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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 31

Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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  • (Disposizioni generali)
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  • (Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e
    l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici
    economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese;
    disposizioni sulla disattivazione degli impianti)
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  • (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del
    Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei
    rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure
    compensative)
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  • 28
  • 29
  • 30
  • (Campagna di informazione)
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  • 32
  • (Norme finali)
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Testo in vigore dal:  23-3-2010 al: 27-4-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l 'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ed in particolare, l'articolo 25;
VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni;
VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393 recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica";
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 recante "Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2000";
VISTO il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 di "Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282, "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
VISTO l'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTA la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 22 dicembre 2009;
VISTA la deliberazione, adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010, relativa alla procedura in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
PRESO ATTO che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche e integrazioni, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si è tenuta;
ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell' 8 febbraio 2010;
RITENUTO di adeguare il testo alle osservazioni del Consiglio di Stato tenendo conto di quanto rappresentato in ordine all'attuazione dell'articolo 25 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e compatibilmente con l'esigenza di non modificare gli assetti programmatici per le valutazioni ambientali strategiche a livello nazionale e considerate le peculiarità tecniche del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;
SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della semplificazione normativa:

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
(Oggetto)

1. Con il presente decreto si attua il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:
a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;
b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;
c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;
d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
e) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
f) le misure compensative relative alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;
g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";
h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'Art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.:
«Art. 25 (Delega al Governo in materia nucleare). - 1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;
f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'art. 120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il "decommissioning";
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell' art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale".
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. All'art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2".».
- La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27.
- La legge 2 agosto 1975, n. 393, recante «Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1975, n. 224.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi», convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2004, n. 6), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 di «Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- La direttiva 2003/4/CE è pubblicata nella GU L 41 del 14 febbraio 2003
- La legge 16 dicembre 2005, n. 282 «Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2006, n. 5, S.O.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante «Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95.
- La direttiva 2003/122/CE Euratom è pubblicata nella GU L 346 del 31 dicembre 2003,
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.
- Si riporta l'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 7 (Strategia energetica nazionale). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la "Strategia energetica nazionale", che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- La direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 172 del 2 luglio 2009.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99:
«5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.».