DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 31

Disciplina (( . . . )) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici (( . . . )), a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
Testo in vigore dal: 10-4-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 2 
                           (Definizioni). 
 
  1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31  dicembre  1962,
n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini  del
presente decreto si definisce: 
    a)  'Agenzia':  l'Agenzia  per  la  sicurezza  nucleare  di   cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
    b) 'Conferenza unificata': la Conferenza prevista all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni; 
    c) 'AIEA': l'Agenzia internazionale per l'energia  atomica  delle
Nazioni Unite, con sede a Vienna; 
    d) 'AEN-OCSE': l'Agenzia per l'energia  nucleare  presso  l'OCSE,
con sede a Parigi; 
    e) 'Deposito nazionale': il  deposito  nazionale  destinato  allo
smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti  radioattivi  a  bassa  e
media attivita', derivanti da attivita'  industriali,  di  ricerca  e
medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti  nucleari,  e
all'immagazzinamento, a  titolo  provvisorio  di  lunga  durata,  dei
rifiuti ad alta attivita' e del combustibile  irraggiato  provenienti
dalla pregressa gestione di impianti nucleari; 
    f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate,  tecniche
e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo
definitivo spegnimento o della cessazione definitiva  dell'esercizio,
nel  rispetto  dei  requisiti  di  sicurezza  e  di  protezione   dei
lavoratori,   della   popolazione   e   dell'ambiente,   fino    allo
smantellamento finale o comunque  al  rilascio  del  sito  esente  da
vincoli di natura radiologica. 
    ((f-bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad  un
dato momento dopo la  collocazione  di  combustibile  esaurito  o  di
rifiuti radioattivi in  un  impianto  di  smaltimento,  compresi  gli
interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per  rendere
l'impianto sicuro a lungo termine; 
    f-ter) periodo di controllo istituzionale: periodo  di  tempo  in
cui, dopo la chiusura di un impianto di  smaltimento,  continuano  ad
essere esercitati dei controlli da parte delle Autorita'  competenti.
Tale periodo e' funzione del  carico  radiologico,  espresso  sia  in
termini di concentrazione di attivita' che di tempi  di  dimezzamento
dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per  gli  impianti
di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa  e  media
attivita', tale periodo varia  generalmente  da  50  anni  ad  alcune
centinaia di anni.))