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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2025)
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Testo in vigore dal:  9-2-2013
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Art. 1937

Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse
((
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
))