DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49

Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (10G0071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e  II,
  del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
  modificazioni 
  1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo  63  del
decreto legislativo n. 152  del  2006  attuano  le  disposizioni  del
presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza,
sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al  fine  di
migliorare l'efficacia  e  lo  scambio  delle  informazioni,  tenendo
conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui  allo  stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  1-bis. I  piani  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  di  cui
all'articolo 7 ((comma 3, lettera  a)))  del  presente  decreto  sono
sottoposti  alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla   valutazione
ambientale strategica (VAS),  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il  quadro  di
riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati
II, III e IV alla parte seconda  dello  stesso  decreto  legislativo,
oppure possano comportare un qualsiasi impatto  ambientale  sui  siti
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e su quelli classificati come  siti  di  importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora  e
della fauna selvatica. 
  2. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  77,  comma  10,  del
decreto legislativo  n.  152  del  2006,  per  alluvioni  estreme  si
intendono le alluvioni di cui all'articolo 6, comma  2,  lettera  a),
nonche' le alluvioni  eccezionali,  non  prevedibili  ma  di  impatto
equivalente alle precedenti. 
  3. Le misure di' cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che: 
    a) le prime mappe della pericolosita' e del rischio di  alluvioni
di cui all'articolo 6 ed i successivi riesami di cui all'articolo  12
siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano
coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a  norma
dell'articolo 63, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152
del 2006. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami
dei piani di gestione di cui all'articolo 117  dello  stesso  decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
    b) l'elaborazione  dei  primi  piani  di  gestione  di  cui  agli
articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'articolo  12  siano
effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di  gestione  dei
bacini idrografici di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi; 
    c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di  cui
all'articolo  10,  sia   coordinata,   quando   opportuno,   con   la
partecipazione  attiva  di  tutti   soggetti   interessati   prevista
all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n, 152 del 2006.