DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49

Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (10G0071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
 
             Piani di gestione del rischio di alluvioni 
 
  1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di  seguito  piani
di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del  rischio
di alluvioni, in particolare  la  prevenzione,  la  protezione  e  la
preparazione, comprese le previsioni di' alluvione e  il  sistema  di
allertamento nazionale e  tengono  conto  delle  caratteristiche  del
bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione
possono anche comprendere la promozione di  pratiche  sostenibili  di
uso del suolo, il miglioramento  delle  azioni  di  ritenzione  delle
acque, nonche' l'inondazione controllata di certe  aree  in  caso  di
fenomeno alluvionale. 
  2. Nei piani di gestione di cui  al  comma  1,  sono  definiti  gli
obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per 1e zone di  cui
all'articolo 5, comma  1,  e  per  quelle  di  cui  all'articolo  11,
evidenziando,  in  particolare,   la   riduzione   delle   potenziali
conseguenze negative per la salute  umana,  il  territorio,  i  beni,
l'ambiente, il patrimonio  culturale  e  le  attivita'  economiche  e
sociali,  attraverso  l'attuazione  prioritaria  di  interventi   non
strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosita'. 
  3. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6: 
    a) le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
decreto  legislativo  n.  152  del  2006  predispongono,  secondo  le
modalita' e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione,
coordinati a livello di distretto idrografico, per  le  zone  di  cui
all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo
11, comma 1. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attivita'
di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67,  68  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli  strumenti  di
pianificazione gia' predisposti nell'ambito della  pianificazione  di
bacino in attuazione della normativa previgente; 
    b)  le  regioni,  in  coordinamento  tra  loro,  nonche'  con  il
Dipartimento nazionale della  protezione  civile,  predispongono,  ai
sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma  5,
la parte dei piani  di  gestione  per  il  distretto  idrografico  di
riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e
regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile,  di
cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene. 
  4. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono  misure
per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del comma  2,  nonche'
gli elementi indicati all'allegato I, parte A. I  piani  di  gestione
tengono conto di aspetti quali: 
    a) la portata della piena e l'estensione dell'inondazione; 
    b) le vie di deflusso delle acque e  le  zone  con  capacita'  di
espansione naturale delle piene; 
    c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza,  titolo  II,
del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    d) la gestione del suolo e delle acque; 
    e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio; 
    f) l'uso del territorio; 
    g) la conservazione della natura; 
    h) la navigazione e le infrastrutture portuali; 
    i) i costi e i benefici; 
    l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce. 
  5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di  gestione
contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti  di  emergenza
predisposti  ai  sensi  dell'articolo  67,  comma  5,   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006, nonche'  della  normativa  previgente  e
tengono conto degli aspetti relativi alle attivita' di: 
    a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed  allertamento  posti
in essere attraverso la rete dei centri funzionali; 
    b) presidio territoriale idraulico  posto  in  essere  attraverso
adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali; 
    c) regolazione dei deflussi posta in essere  anche  attraverso  i
piani di laminazione; 
    d)  supporto  all'attivazione  dei  piani  urgenti  di  emergenza
predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi  dell'articolo
67, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e  della
normativa previgente. 
  6.  Gli  enti  territorialmente  interessati  si  conformano   alle
disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo: 
    a) rispettandone le  prescrizioni  nel  settore  urbanistico,  ai
sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152
del 2006; 
    b) predisponendo o adeguando,  nella  loro  veste  di  organi  di
protezione civile, per quanto  di  competenza,  i  piani  urgenti  di
emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n.
152 del 2006,  facendo  salvi  i  piani  urgenti  di  emergenza  gia'
predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  11
giugno 1998, n. 180, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 1998, n. 267. 
  7. I piani di gestione di cui al presente  articolo  non  includono
misure  che,  per  la  loro  portata  e  il  loro  impatto,   possano
incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi
afferenti lo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali
misure non siano coordinate e non sia  stata  trovata  una  soluzione
concordata tra gli Stati interessati ai sensi dell'articolo 8. 
  8. I piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e
pubblicati ((entro il 22 dicembre 2015)). 
  9. I piani di  gestione  di  cui  al  presente  articolo  non  sono
predisposti qualora vengano adottate le  misure  transitorie  di  cui
all'articolo 11, comma 3.