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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2025)
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Testo in vigore dal:  27-2-2016
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Art. 2223

Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri).
1. Fino all'anno 2015, se si determinano nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o corrispondenti, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale generale o corrispondente più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.
2.
((Fino all'anno 2016))
, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri è effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei carabinieri.