DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
 
 
(Credito d'imposta  in  favore  delle  parti  e  degli  organismi  di
                            mediazione). 
 
  1. Alle parti e' riconosciuto, quando  e'  raggiunto  l'accordo  di
conciliazione,  un  credito  d'imposta   commisurato   all'indennita'
corrisposta  ai  sensi  dell'articolo  17,  commi  3  e  4,  fino   a
concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo  5,  comma
1, e quando la mediazione e' demandata dal  giudice,  alle  parti  e'
altresi' riconosciuto un credito d'imposta  commisurato  al  compenso
corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella  procedura  di
mediazione, nei limiti  previsti  dai  parametri  forensi  e  fino  a
concorrenza di euro seicento. 
  2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla
parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad
un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone
fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso
di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della
meta'. 
  3. E' riconosciuto un ulteriore credito  d'imposta  commisurato  al
contributo unificato versato  dalla  parte  del  giudizio  estinto  a
seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel  limite
dell'importo   versato    e    fino    a    concorrenza    di    euro
cinquecentodiciotto. 
  4.  Agli  organismi  di  mediazione  e'  riconosciuto  un   credito
d'imposta  commisurato  all'indennita'  non  esigibile  dalla   parte
ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo
15-septies, comma 2, fino  a  un  importo  massimo  annuale  di  euro
ventiquattromila. 
  5. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della
legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina
degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di
diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
esecuzione forzata, sono stabilite le modalita' di riconoscimento dei
crediti d'imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da
esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull'autenticita'
della stessa, nonche' le modalita' di trasmissione in via  telematica
all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei  relativi
importi a ciascuno comunicati. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, valutato in  euro  51.821.400  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per l'attuazione della delega  per  l'efficienza  del  processo
civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021,
n. 206. 
  7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al  versamento
dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate  ai
crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia  delle
entrate - Fondi di bilancio". 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023".