    fini    del    pagamento
          dell'imposta; 
                e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base  dei
          dati  e  degli  elementi   richiesti   dall'amministrazione
          finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione
          mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai  fini
          dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si
          riferisce. Entro lo stesso termine deve  essere  effettuato
          il versamento dell'imposta. I termini per la  presentazione
          delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono
          essere modificati con decreti del Ministero dell'economia e
          delle finanze; 
                f) per i  prodotti  di  provenienza  da  Paesi  terzi
          l'imposta viene accertata  e  riscossa  dall'Agenzia  delle
          dogane con le modalita' previste per i diritti di  confine,
          fermo restando che il pagamento non puo' essere dilazionato
          per un periodo  di  tempo  superiore  a  quello  mediamente
          previsto per i prodotti nazionali e comunitari; 
                g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si  applicano
          le indennita' di mora e gli interessi previsti nell'art. 3,
          comma 4. 
              2. Per i tributi disciplinati dal  presente  titolo  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma  4,  terzo
          periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5,  commi  3  e  4,
          dell'articolo  6,  commi  5   e   13,   dell'articolo   14,
          dell'articolo  15,  dell'articolo  16,  dell'articolo   17,
          dell'articolo 18 e dell'articolo 19. 
              3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma  1,
          lettera d) e del divieto di estrazione di cui  all'art.  3,
          comma 4, come  richiamato  al  comma  2,  indipendentemente
          dall'azione penale  per  le  violazioni  che  costituiscono
          reato, comporta la revoca della licenza di cui al  predetto
          comma 1, lettera d). 
              4.  Per  le  violazioni   all'obbligo   del   pagamento
          dell'imposta  si  applicano  le  sanzioni  stabilite  dagli
          articoli 40 e 44. Se la quantita'  sottratta  al  pagamento
          dell'imposta e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica  la
          sanzione amministrativa dal doppio al decuplo  dell'imposta
          evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si  applicano
          le penalita' previste dagli articoli da  45  a  51  per  le
          fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti  del
          presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al
          comma 4 dell'art. 50, si applica in caso  di  revoca  della
          licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva  presentazione
          della dichiarazione di cui al comma 1, lettera  e),  e  per
          ogni  altra  violazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e delle modalita' di applicazione, si  applica  la
          sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro. 
              5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4,  la  fase
          antecedente all'immissione  in  consumo  e'  assimilata  al
          regime sospensivo previsto per  i  prodotti  sottoposti  ad
          accisa. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400  ,   sono   stabiliti   i
          quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati
          e da loro trasportati, che  possono  essere  introdotti  in
          territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.» 
              «Art. 63 (Licenze di esercizio e  diritti  annuali).  -
          (Art. 4 T.U. spiriti,  art.  2  T.U.  birra,  art.  6  T.U.
          energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 -  Art.
          2 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt.  4,
          5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945,  n.  223  -
          Art. 7 D.L. n. 707/1949 [*] - Art. 10 D.L. n. 50/1950  [**]
          - Art. 3 D.L. n. 271/1957 - D.P.C.M. 21 dicembre 1990). 
              1. Le licenze di esercizio previste dal presente  testo
          unico  sono  rilasciate  dall'Ufficio  dell'Agenzia   delle
          dogane,  competente  per  territorio,   prima   dell'inizio
          dell'attivita' degli impianti cui si riferiscono  ed  hanno
          validita' illimitata. Fatte salve le disposizioni  previste
          per i singoli tributi, la  licenza  viene  revocata  quando
          vengono   a   mancare   i   presupposti   per   l'esercizio
          dell'impianto. 
              2. Le licenze di esercizio sono soggette  al  pagamento
          di un diritto annuale nella seguente misura: 
                a)  depositi  fiscali  (fabbriche  ed   impianti   di
          lavorazione, di trattamento e di  condizionamento):  258,23
          euro; 
                b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e
          di bevande fermentate  diverse  dal  vino  e  dalla  birra,
          depositi): 103,29 euro; 
                c)  depositi  per   uso   commerciale   di   prodotti
          petroliferi, gia' assoggettati ad  accisa,  e  di  prodotti
          petroliferi denaturati: 51,64 euro; 
                d) impianti di produzione  su  base  forfettaria,  di
          trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti
          alcolici, depositi  di  alcole  denaturato  e  depositi  di
          alcole non denaturato, assoggettato od  esente  da  accisa:
          51,64 euro; 
                e) esercizi di vendita di  prodotti  alcolici:  33,57
          euro. Il diritto annuale di cui alla lettera a)  e'  dovuto
          anche dai soggetti obbligati al pagamento  dell'imposta  di
          consumo disciplinata dall'art. 61. Il  diritto  annuale  di
          cui alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei  depositi
          commerciali dei prodotti  assoggettati  all'imposizione  di
          cui all'articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui
          alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che
          custodiscono i prodotti soggetti alla  disciplina  prevista
          dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. 
              3. Nel settore  dell'imposta  di  consumo  sull'energia
          elettrica,  le  licenze  di  esercizio  sono  soggette   al
          pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: 
                a) officine di produzione, cabine e punti  di  presa,
          per uso  proprio,  di  un  solo  stabilimento  della  ditta
          esercente  e  officine  di  produzione  ed  acquirenti  che
          rivendono in blocco l'energia  prodotta  od  acquistata  ad
          altri fabbricanti: 23,24 euro; 
                b) officine di produzione, cabine e punti di presa  a
          scopo commerciale: 77,47 euro. 
              4. Il diritto annuale di licenza  deve  essere  versato
          nel periodo dal 1° al 16  dicembre  dell'anno  che  precede
          quello cui  si  riferisce  e  per  gli  impianti  di  nuova
          costituzione o che cambiano titolare,  prima  del  rilascio
          della licenza. L'esercente che  non  versa  il  diritto  di
          licenza  entro  il  termine  stabilito  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa da una a tre  volte  l'importo  del
          diritto stesso. 
              5. La licenza annuale  per  la  vendita  di  liquori  o
          bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, non  puo'
          essere rilasciata o rinnovata a chi e' stato condannato per
          fabbricazione clandestina o per gli  altri  reati  previsti
          dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e
          sulle bevande alcoliche.» 
              «Art. 65 (Adeguamenti alla  normativa  comunitaria).  -
          (Art. 34 D.L. n. 331/1993) 
              1. Le  disposizioni  delle  direttive  della  Comunita'
          europea in materia di accisa, che dispongono  modificazioni
          e integrazioni di quelle recepite con il  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427,  anche  con  riferimento  ad
          adeguamenti di aliquote, stabiliti  dai  competenti  organi
          comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote
          minime e il mantenimento del  loro  valore  reale  sia  per
          tener conto delle variazioni del valore  dell'ECU  rispetto
          alla   valuta   nazionale,   sono    recepite,    in    via
          amministrativa, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri.» 
              «Art.  67   (Norme   di   esecuzione   e   disposizioni
          transitorie). - (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera  b),
          6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3,  17,
          commi 3 e 7, 20, comma 1, 26, comma 2, 29, comma 7  e  art.
          33 D.L. n. 331/1994 - Art. 64 T.U. spiriti,  art.  31  T.U.
          birra - Art. 27 T.U. energia elettrica - Art. 33 R.D.L.  n.
          334/39 - Art. 25-bis D.L. n. 271/1957 - Art.  6  D.Lgs.  27
          novembre 1992, n. 464). 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400  ,  sono  stabilite  le  norme
          regolamentari per l'applicazione del presente testo  unico,
          con    particolare    riferimento    all'accertamento     e
          contabilizzazione   dell'imposta,    all'istituzione    dei
          depositi  fiscali,  al  riconoscimento  delle  qualita'  di
          destinatario  registrato,   speditore   registrato   o   di
          obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla  concessione
          di agevolazioni,  esenzioni,  abbuoni  o  restituzioni,  al
          riconoscimento di non  assoggettabilita'  al  regime  delle
          accise, all'effettuazione  della  vigilanza  finanziaria  e
          fiscale,  alla  circolazione  e   deposito   dei   prodotti
          sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla  cessione
          dei contrassegni di  Stato,  all'istituzione  degli  uffici
          finanziari  di  fabbrica.  In  attuazione  dei  criteri  di
          carattere generale  stabiliti  dalle  norme  regolamentari,
          l'amministrazione finanziaria  impartisce  le  disposizioni
          specifiche per i singoli casi. Fino a  quando  non  saranno
          emanate le predette norme regolamentari restano  in  vigore
          quelle vigenti, in quanto applicabili. I  cali  ammissibili
          all'abbuono  dell'imposta,  fino  a  quando   non   saranno
          determinati con il decreto previsto dall'art. 4,  comma  2,
          si determinano in base  alle  percentuali  stabilite  dalle
          norme vigenti. 
              2. (abrogato). 
              3. Le disposizioni dell'art.  63  si  applicano  per  i
          diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli
          impianti che vengono assoggettati a licenza, gli  esercenti
          devono denunciare la loro attivita' entro 60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del testo unico;  il  diritto  di
          licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996. 
              4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa  i
          prodotti venduti  in  negozi  sotto  controllo  doganale  e
          trasportati, nei limiti dei quantitativi  consentiti  dalle
          vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di
          un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con  un
          volo o con una traversata marittima intracomunitaria. 
              5.  Il  diritto  erariale  speciale  per   gli   alcoli
          denaturati previsto dall'art. 4 del D.L. 6 ottobre 1948, n.
          1200 , convertito, con modificazioni, dalla L.  3  dicembre
          1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1°
          luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993,
          n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre
          1993,  n.  427,   si   applica   con   l'osservanza   delle
          disposizioni stabilite dall'art. 61. 
              6. Per la vigilanza sulla produzione  e  sul  commercio
          delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
          applicabili, le disposizioni del decreto-legge  30  ottobre
          1952, n. 1322 , convertito, con modificazioni, dalla  legge
          20 dicembre 1952, n. 2384, fino a  quando  la  materia  non
          sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi  del
          comma 1. Per le violazioni delle predette  disposizioni  si
          applica l'art. 50. 
              7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al
          presente testo  unico  e'  effettuata  con  riferimento  ai
          codici della nomenclatura combinata di cui  al  regolamento
          (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001,  che
          modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87  del
          Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo  alla  nomenclatura
          tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 
              8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del
          presente testo unico, qualora non sia  stato  stabilito  un
          termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla  data
          di entrata in vigore del testo unico medesimo.»