DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
 
             (Risorse, regime tributario e indennita'). 
 
  1.  Tutti  gli  atti,  documenti  e   provvedimenti   relativi   al
procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta  di  bollo  e  da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 
  2. Il verbale  contenente  l'accordo  di  conciliazione  e'  esente
dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro,
altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente. 
  3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di
mediazione o al  momento  dell'adesione,  corrisponde  all'organismo,
oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennita'
comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo
svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude
senza l'accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a
corrispondere importi ulteriori. 
  4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le  ulteriori
spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione
dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. 
  5.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  16,  comma   2,   sono
determinati: 
    a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita'  spettanti  agli
organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le parti; 
    b) i criteri per l'approvazione delle  tabelle  delle  indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati; 
    c) gli importi a titolo di indennita' per le spese di avvio e per
le spese di mediazione per il primo incontro; 
    d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute, non superiori
al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; 
    e) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle  ipotesi  in
cui  la  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice; 
    f) i criteri per la determinazione  del  valore  dell'accordo  di
conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3. 
  6. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,   ovvero
dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e'  dovuta  alcuna
indennita' dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 
  7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie
attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti
i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. 
  8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato  ogni  tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto  nazionale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 
  9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2, valutati in 5,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  in  7,018
milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e  7,018  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente  riduzione
della  quota  delle  risorse  del  «Fondo  unico  giustizia»  di  cui
all'articolo 2, comma 7, lettera b) del  decreto-legge  16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181, che, a  tale  fine,  resta  acquisita  all'entrata  del
bilancio dello Stato; 
    b) quanto a 6,08 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'attuazione
della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo
1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] m)  dell'art.
17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n)  dell'art.
17, comma 5, del detto decreto legislativo". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto." 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023".