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DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 178

Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  8-8-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario
1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato.
((6))
3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale.
4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa è esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, è approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.

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AGGIORNAMENTO (6)

È stato ripristinato il testo già in vigore dal 9-7-2013 a seguito della soppressione della lettera m) dell'art. 5, comma 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, che disponeva la modifica del comma 2 del presente articolo, ad opera della L. 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del D.L. medesimo.