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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  14-9-2012
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Art. 77

(Attività di acconciatore)
1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 2005, n. 174, è sostituito dal seguente:
"2. L'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, è inserito il seguente: "5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.".
((
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli articoli 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: "degli articoli successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative vigenti in materia".
))