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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2025)
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Testo in vigore dal:  15-2-2024
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Art. 1801

Scatti per invalidità di servizio
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.
((113))
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AGGIORNAMENTO (113)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 gennaio - 9 febbraio 2024, n. 13 (in G.U. 1ª s.s. 14/02/2023, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «,in costanza di rapporto di impiego,»".