DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-8-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 88. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative  alle
misure per la tutela della salute e per la sicurezza  dei  lavoratori
nei cantieri temporanei o  mobili  quali  definiti  all'articolo  89,
comma 1, lettera a). 
  2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: 
    a)  ai  lavori  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  delle
sostanze minerali; 
    b) ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi  alle  attivita'
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni; 
    c) ai lavori svolti negli impianti che  costituiscono  pertinenze
della miniera: gli impianti fissi interni  o  esterni,  i  pozzi,  le
gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e  utensili  destinati
alla coltivazione della miniera, le opere e  gli  impianti  destinati
all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del  perimetro
delle concessioni; 
    d)  ai  lavori  di  frantumazione,  vagliatura,   squadratura   e
trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni  di  caricamento
di tali prodotti dai piazzali; 
    e)  alle  attivita'  di  prospezione,  ricerca,  coltivazione   e
stoccaggio  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel   territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma  continentale  e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; 
    f) ai lavori svolti in mare; 
    g) alle attivita'  svolte  in  studi  teatrali,  cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si  effettuino  riprese,  purche'
tali  attivita'  non  implichino  l'allestimento   di   un   cantiere
temporaneo o mobile. 
    ((g-bis)  ai  lavori  relativi   a   impianti   elettrici,   reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento  e  riscaldamento  che  non
comportino lavori edili o di ingegneria civile  di  cui  all'allegato
X)); 
    g-ter), alle attivita' di cui al decreto  legislativo  27  luglio
i1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile
di cui all'allegato X. 
  2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano  agli
spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni
fieristiche tenendo conto delle particolari  esigenze  connesse  allo
svolgimento delle relative attivita',  individuate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sentita la Commissione  consultiva  permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato  entro
il 31 dicembre 2013.