stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
nascondi
vigente al 26/04/2024
  • Articoli
  • TITOLO I

    PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • TITOLO II

    MISURAZIONE, VALUTAZIONE
    E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE


    CAPO I

    Disposizioni generali
  • 2
  • 3
  • CAPO II

    Il ciclo di gestione della performance
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • CAPO III

    Trasparenza e rendicontazione della performance
  • 11
  • CAPO IV

    Soggetti del processo di misurazione e valutazione
    della
    performance
  • 12
  • 13
  • 14
  • 14 bis
  • 15
  • 16
  • TITOLO III

    MERITO E PREMI


    CAPO I

    Disposizioni generali
  • 17
  • 18
  • 19
  • 19 bis
  • CAPO II

    Premi
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • CAPO III

    Norme finali, transitorie e abrogazioni
  • 29
  • 30
  • 31
  • TITOLO IV

    NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE
    DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


    CAPO I

    Principi generali
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • CAPO II

    Dirigenza pubblica
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • CAPO III

    Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • CAPO IV

    Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • CAPO V

    Sanzioni disciplinari e responsabilità
    dei dipendenti pubblici
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • TITOLO V

    NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 74
Testo in vigore dal:  13-1-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Obiettivi e indicatori
01. Gli obiettivi si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.
1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.
1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
((
2-bis. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.
))