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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2025)
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Testo in vigore dal:  17-11-2023
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Art. 233


Individuazione delle opere destinate alla difesa
((e alla sicurezza))
nazionale a fini determinati

1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa
((e alla sicurezza))
nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:
a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri;
b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;
c) aeroporti ed eliporti;
d) basi navali;
e) caserme;
f) stabilimenti e arsenali;
g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
i) comandi di unità operative e di supporto logistico;
l) basi missilistiche;
m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;
o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
p) poligoni e strutture di addestramento;
q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa e sicurezza nazionale;
s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.
1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.
((1-ter).))
Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.