DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
                          Principi generali 
 
 
  1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte  al
miglioramento   della   qualita'   dei    servizi    offerti    dalle
amministrazioni pubbliche, nonche'  alla  crescita  delle  competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione
dei premi per i risultati  perseguiti  dai  singoli  e  dalle  unita'
organizzative in un quadro di pari opportunita' di diritti e  doveri,
trasparenza dei risultati delle  amministrazioni  pubbliche  e  delle
risorse impiegate per il loro perseguimento. 
  2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare
la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso,
alle unita'  organizzative  o  aree  di  responsabilita'  in  cui  si
articola e ai singoli dipendenti, ((secondo le modalita' indicate nel
presente Titolo e gli  indirizzi  impartiti  dal  Dipartimento  della
funzione pubblica ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114)). 
  3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e  strumenti  di
comunicazione  che  garantiscono   la   massima   trasparenza   delle
informazioni  concernenti  le  misurazioni  e  le  valutazioni  della
performance. 
  4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti  idonei
a misurare, valutare e premiare la performance individuale  e  quella
organizzativa,   secondo    criteri    strettamente    connessi    al
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi  e  degli
interventi. 
  5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione
necessaria per l'erogazione di premi ((e componenti  del  trattamento
retributivo  legati  alla  performance   e   rileva   ai   fini   del
riconoscimento delle progressioni  economiche,  dell'attribuzione  di
incarichi di responsabilita' al personale, nonche'  del  conferimento
degli incarichi dirigenziali.)). 
  ((5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del
sistema di misurazione e valutazione  della  performance,  rileva  ai
fini dell'accertamento della responsabilita' dirigenziale e  ai  fini
dell'irrogazione   del   licenziamento    disciplinare    ai    sensi
dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies),  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto.)) 
  6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione  delle
disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni   interessate
utilizzano a tale fine le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.