DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
                 Ciclo di gestione della performance 
 
 
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  dei   principi   generali   di   cui
all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano,  in  maniera
coerente  con  i  contenuti  e  con  il  ciclo  della  programmazione
finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 
  2. Il  ciclo  di  gestione  della  performance  si  articola  nelle
seguenti fasi: 
   a) definizione e assegnazione degli  obiettivi  che  si  intendono
raggiungere,  dei  valori  attesi  di  risultato  e  dei   rispettivi
indicatori ((, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla
performance di cui all'articolo 10)); 
   b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
   c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione  di  eventuali
interventi correttivi; 
   d) misurazione e valutazione della  performance,  organizzativa  e
individuale; 
   e)  utilizzo   dei   sistemi   premianti,   secondo   criteri   di
valorizzazione del merito; 
   f)  rendicontazione  dei  risultati  agli  organi   di   indirizzo
politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai
competenti organi ((di controllo interni ed)) esterni, ai  cittadini,
ai soggetti interessati, agli utenti e ai  destinatari  dei  servizi.
((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera b)) che al comma 2, lettera f), del presente articolo dopo la
parola: «organi» sono inserite le  seguenti:  «di  controllo  interni
ed».