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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2020)
Testo in vigore dal:  20-3-2016
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Art. 10

Trattamento e riciclaggio
1. Entro il 26 settembre 2009:
a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli articoli 6 e 7
((o del decreto 14 marzo 2014, n. 49,))
sono sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.
3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 3.
4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente competenti effettuano apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui all'articolo 19 gli esiti di tali ispezioni.
6. L'operazione di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni.
7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunità a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato II , solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B.