stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49

Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (10G0071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-8-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.
1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7
((comma 3, lettera a))
) del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni estreme si intendono le alluvioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nonché le alluvioni eccezionali, non prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti.
3. Le misure dì cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che:
a) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a norma dell'articolo 63, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami dei piani di gestione di cui all'articolo 117 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi;
c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 10, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n, 152 del 2006.