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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ((e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento)). (09G0143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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Testo in vigore dal:  1-2-2022
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Art. 17-bis

(( (Ambito di applicazione e definizioni).))
((
1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento".
2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.
3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.
))