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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11

Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2025)
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Testo in vigore dal:  13-1-2018
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Art. 16

(Rifiuto degli ordini di pagamento)


1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218))
.
((
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
((
3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalità concordate con l'utente, con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20.
))
((
4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese ragionevoli per la comunicazione all'utente, ove ciò sia stato concordato tra le parti.
))
((
4-bis. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale.
))
5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.