DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2023)
Testo in vigore dal: 7-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
     (Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo). 
 
  1. Chi intende esercitare in  giudizio  un'azione  relativa  a  una
controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione,
successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato,
affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da
responsabilita' medica e sanitaria e da  diffamazione  con  il  mezzo
della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicita',   contratti
assicurativi, bancari e finanziari, associazione  in  partecipazione,
consorzio, franchising, opera, rete,  somministrazione,  societa'  di
persone e subfornitura,  e'  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il
procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 
  2.  Nelle  controversie  di  cui  al  comma  1  l'esperimento   del
procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda giudiziale. L'improcedibilita' e' eccepita dal  convenuto,  a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice  non  oltre  la
prima udienza. Il giudice, quando rileva che  la  mediazione  non  e'
stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa  la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo
6.  A  tale  udienza,  il  giudice  accerta  se  la   condizione   di
procedibilita'  e'  stata  soddisfatta  e,  in   mancanza,   dichiara
l'improcedibilita' della domanda giudiziale. 
  3. Per assolvere alla condizione di procedibilita' le parti possono
anche esperire, per le materie e nei  limiti  ivi  regolamentati,  le
procedure previste: 
    a) dall'articolo 128-bis del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; 
    b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58; 
    c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209; 
    d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre
1995, n. 481. 
  4.  Quando  l'esperimento  del  procedimento   di   mediazione   e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, la  condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si
conclude senza l'accordo di conciliazione. 
  5. Lo svolgimento della mediazione non preclude  in  ogni  caso  la
concessione  dei  provvedimenti   urgenti   e   cautelari,   ne'   la
trascrizione della domanda giudiziale. 
  6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: 
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione,  fino
alla pronuncia sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione  della
provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; 
    b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  fino  al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del  codice  di  procedura
civile; 
    c) nei procedimenti di  consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile; 
    d)  nei  procedimenti  possessori,  fino   alla   pronuncia   dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di
procedura civile; 
    e) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione
relativi all'esecuzione forzata; 
    f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
    g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; 
    h)  nell'azione  inibitoria  di  cui   ((agli   articoli   37   e
140-octies)) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206. ((11)) 
 
                                                             (9) (10) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a  s.s.  12/12/2012,  n.  49),  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  5,  comma  1,   del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo  60
della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di  mediazione
finalizzata  alla   conciliazione   delle   controversie   civili   e
commerciali)". 
  Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale: [...] b) dell'art. 5, comma  2,  primo  periodo,  del
detto decreto legislativo, limitatamente alle  parole  «Fermo  quanto
previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del  detto  decreto
legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5,
comma 5 del detto  decreto  legislativo,  limitatamente  alle  parole
«Fermo quanto previsto dal comma 1 e»". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto." 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023".