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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2020)
Testo in vigore dal:  20-3-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Divieti di immissione sul mercato
1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, è vietata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato:
a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso;
b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso.
((4))
2.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 27))
.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:
a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;
b) attrezzature mediche;
c)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 27))
.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il divieto di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016.