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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 35

Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (10G0049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  5-4-2023
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Art. 3

Disposizioni generali
1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonché ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto:
((a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno;
b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «Stato contraente del RID» sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno;
c)nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, così come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito con «Stato membro», ove opportuno))
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