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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2020)
Testo in vigore dal:  20-3-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori
1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili.
((Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresì corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio.))
((4))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "I produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori adempiono all'obbligo di fornire le istruzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".