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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2025)
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Testo in vigore dal:  9-2-2013
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Art. 797

Trasferimento tra ruoli
1. Il trasferimento da ruolo a ruolo è previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non è previsto il trasferimento da ruolo a ruolo.
2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento.
3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.
3-bis
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248))
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3-ter
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248))
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