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DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 151

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. (09G0163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/11/2009
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Testo in vigore dal:  4-11-2009

Art. 3

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. All'articolo 6 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «alle Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.»;
c) al comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 41.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto, così recita:
«Art. 6 (Unità di informazione finanziaria). - 1.
Presso la Banca d'Italia è istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).
2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese. Il Comitato è convocato dal direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa ai sensi del comma 5.
5. Entro il 30 maggio di ogni anno il direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.
6. La UIF svolge le seguenti attività:
a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 41;
d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'art. 40;
e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'art. 41.
7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività:
a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini; operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.
7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'art. 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».