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DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 177

Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2012)
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Testo in vigore dal:  7-7-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

Entrate
1. Le entrate dell'Ente, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno o di know-how;
f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;
g) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente;
h) entrate per partite di giro.
2. DigitPA destina una quota delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), f), g) ed h) al finanziamento delle assunzioni di personale ai fini della copertura dei posti in dotazione organica.
3. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, ha disposto (con l'art. 10, comma 1-bis) che "L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'art. 3 dello stesso decreto".